Soccorso stradale o trasporto?

Autoveicolo intestato ad autoriparatore omologato uso speciale soccorso stradale uso proprio ha l’obbligo di iscriversi all’albo  autotrasportatori conto terzi?

      

La confusione da parte degli organi di polizia ci  induce a riprendere l’argomento e chiarire  la distinzione tra soccorso stradale  e  trasporto autoveicoli (Art.82 CdS)

Al soccorritore stradale che ci chiede se col proprio carro attrezzi, ossia col veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale,può trainare o trasportare, senza la preventiva licenza o autorizzazione al trasporto per conto terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario il veicolo in avaria precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale, rispondiamo affermativamente. 

I motivi perché, a nostro giudizio, l’autore di tale trasporto non è sanzionabile per violazione dell’art.82 comma 8 del Codice della Strada sono i seguenti:

Perché i carri attrezzi, classificati come autoveicoli per uso speciale, hanno caratteristiche costruttive e funzionali idonee al traino o al trasporto di veicoli in avaria( art.54 comma 1 lett. g) CdS)

Perché i carri attrezzi, in quanto omologati ad uso speciale, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 298/74 (Art.30 punto d)”esente”)detta anche “ Legge autotrasporto” e quindi non soggetti alle norme in essa contenute.

Perché i carri attrezzi, in quanto autoveicoli per uso speciale, sono destinati prevalentemente al trasporto proprio ( art.54 comma 1 lett.g) senza escluderne la possibilità di un loro uso non prevalente del trasporto in conto terzi.

Perché, i carri attrezzi così come gli altri veicoli, quando trasportano veicoli danneggiati o guasti,in base all’allegato II Regolamento Europeo n.881/92, non sono soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione in tutta Europa (Italia compresa) ed anche nelle altre nazioni extraeuropee con cui è stata sottoscritta la Convenzione per il libero transito delle merci sul loro territorio.(Vedi Confederazione Helvetica ed Albania).

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale ottengono il rilascio della carta di circolazione senza la presentazione della licenza od autorizzazione al trasporto. (Art. 93 comma 3 CdS)

Perché, i carri attrezzi ossia i veicoli ad uso speciale, in quanto non necessitanti di licenza, o autorizzazione al trasporto possono essere liberamente locati senza conducente.(Art.84 comma 4 lett.a) CdS)

Perché la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21/05/1987 ha definitivamente stabilito che “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art.4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969,n°543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché per destinazione del veicolo s’intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente  il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Perché il carro attrezzi viene usato in modo strumentale ad altre attività come la riparazione del veicolo danneggiato e/o il ricovero in un deposito e pertanto, in base alla nuova disciplina, il suo utilizzo non configura una mera attività di autotrasporto, ossia la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; D.Lsg 21 novembre 2005, n.286(GU n.6 del 09.01.2006).

Per  tutto ciò che è stato motivato sopra, incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati. 

Pertanto  il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia  lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina , l’organo di polizia che erroneamente contesta l’uso diverso del carro attrezzi  uso speciale soccorso stradale ad un autoriparatore, non distingue la differenza di omologazione  tra esso e l’uso proprio o  per conto di terzi.

Da  il soccorso stradale di Domenico Goi

Maurizio Sorze

Commenti (213)

 

  1. Danilo scrive:

    Buonasera, ho due carro-attrezzi in conto proprio,vorrei chiedervi come potrei iniziare l’attività di deposito veicolo?

  2. Gino scrive:

    danilo che autoveicoli movimenti?

  3. Danilo scrive:

    Salve Gino io movimento autovetture.Sai dirmi qualcosa di più?

  4. antonio scrive:

    ciao gino non riesco a trovare i commenti de giorni scorsi sulla multa che mi ha fatto la polizia per avere un consiglio forse dopo un paio di giorni vengono eliminati

  5. Gino scrive:

    clicca su <commenti precedenti,
    sopra la scritta LASCIA UN COMMENTO
    ciao

  6. alessandro scrive:

    Ciao sono un autotrasportatore di Lecce, siccome possiedo un carroattrezzi, come potrei fare per lavorare con i soccorsi stradali con l’europ assistance o altre agenzie del genere, che requisiti bisogna avere??e inoltre cosa bisogna fare? sapreste indirizzarmi qualcosa?? grazie…

  7. Gino scrive:

    cao Alessandro ,leggi tutti i commenti precedenti, mettiti in regola e dopo di che,inizia le telefonate di contatto per iniziare la via crucis dei soccoritori stradali,
    auguri e coraggio

  8. Gino scrive:

    giunge notizia che g.d.f. e c.c. fermano i carri chiedendo la posizione in azienda di chi guida,portare sempre la camerale o l’ultima busta paga per dimostrare la corretta posizione in azienda.
    buon lavoro

  9. CRICCHETTO scrive:

    Fanno bliz improvvisi anche in azienda e controllano tutti,
    occhio ai collaboratori occasionali,

  10. antonio scrive:

    Ciao gino sono antonio vorrei il tuo indirizzo e-mail o magari un numero di fax per farti viisionare il mio verbale e poi magari chissa potrai darmi qualche consiglio utile

  11. CRICCHETTO scrive:

    Antonio mandalo a info@assisoccorso.it,ciao

  12. antonio scrive:

    ciao ai ricevuto il verbale?

  13. giuseppe scrive:

    buona sera volevo una informazione sto aprendo un deposito stoccaggio è manutenzioni di mezzi agricoli e ho un carro attrezzi posso fare recupero anche di veicoli in panne ho incidentate fatemi sapere grazie

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