Assi – Il blog sul soccorso stradale

26 dicembre 2014

DVR Documento Valutazione Rischi

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 11:35

IMPORTANTE:
La tua azienda è in regola con il DVR ?
ATTENZIONE: Stai rischiando l’aresto da 3 a 6 mesi e/o l’ammenda da € 2500 a € 6400.

Cos’è il DVR (Documento Valutazione Rischi )
E’ un documento redatto secondo procedure standardizzate ed avente data certache descrive i possibili rischi per chi opera all’interno dell’attività.
Rimane poi in capoal datore di lavoro fare in modo chesiano predisposti gli strumenti al fine di prevenire e proteggere i lavoratori dagli infortuni che possono derivare dall’attività lavorativa.
Chi deve avere il DVR ( Documento Valutazione Rischi )?
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici, ecc .con almeno due lavoratori, cioè due soggetti che lavorano insieme a prescindere dalla qualifica e dalla retribuzione ( ad esempio due soci, un titolare ed un collaboratore, un titolare e una segretaria, ecc. ), anche per coloro che a suo tempo fecero l’autocertificazione della valutazione dei rischi, non più valida dal 1 luglio 2013.
Siamo a disposizione per i chiarimenti necessari.
Assisoccorso

19 dicembre 2014

SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 18:37

SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

Lo scorso 1° Marzo 2013 è entrato in vigore l’accordo Stato Regioni recante la formazione obbligatoria per i lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5 del Testo Unico Sicurezza.( D.Lgs. n 81/08)
Innanzitutto, va evidenziato che gli obblighi formativi che si vanno ad illustrare riguardano sia i lavoratori dipendenti che i componenti dell’impresa familiare che utilizzano tali attrezzature.
In secondo luogo, il corso è finalizzato all’abilitazione (“patentino”) dell’operatore per l’uso di tali attrezzature.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta la specifica abilitazione sono:
• Piattaforme di lavoro mobili
• Gru a torre
• Gru mobile
• Gru per autocarro
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi.
• Trattori agricoli o forestali. A ruote o a cingoli.
• Macchine movimento terra. Scavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo.

PROGRAMMA DEI CORSI
I programmi sono disciplinati dall’allegato III dell’Accordo, evidenziando che il modulo giuridico-normativo, comune ai diversi percorsi formativi, deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili; esso è riconosciuto come credito formativo per corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

ATTESTAZIONE
Previa la frequenza di almeno il 90% delle ore previste e il superamento di una prova finalizzata a verificare le conoscenze giuridiche e tecnico-professionali, viene rilasciato un attestato di abilitazione.(Patentino)

AGGIORNAMENTO
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento che ha la durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative ai moduli pratici.

NORMA TRANSITORIA
Alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati per ciascuna tipologia di attrezzatura ( per cui hanno solo l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale) a condizione che:
• corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo comprensiva di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento;
• corsi di formazione, comprensivi di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata inferiore a quello previsto dall’accordo a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo:
• corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
I nuovi obblighi formativi si applicano da subito per i nuovi inserimenti aziendali successivi al 1 marzo 2013.

PER I RITARDATARI O GLI SMEMORATI
Si ricorda che agli stessi obblighi sono soggetti i soccorritori stradali che nell’esercizio della loro attività usano autogru mobili e/o gru su autocarri (retrogabina) o altre attrezzature per cui è prevista una speciale abilitazione.
Si informa che l’ASSI, a prezzi agevolati per gli associati, è in grado di istituire corsi specifici, come previsto dalla normativa, al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.
Fa presente che tali corsi , per i dipendenti devono svolgersi durante le ore lavorative ed i costi a carico dei datori di lavoro.

14 dicembre 2014

cliente fermo in autostrada con l’auto in panne

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 14:59

Un soccorritore stradale non autorizzato invia una domanda alla Associazione Assisoccorso di questo tipo.
Domanda:
Su richiesta di un mio cliente fermo in autostrada con l’auto in panne, posso intervenire col mio carro attrezzi pur non essendo autorizzato? Se intervenissi, a quali sanzioni incorro ?. E’ vero che c’è il ritiro della patente?

L’Esperto risponde.
L’art.175 comma 12 del CdS così recita: Il soccorso stradale e la rimozione veicoli sono consentiti agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario.
Si è aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche alcuni Giudici di Pace a cui è stata sottoposta la questione, sulla definizione di soccorso stradale e/o soccorso automobilistico.
Mentre per soccorso stradale si intende l’intervento in sicurezza finalizzato alla liberazione della strada da un ostacolo da rimuovere il più breve tempo possibile , il soccorso automobilistico è l’operazione eseguita ai fini della riparazione di un veicolo in posizione da non creare ostacolo o pericolo alla circolazione.
Si ritiene pertanto, ed è dello stesso parere il Giudice di Pace di Alessandria che ha accolto il ricorso di un soccorritore che è intervenuto a soccorrere un proprio cliente con l’auto in panne fermo in autostrada in una piazzola di sosta, che non sempre è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario.
Non vi è alcun ritiro di patente ma solo una sanzione di circa 40 Euro con una penalizzazione di due punti sulla patente del soccorritore.
Non è prevista alcuna sanzione od altro per il conducente del veicolo in panne.
Per opportuna conoscenza la Sentenza. e non è l’unica. la si troverà sul sito Assisoccorso
Se intendi seguirci sul sito, a breve ne pubblicheremo delle altre da noi patrocinate ottenute in varie parti d’Italia dove coraggiosi soccorritori sono intervenuti a soccorrere il proprio cliente contrastando il monopolio tuttora presente in autostrada.

16 settembre 2014

EPPURE QUALCUNO E’ CONTENTO?!

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 19:19

clicca per leggere COMUNICATO ASSI

COMUNICATO

DECRETO ATTUATIVO (nuova ALIENAZIONE STARORDINARIA) del Capo del Dipartimento Affari interni e territoriali di concerto con il Direttore dell’Agenzia del Demanio recante “individuazione delle modalità di svolgimento  dell’alienazione e delle attività ad essere funzionali e connesse di cui all’art. 1, comma 447 della legge 27.12.2013 n. 147”

EPPURE  QUALCUNO E’ CONTENTO ? !

Di seguito Vi riportiamo l’interrogazione che la nostra Associazione  in data11/09/2014 ore 08.31.47ha sottoposto al  Ministero degli Interni  Dipartimento Affari Interni e Territoriali e all’Agenzia del Demanio.

Con la presente, alla luce della presa visione dello schema di decreto in oggetto, così come, consultabile dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 05.08.2014, nella veste di Associazione di Categoria dei Soccorritori Stradali e Custodi Giudiziari, siamo a chiedere alle signorie loro l’interpretazione autentica del predetto decreto al fine di ricevere conferma della applicazione delle ordinarie tariffe di recupero e custodia concordate, censite ed applicate dalle Prefetture/U.T.G. sulla base dei Decreti Annuali di individuazione dei custodi espletanti il servizio di sequestro amministrativo ai sensi del D.p.R. 571/1982.

Dalla lettura del predetto schema di decreto risulterebbe al contrario, in palese contrasto con il disposto di cui all’art. 1 comma 444 e seguenti legge 147 del 2013 e in palese contrasto con i predetti decreti Prefettizi che sia intendimento della Pubblica Amministrazione applicare la Circolare n. 38 protocollo 6626 del 04.04.2000 del Ministero dell’Interno  Direzione Generale per l’Amministrazione Generale che per gli affari del personale avente ad oggetto “ Veicoli sequestrati ai sensi del codice della strada. Requisiti incaricati della custodia. Determinazione delle spese di custodia” e dunque individuare tariffe  di fatto mai applicate, abrogate da normative e disposizioni successive ed unilateralmente individuate sulla base, appunto, di una Circolare con efficacia meramente interna.

Auspicando un Vostro pronto ed esaustivo intervento delucidativi,  si comunica sin da ora che nel caso in cui il decreto fosse comunque pubblicato nella predetta versione  e non si conseguissero entro 10 giorni dalla pubblicazione del medesimo, idonee garanzie formali per la non applicazione delle tariffe di cui alla Circolare n. 38 prot 6626 del 04.04.2000 questa Associazione, come ha già dato prova per il procedimento che ha dato esito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 agirà nelle competenti sedi per la tutela dei diritti dei propri associati.

Anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera b) (riduzione annua del 20% infondata ma purtroppo alquanto probabile) e c)  (riduzione annua del 40%), qualora appunto il decreto venisse pubblicato così come nello schema approvato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sconsigliamo gli associati ad aderire a tale nuova forma di alienazione straordinaria.

Circolare  Ministero dell’Interno n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014-

Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo  e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Ribadiamo la posizione della nostra associazione in merito al Custode Acquirente sostenendo ancora una volta che, purtroppo, le cose non potranno che andare peggio.

Abbiamo sempre ripetuto che ci si doveva astenere dal partecipare alle gare d’appalto per l’individuazione dei custodi acquirenti  pena il dividere ancora una volta la categoria, il progressivo svilimento della qualificazione professionale e l’immiserimento delle nostre società.

La predetta circolare non è che un ‘ulteriore tappa di questa caduta senza fine, così come hanno dimostrato i ribassi epocali applicati dalle società offerenti nelle ultime pubbliche gare.

Detto ciò al fine di una maggiore tutela della categoria l’A.S.S.I. proclama lo stato di agitazione e suggerisce a tutti i soccorritori e custodi giudiziari di astenersi da tutti gli interventi non obbligatori ai sensi di legge o di contratto, garantendo solo ed esclusivamente lo spostamento (non presa in custodia) dei veicoli per intralcio alla circolazione.

23 luglio 2013

“FINALMENTE UNA SENTENZA A FAVORE DEI SOCCORRITORI CUSTODI “

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 15:36

Oronzo Colamonico

A.S.S.I. ASSOCIAZIONE SOCCORRITORI STRADALI ITALIANI
Sede Legale ed Organizzativa: 20861 Brugherio (MB), Via Volturno, 80 Portici 1 – Cod. Fisc. 04120720968
Tel. 3459509898 – Fax 039.2874822 – Indirizzo E-Mail: info@assisoccorso.it Web site: www.assisoccorso.it
COMUNICATO STAMPA
…dopo la Corte Costituzionale anche il Consiglio di Stato, e ora si prosegue….
Sentenza Consiglio di Stato n. 3874/2013
Con il presente comunicato siamo a segnalarvi che l’impegno portato avanti dalla nostra
Associazione per far dichiarare l’incostituzionalità e l’irragionevolezza dell’Art. 38 del decreto
legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24.11.2003, n. 326, in tema di
modificazione autoritativa delle prestazioni contrattuali, anche economiche, per i servizi di
custodia/deposito di veicoli fermati, sequestrati e confiscati dalle forze dell’ordine, ha conseguito
un ulteriore positivo e grande risultato.
Dopo la sentenza n. 92/2013 della Corte Costituzionale che è intervenuta dichiarando
l’Illegittimità costituzionale dei criteri liquidativi retroattivi e decurtativi, il Consiglio di Stato ha
statuito – sempre in alcuni giudizi che hanno visto la partecipazione di nostri associati e
l’assistenza dell’Associazione e dei nostri consulenti legali – che anche la cosiddetta alienazione
straordinaria in favore del custode è illegittima e non può assurgere a valido sistema con cui lo
Stato scarica le proprie responsabilità sul custode che mai ha manifestato l’intenzione di aderire
ad una tale procedura.
Anche in questo caso abbiamo mantenuto le promesse che vi avevamo fatto!
Al fine di fornire ulteriori chiarimenti, per il tramite dei nostri consulenti legali che hanno
seguito la vicenda di cui in oggetto ed altre consimili tuttora pendenti avanti altre Autorità
Giudiziarie, vi invitiamo a contattarci.

23 maggio 2013

“FINALMENTE UNA SENTENZA A FAVORE DEI SOCCORRITORI CUSTODI “

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 09:58

“FINALMENTE UNA SENTENZA A FAVORE DEI SOCCORRITORI CUSTODI L’ ASSI Associazione Soccorritori Stradali Italiani TRAMITE LO STAFF LEGALE HA VINTO LA BATTAGLIA DEL DIRITTO IN MERITO dall’art. 38 DL 269 del 30/09/2003 convertito in Legge n°326 del 24/11/2003, norma che è stata dichiarata incostituzionale da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 92/2013. E’ una notizia che risolleva il morale delle varie aziende che esercitano la custodia soccorso stradale e apre nuove prospettive nel diritto di chi con coscienza costanza ed onestà ha sempre dato supporto alla pubblica amministrazione nonostante tutto! ASSI SOCCORSO A TUTELA DELLE AZIENDE DI CUSTODIA SOCCORSO STRADALE

8 maggio 2010

Soccorso stradale & sicurezza

Archiviato in: Uncategorized — ale @ 15:57

 “Soccorso stradale”

Premettendo che il soccorso stradale essendo classificato come un servizio pubblico essenziale deve essere garantito 365 giorni all’anno 24 ore su 24 e nella mobilità attuale i mezzi di trasporto sono di ogni tipo e specie, nell’ambito della strada il soccorso per incidente o avaria spazia dalla bicicletta al tir magari carico di sostanze chimiche e pertanto il soccorrere e  tenuto a soccorrere e rimuovere tali e variegate categorie di mezzi che implica una conoscenza  una moltitudine di specializzazioni oltre le varie responsabilità civili e penali che si è chiamati ad affrontare di volta in volta. 

Il centro di soccorso stradale professionale deve necessariamente avere le caratteristiche minime, per poter svolgere l’attività di soccorso stradale e nella analisi tenendo conto delle leggi e regolamenti vigenti, si identifica nel peso massimo le capacità e le conoscenze tecniche possedute oltre all’attrezzatura e infrastrutture per classificare le competenze operative, ovvero : centro di soccorso leggero , semipesante , pesante.

Ogni centro di soccorso deve necessariamente esercitare l’attività di autoriparazioni (legge n°122 del05/02/1992) recarsi sul luogo di guasto od incidente e poter intervenire in modo veloce, professionale in sicurezza evitando di arrecare ulteriore disagio, danno , pericolo all’automobilista in difficoltà oltre ai vari utenti della strada

La  legge n°122 art 7 prevede un responsabile tecnico, che supervisioni e sia responsabile dell’operato dei vari componenti aziendali , oltre le varie attrezzature di officina, deve disporre di autoveicoli omologati ad uso speciale soccorso stradale (art. 54 c.d.s. lettera g) e  personale sufficiente per la turnazione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno in rispetto della legge n° 626 ( sicurezza sui luoghi di lavoro) le riparazioni dei guasti che si possono effettuare sulla strada sono oramai poche data la complessità dei veicoli e le attrezzature di diagnosi occorrenti, molto spesso il veicolo in avaria essendo coperto da garanzia deve essere riparato da soggetti autorizzati da chi l’ ha rilasciata pertanto va soccorso  caricandolo sul pianale con gli occupanti in sicurezza riconsegnandolo nelle destinazioni previste, il soccorso stradale identifica un insieme di azioni generate da un evento improvviso occorso nell’ambito della mobilità.

Tutti i cittadini hanno un dovere morale e penale di intervenire per prestare i soccorsi anche se non coinvolti nel sinistro, all’occorrenza chiamando i vari numeri di emergenza, che in tutta europa è  il 112.

In un incidente stradale i soggetti  che intervengono sono in ordine di logica ipotizzando un incidente tra due veicoli con feriti:

=gli stessi autori che oltre l’obbligo di fermarsi , devono prestare i primi soccorsi

=il 118 per le cure mediche con l’eventuale ausilio dei pompieri per estrarre eventuali feriti bloccati

=gli organi di polizia per i rilievi

=l’ente proprietario o concessionario della strada per la messa in sicurezza

=il carro attrezzi per rimuovere i veicoli

=la protezione civile  interviene  quando in un incidente senza feriti vi e necessita di dare supporto ai vari attori dell’intervento

Le varie forze in campo hanno precisi compiti,  doveri  e responsabilità.

Comportamenti e norme si ritrovano nei seguenti regolamenti dello stato:

=La Costituzione italiana

=il codice della strada

=il codice civile

=il codice penale

=le varie leggi e i regolamenti dello stato

=i vari regolamenti della comunità europea  recepiti

In genere ogni incidente non è mai identico ad un altro e tra l’altro si verifica sempre senza preavviso in luoghi e condizioni sempre diverse anche se in certe condizioni si ripete

Il continuo evolversi delle tecniche costruttive  dei regolamenti obbliga per poter garantire i soccorsi in modo tempestivo e professionale  le varie forze in campo a collaborare e coordinarsi anche con addestramento congiunto per razionalizzare e coordinare i soccorsi.

Nei vari articoli da scrivere  le inchieste devono evidenziare di volta in volta le differenze oltre che le carenze nelle norme  e nei regolamenti  inerenti al soccorso stradale. 

L’associazione Assisoccorso è nata con l’obiettivo di  promuovere l’emanazione di un regolamento per il soccorso che tenga conto di tutta la filiera  con diritti e doveri precisi  attualmente disattesi o inesistenti  a tutela delle varie aziende coinvolte a vario titolo.

 Per poter rispondere ai vari aspetti del soccorso stradale si cercherà di utilizzare la formula “domanda = risposta” per poter descrivere le varie fasi logiche di un soccorso.

Maurizio Sorze

29 marzo 2010

>>>> DA OGGI ANCHE SU FACEBOOK! <<<<

Archiviato in: Uncategorized — ale @ 19:04

On line da oggi una pagina dedicata anche in facebook. Scrivete, scrivete e scrivete…non siate timidi…;-)

20 marzo 2010

Soccorso stradale o trasporto?

Archiviato in: Uncategorized — ale @ 14:12

Autoveicolo intestato ad autoriparatore omologato uso speciale soccorso stradale uso proprio ha l’obbligo di iscriversi all’albo  autotrasportatori conto terzi?

      

La confusione da parte degli organi di polizia ci  induce a riprendere l’argomento e chiarire  la distinzione tra soccorso stradale  e  trasporto autoveicoli (Art.82 CdS)

Al soccorritore stradale che ci chiede se col proprio carro attrezzi, ossia col veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale,può trainare o trasportare, senza la preventiva licenza o autorizzazione al trasporto per conto terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario il veicolo in avaria precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale, rispondiamo affermativamente. 

I motivi perché, a nostro giudizio, l’autore di tale trasporto non è sanzionabile per violazione dell’art.82 comma 8 del Codice della Strada sono i seguenti:

Perché i carri attrezzi, classificati come autoveicoli per uso speciale, hanno caratteristiche costruttive e funzionali idonee al traino o al trasporto di veicoli in avaria( art.54 comma 1 lett. g) CdS)

Perché i carri attrezzi, in quanto omologati ad uso speciale, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 298/74 (Art.30 punto d)”esente”)detta anche “ Legge autotrasporto” e quindi non soggetti alle norme in essa contenute.

Perché i carri attrezzi, in quanto autoveicoli per uso speciale, sono destinati prevalentemente al trasporto proprio ( art.54 comma 1 lett.g) senza escluderne la possibilità di un loro uso non prevalente del trasporto in conto terzi.

Perché, i carri attrezzi così come gli altri veicoli, quando trasportano veicoli danneggiati o guasti,in base all’allegato II Regolamento Europeo n.881/92, non sono soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione in tutta Europa (Italia compresa) ed anche nelle altre nazioni extraeuropee con cui è stata sottoscritta la Convenzione per il libero transito delle merci sul loro territorio.(Vedi Confederazione Helvetica ed Albania).

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale ottengono il rilascio della carta di circolazione senza la presentazione della licenza od autorizzazione al trasporto. (Art. 93 comma 3 CdS)

Perché, i carri attrezzi ossia i veicoli ad uso speciale, in quanto non necessitanti di licenza, o autorizzazione al trasporto possono essere liberamente locati senza conducente.(Art.84 comma 4 lett.a) CdS)

Perché la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21/05/1987 ha definitivamente stabilito che “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art.4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969,n°543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché per destinazione del veicolo s’intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente  il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Perché il carro attrezzi viene usato in modo strumentale ad altre attività come la riparazione del veicolo danneggiato e/o il ricovero in un deposito e pertanto, in base alla nuova disciplina, il suo utilizzo non configura una mera attività di autotrasporto, ossia la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; D.Lsg 21 novembre 2005, n.286(GU n.6 del 09.01.2006).

Per  tutto ciò che è stato motivato sopra, incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati. 

Pertanto  il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia  lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina , l’organo di polizia che erroneamente contesta l’uso diverso del carro attrezzi  uso speciale soccorso stradale ad un autoriparatore, non distingue la differenza di omologazione  tra esso e l’uso proprio o  per conto di terzi.

Da  il soccorso stradale di Domenico Goi

Maurizio Sorze

24 febbraio 2010

Nuova direttiva gestione rifiuti

Archiviato in: News — ale @ 10:36

Con la pubblicazione il 13 gennaio sul supplemento ordinario 10 della GU n° 9 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 dicembre 2009, è entrato in vigore 14/01/2010, il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”. Il fine di questo DM è quello di eliminare: MUD, registri, formulari, cioè tutta la parte cartacea e di combattere il traffico illecito di rifiuti. Tutti i soggetti che in base alla normativà vigente sono tenuti a rispettare alcune norme, sono da ora assoggettati all’obbligo di strumenti informatici.

Per informazioni o iscrizione visitare il sito www.sistri.it oppure via fax al numero 800050863 o al numero verde 800003836.

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