Assi – Il blog sul soccorso stradale

20 marzo 2010

Soccorso stradale o trasporto?

Archiviato in: Uncategorized — ale @ 14:12

Autoveicolo intestato ad autoriparatore omologato uso speciale soccorso stradale uso proprio ha l’obbligo di iscriversi all’albo  autotrasportatori conto terzi?

      

La confusione da parte degli organi di polizia ci  induce a riprendere l’argomento e chiarire  la distinzione tra soccorso stradale  e  trasporto autoveicoli (Art.82 CdS)

Al soccorritore stradale che ci chiede se col proprio carro attrezzi, ossia col veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale,può trainare o trasportare, senza la preventiva licenza o autorizzazione al trasporto per conto terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario il veicolo in avaria precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale, rispondiamo affermativamente. 

I motivi perché, a nostro giudizio, l’autore di tale trasporto non è sanzionabile per violazione dell’art.82 comma 8 del Codice della Strada sono i seguenti:

Perché i carri attrezzi, classificati come autoveicoli per uso speciale, hanno caratteristiche costruttive e funzionali idonee al traino o al trasporto di veicoli in avaria( art.54 comma 1 lett. g) CdS)

Perché i carri attrezzi, in quanto omologati ad uso speciale, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 298/74 (Art.30 punto d)”esente”)detta anche “ Legge autotrasporto” e quindi non soggetti alle norme in essa contenute.

Perché i carri attrezzi, in quanto autoveicoli per uso speciale, sono destinati prevalentemente al trasporto proprio ( art.54 comma 1 lett.g) senza escluderne la possibilità di un loro uso non prevalente del trasporto in conto terzi.

Perché, i carri attrezzi così come gli altri veicoli, quando trasportano veicoli danneggiati o guasti,in base all’allegato II Regolamento Europeo n.881/92, non sono soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione in tutta Europa (Italia compresa) ed anche nelle altre nazioni extraeuropee con cui è stata sottoscritta la Convenzione per il libero transito delle merci sul loro territorio.(Vedi Confederazione Helvetica ed Albania).

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale ottengono il rilascio della carta di circolazione senza la presentazione della licenza od autorizzazione al trasporto. (Art. 93 comma 3 CdS)

Perché, i carri attrezzi ossia i veicoli ad uso speciale, in quanto non necessitanti di licenza, o autorizzazione al trasporto possono essere liberamente locati senza conducente.(Art.84 comma 4 lett.a) CdS)

Perché la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21/05/1987 ha definitivamente stabilito che “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art.4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969,n°543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché per destinazione del veicolo s’intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente  il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Perché il carro attrezzi viene usato in modo strumentale ad altre attività come la riparazione del veicolo danneggiato e/o il ricovero in un deposito e pertanto, in base alla nuova disciplina, il suo utilizzo non configura una mera attività di autotrasporto, ossia la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; D.Lsg 21 novembre 2005, n.286(GU n.6 del 09.01.2006).

Per  tutto ciò che è stato motivato sopra, incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati. 

Pertanto  il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia  lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina , l’organo di polizia che erroneamente contesta l’uso diverso del carro attrezzi  uso speciale soccorso stradale ad un autoriparatore, non distingue la differenza di omologazione  tra esso e l’uso proprio o  per conto di terzi.

Da  il soccorso stradale di Domenico Goi

Maurizio Sorze

500 commenti »

  1. oggi o visto una macchina caricata su un camion con il ribaltabile(dei muratori) lancia y su dayli come lo si classifica “traino” trasporto” recupero”o che altro?
    vabbe la crisi l’arte di arrangiarsi,ma non lo controllano?peccato che non avevo niente per fotografarlo,

    Commento di andrea — 22 marzo 2010 @ 20:27

  2. OGGI TUTTI SI IMPROVVISANO SENZA SAPERE CHE L’USO DIVERSO E PUNITO CON SANZIONE + FERMO AMMINISTRATIVO

    Commento di CRICCHETTO — 23 marzo 2010 @ 18:04

  3. quello che io non riesco a capire èse io da libero cittadino essendo in possesso di un carro attrezzi 35 ql è non avendo una mia officina posso usare il carro per soccorrere un’auto incidentata o guasta? se sapete rispondermi vi ringrazio

    Commento di pietro putzu — 30 marzo 2010 @ 22:19

  4. dicono che non si può uscire oltre i 100 km dalla sede
    è vero?
    la stradale voleva farmi l’82 perchè avevo fatto un recupero a Bologna e io sono di Milano…
    grazie

    Commento di carlo — 30 marzo 2010 @ 23:32

  5. caro pietro putzu per poter recuperare un’auto guasta o incidentata devi esercitare l’attività di Soccorso Stradale e di Rimozione Veicoli spettante a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 92 nr. 122″. rispettando la legge 122 altrimenti ti potrebbero sequestrare il carroattrezzi contestandoti la professione abusiva,iI veicoli da utilizzare per il soccorso stradale devono esser omologati ad “uso speciale per soccorso stradale”, le loro caratteristiche costruttive e funzionali devono rispettare le norme contenute nell’Appendice IV-Art.12 – Titolo I – DPR 16 dicembre 1992, n.495.
    Devono essere muniti di fari lampeggianti gialli da utilizzare durante le operazioni di soccorso e di traino e in caso di emergenza.
    Devono essere equipaggiati con estintori antincendio per intervenire all’occorrenza nonché di una cassetta di medicinali per un primo intervento su piccole ferite e devono disporre inoltre di cartelli segnaletici previsti dal Decreto 10 Luglio 2002 circa il Segnalamento temporaneo da utilizzare nei casi di ingombro della carreggiata nel rispetto degli schemi segnaletici.

    Commento di CRICCHETTO — 6 aprile 2010 @ 19:52

  6. queste cose le ho tutte tranne l’officina e la risposta che cerco io e che ignorantamente non capisco se è vero che per fare soccorso stradale solo soccorso e non trasporti da un posto a un altro sono in regola solo con la partita con la sola partita iva o serve comunque il conto terzi? sul solo soccorso stradale portando la macchina incidentata o guasta mi possono contestare qualcosa? grazie per un futuro chiarimento e grazie per la prima risposta

    Commento di pietro putzu — 6 aprile 2010 @ 21:14

  7. buona notte pietro, se ti fermano e ti chiedono, dove sta andando? cosa sta facendo?Tu cosa rispondi, In base alle risposta che tu darai (se l’organo di polizia che ti a fermato conosce la materia) ti contestera comunque qualche sanzione ,
    se permetti ti faccio io qualche domanda per meglio capire la tua posizione,
    come sei iscritto alla camera di commercio,
    come ai omologato il carro attrezzi,
    che primaria attività svolgi ?
    ciao grazie e buon lavoro

    Commento di roberta — 6 aprile 2010 @ 23:22

  8. Carlo cosi come formulata la domanda manca di chiarimenti
    Come sopra se permetti ti faccio io qualche domanda per meglio capire la tua posizione, che primaria attività svolgi ? come ai omologato il carro attrezzi? Che portata a il tuo carro? avevi attivato il cronotachigrafo? come sei iscritto alla camera di commercio? ciao grazie e buon lavoro

    Commento di roberta — 6 aprile 2010 @ 23:37

  9. la dicitura dell’iscrizione è per soccorso stradale e io ho un 35 ql il problema vero che non riesco a capire è che tanti mi dicono che serve il conto terzi e tanti no il commercialista dice di no le agenzie preposte dicono di si altrimenti comunque dovresti avere un officna per avere il conto proprio e io non sto capendo piu niente al punto che sono indeciso se continuare o meno

    Commento di pietro putzu — 7 aprile 2010 @ 08:17

  10. scusate dimenticavo il carro è immatricolato per uso speciale ciao grazie

    Commento di pietro putzu — 7 aprile 2010 @ 09:21

  11. IL SOCCORRITORE DEVE ESSERE UN AUTORIPARATORE
    Per poter fare soccorso stradale è necessario possedere il requisito previsto dall’art. 374 del Regolamento (essere autorizzati all’esercizio dell’attività di autoriparazione) il legislatore afferma che l’attività di Soccorso Stradale e di Rimozione veicoli sulle autostrade può essere affidata, in concessione, ai soli soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla Legge 122/92. comma 1 dell’art. 354 dello stesso Regolamento, che delineando le caratteristiche dei soggetti cui è possibile concedere il servizio di Rimozione, afferma: “Non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione” Tali definizioni sono demandate, per vago sottointeso agli enti che hanno l’onere di organizzare tali servizi, senza però che essi abbiano mai emanato alcuna normativa, cui poter fare riferimento. Eccezione fatta, per quanto attiene la viabilità autostradale laddove, oltre a riprendere genericamente la iscrizione all’albo degli autoriparatori, si definiscono quali “requisiti” i tempi di esecuzione degli interventi. Quasi che la velocità e la riduzione del tempo per sopraggiungere sul posto possano determinare la “professionalità” richiesta. In ogni caso si tratta di aziende al cui interno esiste un “tecnico responsabile”, già definito dalla Legge 122/92 che gli conferisce la iscrizione all’albo degli autoriparatori per una o più dei mestieri previsti, con almeno uno dei seguenti codici di attività: 50.20.1; 50.20.2; 50.20.3; 50.20.4. Oltre tale pregiudiziale l’azienda dovrà assumere anche il codice attività 50.20.5.
    Alla luce di quanto sopra avere l’iscrizione alla camera di commercio come Soccorso Stradale e il carro attrezzi uso speciale e in contrasto con il conto terzi
    Nello stesso tempo solo chi esercita l’attività di autoriparazione può fare soccorso stradale
    Pertanto o integri la tua attività con l’autoriparazione (e relativo responsabile tecnico) o se ti prendi la licenza del conto terzi non puoi fare soccorso

    Commento di Antonio — 10 aprile 2010 @ 19:37

  12. la risposta a Carlo trova una logica rileggendo l’articolo di apertura dove si afferma che incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati Pertanto il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina, uscire oltre i 100 km dalla propria sede comporta l’attivazione del cronotachigrafo per il controllo del rispetto dei tempi di guida di chi guida stabilito dal regolamento della comunità europea

    Commento di Antonio — 10 aprile 2010 @ 19:51

  13. “Soccorso stradale”

    identifica un insieme di azioni generate da un evento improvviso occorso nell’ambito della mobilità,
    Tutti i cittadini anno un dovere morale e penale di intervenire per prestare i soccorsi anche se non coinvolti nel sinistro,all’occorrenza chiamando i vari numeri di emergenza
    in un incidente stradale i soggetti che intervengono sono in ordine di logica ipotizzando un incidente tra due veicoli con feriti
    =gli stessi autori che oltre l’obbligo di fermarsi , devono prestare i primi soccorsi
    =il 118 per le cure mediche con l’eventuale ausilio dei pompieri per estrarre eventuali feriti bloccati,
    =gli organi di polizia per i rilievi ,
    =l’ente proprietario o concessionario della strada per la messa in sicurezza
    =il carro attrezzi per rimuovere i veicoli
    =la protezione civile interviene quando in un incidente senza feriti vi e necessita di dare supporto ai vari attori dell’intervento

    Le varie forze in campo anno precisi compiti doveri e responsabilità
    Comportamenti e norme si ritrovano nei seguenti regolamenti dello stato
    =La costituzione italiana
    =il codice della strada
    =il codice civile
    =il codice penale
    =le varie leggi e i regolamenti dello stato
    =i vari regolamenti della comunità europea recepiti
    In genere ogni incidente non e mai identico ad un altro e tra l’altro si verifica sempre senza preavviso in luoghi e condizioni sempre diverse anche se in certe condizioni si ripete
    Il continuo evolversi delle tecniche costruttive dei regolamenti obbliga per poter garantire i soccorsi in modo tempestivo e professionale le varie forze in campo a collaborare e coordinarsi anche con addestramento congiunto per razionalizzare e coordinare i soccorsi
    nei vari articoli da scrivere le inchieste devono evidenziare di volta in volta le differenze oltre che le carenze nelle norme e nei regolamenti inerenti al soccorso stradale

    l’associazione Assisoccorso e nata con l’obiettivo di promuovere l’emanazione di un regolamento per il soccorso che tenga conto di tutta la filiera con diritti e doveri precisi attualmente disattesi o inesistenti a tutela delle varie aziende coinvolte a vario titolo

    Commento di Maurizio — 10 aprile 2010 @ 19:59

  14. patente per il soccorso stradale!
    Art. 308 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (art. 116 c. s.)

    1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
    a. altezza 106 mm;
    b. larghezza 222 mm.
    Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

    2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l’intestazione e l’apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

    3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare nel termine previsto dall’articolo 232 del codice.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

    per il codice della strada!

    Commento di Mauro — 12 aprile 2010 @ 12:56

  15. ciao ragazzi, ma se io faccio il cambio d’uso da veicolo speciale a specifico e come attività primaria ho un deposito veicoli, possochiedere la licenza conto proprio per prendere i veicoli da portarmi in deposito?
    grazie

    Commento di carlo — 13 aprile 2010 @ 07:02

  16. solo veicoli nuovi o destinati alla vendita,
    ma non i veicoli guasti incidentati rimossi o sequestrati per quelli serve l’uso speciale soccorso stradale
    ciao

    Commento di Mauro — 13 aprile 2010 @ 07:51

  17. se uno a un carroattrezzi paga l’assicurazione a la patente a la partita iva perche non può andare a fare il soccorso ai propri clienti???

    Commento di denis — 15 aprile 2010 @ 11:12

  18. solite leggi che non si capiscono,io traino e buonanotte (undicesimo arrangiarsi dodicesimo farla franca)
    se e maggiorenne!!!!

    Commento di lakdal — 15 aprile 2010 @ 11:18

  19. saggia considerazione

    Commento di abdelhak — 15 aprile 2010 @ 11:20

  20. ma nel caso ci fermano e vogliobo ritirarci il libretto xke dicono che sttiamo facendo un trasporto che cosa possiamo fare x farla franca??????????

    Commento di carlo — 16 aprile 2010 @ 00:10

  21. se sei diretto verso casa, ai fatto un soccorso alla vettura di un tuo cliente e stai rientrando
    se stai andando vero la casa del cliente stai proseguendo il soccorso e siccome il cliente non intende riparare il veicolo gle lo stai consegnando dove lui ti a indicato,
    poi se ti multano invoca la libera circolazione di merci e servizi in tutta Europa da un giudice di pace e via via alla corte di giustizia europea chiedendo i danni agli organi di polizia e alla loro amministrazione,
    se sono intelligenti lasciano perdere se no devi perdere tempo e far pagare a loro il tutto,
    e ora di finirla con le vessazioni verso chi lavora e fa un servizio pubblico ed essenziale
    e un diritto costituzionale il lavoro
    p.s. e ovvio che la vettura che ai caricata e guasta e o incidentata e lo devi far costatare e verbalizzare
    maurizio

    Commento di maurizio — 18 aprile 2010 @ 17:18

  22. il fatto è che dicono che non puoi uscire oltre 100km dalla sede….

    Commento di carlo — 18 aprile 2010 @ 19:36

  23. Trovami un articolo del codice della strada che dice che i mezzi speciali anno una limitazione od un raggio di azione entro i cento kilometri
    L’unica indicazione è che se sai di operare oltre i cento kilometri devi inserire il crono a modo di rispettare le ore di guida ,
    ed usare il crono non dice che automaticamente stai facendo un trasporto
    il tuo carro attrezzi e alla stregua di una chiave in dotazione alla tua ditta di autoriparazioni e le riparazioni le puoi (tentare) di fare ovunque perciò regolati e rispondi bene quando eventualmente ti fermano ciao

    Commento di maurizio — 19 aprile 2010 @ 11:23

  24. rileggetevi tutto e ragionateci sopra,i monopoli non devono esistere ed ogni limitazione alla nostra professione deve essere denunciata alla procura della repubblica
    buona giornata

    Commento di franci — 19 aprile 2010 @ 11:27

  25. io non ho officina ho ditta individuale di soccorso stradale,

    Commento di carlo — 19 aprile 2010 @ 21:17

  26. Salve,

    sono un esperto del settore, consulente e preposto per autotrasporto conto terzi merci e viaggiatori, consulente per trasporto di merci pericolose e consulente per il trasporto eccezionale, titolare di agenzia per la consulenza dei mezzi di trasporto e titolare di un’officina meccanica con annesso soccorso stradale anche in autostrada e forse qualcosa la sò. Non sono d’accordo con quanto asserito nell’articolo da Maurizio Sorze: non basta invocare e ricordare le definizioni di veicolo uso speciale attrezzato per soccorso stradale e le attrezzature permanentemente installate che lo fanno rientrare in quella definizione. Bisogna distinguere l’attività che si va a svolgere e mi spiego: se supportati dal codice del consumatore il nostro cliente di Firenze ci chiama per un’avaria e noi partiamo dalla nostra officina di Roma per offrire le nostre prestazioni artigiane (uniche e irripetibili) possibilmente nella nostra officina per cui necessitiamo del nostro carroattrezzi per ricoverare il veicolo, nessuno può ostacolarci. Il problema e l’ iscrizione all’albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi e il relativo veicolo per trasporto specifico di veicoli devono essere presi in considerazione quando dopo l’intervento ad una chiamata di Pronto Assistance ci chiedono il giorno dopo di portare il veicolo presso l’officina tal dei tali o presso il domicilio dell’assicurato; questo è un contratto di trasporto regolato dalla famosa legge 298/1974 e soprattutto dalle successive norme ed integrazioni che si sono avute negli ultimi anni dove necessita una scheda di trasporto in quanto esiste un committente, un vettore e un destinatario. Potete cimentarvi, in quest’ultimo caso, naturalmente a qualsivoglia invenzione nel caso di controlli da parte della polizia stradale e farla franca sicuramente, ma se il veicolo che trasportate subisce danni o peggio ancora fà subire danni, in quel caso i soggetti del contratto usciranno per forza di cose e le relative sanzioni e rivalse.
    C’è anche da considerare che la normativa è carente e contraddittoria in quanto la definizione di carroattrezzi e la carrozzeria U8 “attrezzata per soccorso stradale” è stata data quando il veicolo che doveva soccorrera era un 616 con gruetta e barra di traino e non prevedeva certo il trasporto dell’intero veicolo: infatti i primi soccorritori ad avvalersi dei pianali con pedane a scomparsa (fra cui mio padre) aveva tutti la licenza conto terzi e la destinazione uso trasporto specifico di veicoli. Successivamente hanno introdotto l’uso speciale e tutte le contraddizioni e lacune nella materia. Fino a poco tempo fà (qualcuno ancora c’è l’ha) aveva a richiesta l’uso speciale ad uso di terzi e nella pagina 3 della carta di circolazione “non rientra nel campo di applicazione della legge 298/1974″.

    Commento di Giuseppe — 20 aprile 2010 @ 01:08

  27. Tra poco lo immatricolo ad uso specifico e richiedo il conto proprio cosi posso andare a prendere in tutta italia veicoli che dovrò poi rivendere…
    giusto?

    Commento di carlo — 20 aprile 2010 @ 07:15

  28. Si Carlo,
    puoi farlo ma se hai un 60 q.li di portata complessiva non hai bisogno neanche di richiedere il conto proprio, è esente. Un 60 q.li senza forche (non ti serviranno in quanto non farai soccorso stradale) avrà una portata di circa 25 q.li sufficienti a trasportare la tua auto e se hai la patente C+E potrai rimorchiare un rimorchio anch’esso trasporto specifico di veicoli per arrivare a trasportare due veicoli. ( Cosa che non può fare un uso speciale e se ne vedono molti in giro)

    Saluti.

    Commento di Giuseppe — 20 aprile 2010 @ 21:53

  29. caro giuseppe mi sa che non sei bene informato, se si traina un carrello omologato uso speciale (e ce ne sono)se è apendice non serve la E altrimenti si, anche gli uso speciale anno l’agganciamento tanto più i carri soccorso che sono omologati proprio per trainare!!!!

    Commento di maurizio — 24 aprile 2010 @ 23:36

  30. Classificazione
    Autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte, rimorchi e semirimorchi, ecc.; compreso l’eventuale soccorso stradale), veicoli speciali (autobetoniere, carrelli industriali, ecc.),
    Art. 374 (Art. 176 Cod. str.)
    (Soccorso stradale e rimozione)
    1. L’attivita’ di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo’ essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attivita’ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

    Commento di maurizio — 24 aprile 2010 @ 23:50

  31. Maurizio

    e tu con un carrello appendice vorresti trasportare un’auto?
    Ti ricordo che un carrello appendice può avere un peso complessivo max di 750 kg, questo si studia quando si prende la patente.
    E poi dove stà scritto che i carri soccorso sono omologati per trainare in generale? Se non hai la massa rimorchiabile l’agganciamento anche di un appendice te lo puoi scordare. (Non ho capito poi che se fà un soccorritore)
    Prima di dire non sei bene informato a uno che da 15 anni scorazza nelle motorizzazioni di mezza Italia informati prima tu.
    Io rispondevo a Carlo che voleva TRASPORTARE i veicoli che lui voleva rivendere. Come fai a traspotare due veicoli su un carroattrezzi e un rimorchio ad uso speciale?

    Commento di Giuseppe — 25 aprile 2010 @ 06:27

  32. scusami ma ci sono altri veicoli moto quadricicli leggeri ed altro che pesano poco da recuperare per portare in officina da riparare,per gentilezza mi spieghi perche ci sono le diverse omologazioni esempio uso speciale soccorso stradale ,puoi definirmi le considerazioni sotto descritte corrette o inesatte grazie

    Al comma 4 dell’art. 308 del Regolamento, si legge: “Le disposizioni di cui all’art. 116, commi 3 e 4, del Codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria”.

    Tale lettura ci dice che anche un veicolo in avaria, trainato da un autoveicolo ad uso speciale per soccorso stradale, costituisce un RIMORCHIO.
    Alla lettera a) del Comma 7 dell’art. 175 C.d.S., si legge invece: “… è vietato trainare veicoli che non siano rimorchi;”. Ne ricaviamo una evidente contraddizione, che si manifesta ogni qualvolta un operatore con veicolo ad uso speciale, utilizzando l’autostrada per raggiungere una destinazione con un veicolo a … RIMORCHIO, si vede contestare infrazione da parte degli Organi di Polizia. Si ritiene che anche su questa questione si debba trovare una definizione certa.
    DEFINIZIONE DELL’APPLICABILITA’ DEGLI ARTT. 82 E 179 DEL C.d.S.
    Si parte dall’asserto del 1 comma dell’art. 82: “Per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche”.
    Al comma 2 dello stesso articolo si legge: “per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica”.
    Al comma 3 dello stesso articolo si legge: “i veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o ad uso di terzi”.
    E’ evidente che l’uso economico di un veicolo si distingue dall’uso dello stesso come elemento fondamentale dei propri ricavi (trasporto a favore di terzi), caratterizzando in questo modo l’attività di autotrasporto.
    L’uso proprio, benché possa avere un utilizzo economico, connota un uso strumentale, che non determina una voce di ricavo prevalente dell’attività, per la quale è utilizzato come complemento, ed entra a far parte dei costi della produzione.
    Nel caso dell’utilizzo del veicolo ad uso speciale, quindi riferito al Soccorso, è evidente che la sua attrezzatura, e la sua finalità sono funzionali e strumentali allo svolgimento di altra attività principale (la riparazione del veicolo). La Corte dell’AIA, nel procedimento 79/86 del 21 maggio 1987, viene a conforto della nostra interpretazione, deliberando in questo modo: “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art. 4.9 del Regolamento del consiglio 25/3/69 ne 543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di cui all’art. 3, nr.1 del Regolamento del Consiglio 20/7/1970, nr. 1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.
    La specialità delle caratteristiche tecniche del carro attrezzi, qualifica le finalità del suo uso, cioè il soccorso, il quale non si esaurisce con il mero trasporto, poiché esso è funzionale ad un’altra esigenza, che è quella del condurre il veicolo in avaria nel luogo della riparazione.
    E’ pur vero che un carro attrezzi può trasportare un veicolo che non sia in avaria, ed in tal caso si tratterebbe di un mero trasporto con finalità diverse da quelle del soccorso.
    L’Ispettorato della Motorizzazione, ha giustamente, scorporato questa tipologia (uso speciale), come distinto dalle due definizioni di “uso proprio” o “uso di terzi”.
    Riteniamo pertanto che non possa mai essere classificato come “uso di terzi”, il caso del trasporto di un veicolo in stato di avaria, quale che sia la distanza, poiché ciò che caratterizza la componente economica è lo stato di avaria e la finalità di riparazione.
    Il rapporto tra cliente automobilista e il soccorritore, si genera a causa dell’avaria, e non dal bisogno di trasferire il veicolo. L’azienda di soccorso trae la sua economia principalmente dalla riparazione del veicolo, la loro movimentazione è unicamente funzionale al rapporto instaurato occasionalmente col cliente.
    Con la dicitura: “Il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 298/74 art. 30 punto d) (esente)” ben visibile sulla carta di circolazione, il legislatore ha esentato il veicolo da ogni vincolo attribuendogli la facoltà del suo utilizzo per il traino o trasferimento del veicolo incidentato od in avaria da o per la destinazione richiesta dall’utente o dall’avente titolo. E non si pongono limiti di tempo o di luogo, sia in campo nazionale che in quello internazionale.
    Infatti i paesi aderenti alla Comunità Europea con annessa la Confederazione Elvetica, permettono il libero transito sui propri territori di tali veicoli senza alcuna limitazione o particolare autorizzazione purché “trasportino” un veicolo in avaria. Poco importa se avvenga da Roma a Parigi o viceversa.
    Riconosciamo peraltro, che le ragioni della sicurezza stradale non sono estranee alle attività delle aziende di soccorso, poiché in taluni casi possono trovarsi ad effettuare lunghe percorrenze. In tali casi no vi è ragione per la quale non debbano sottoporsi alle norme di sicurezza previste dal Regolamento Europeo, riguardanti l’osservanza dei tempi di guida.
    Certamente non applicabile in tutti i casi in cui tale attività si svolge in un raggio di azione compatibile con tempi di guida.

    Commento di maurizio — 25 aprile 2010 @ 14:37

  33. quindi non mi è ben chiara una cosa:

    una ditta individuale di solo soccorso stradale, senza officina, può recuperare un veicolo a Roma e portarlo a casa del cliente che si trova a Mlano, senza avere il conto terzi^?
    grazie

    Commento di carlo — 26 aprile 2010 @ 20:47

  34. IL SOCCORRITORE DEVE ESSERE UN AUTORIPARATORE
    Per poter fare soccorso stradale è necessario possedere il requisito previsto dall’art. 374 del Regolamento (essere autorizzati all’esercizio dell’attività di autoriparazione) non averli secondo logica non si può fare soccorso stradale e nemmeno “consegnare” il veicolo soccorso a casa del’utente, avere il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale se fermato e su richiesta di esibire l’iscrizione alla camera di commercio ove non risulti come attività principale l’autoriparazione ti espone ad aver contestato l’uso diverso con le logiche conseguenze.
    Se ai un deposito di auto nuove od usate da vendere devi seguire le indicazioni di Giuseppe e i veicoli li trasporti solo per “commercializzarli” se pero ti “beccano” a fare soccorso stradale ti contestano l’uso diverso con le logiche conseguenze.
    Ciao Maurizio

    Commento di maurizio — 30 aprile 2010 @ 13:10

  35. e allora non capisco come il commercialista e la camera di commercio non mi abbiano detto niente….

    Commento di carlo — 1 maggio 2010 @ 13:07

  36. Il problema deriva dal fatto che i pubblici funzionari a volte non sono competenti in materia e non ce un regolamento che armonizzi le varie leggi che toccano la mobilità, il codice della strada, il codice civile quello penale e la costituzione più vari altri regolamenti anche europei sono a volte difficili da applicare e come al solito servono solo a generare confusione se non si è competenti , l’associazione assi soccorso e proprio nata per cercare un dialogo con le varie istituzioni e i vari ministeri a cui compete emanare un regolamento che armonizzi le vari leggi, purtroppo si vanno a toccare interessi molto forti a cui fa comodo la confusione attuale con la conseguenza che chi lavora non capisce se e in regola o no
    Si spera che con il contributo di tutti gli addetti ai lavori si riesca nel’intento di far emanare un regolamento del soccorso stradale chiaro e di facile applicazione
    Le tue domande e i dubbi sono molto utili come le risposte a chiarire i vari aspetti del soccorso stradale e aiutano di sicuro a fare un po’ di chiarezza in merito
    Grazie ciao
    Maurizio

    Commento di maurizio — 3 maggio 2010 @ 11:54

  37. ma esiste un forum dove possiamo discutere, raccontare trucchi e astuzzie del mestiere ecc ecc??’
    grazie

    Commento di carlo — 3 maggio 2010 @ 19:26

  38. Questo e il sesto o settimo sito con relativo forum attivato da assi soccorso e spero che scrivano in tanti, anche domande all’apparenza banali ,il tutto serve per creare una cultura sul soccorso stradale ,noi diamo un servizio pubblico essenziale,24 ore 365 giorni all’anno, se non interveniamo celermente si interrompe la circolazione con conseguenze di colonne, ritardi, inquinamento,ed altro,per tenere attivato e in efficienza un centro di soccorso stradale servono impegno dedizione passione ma soprattutto soldi e attualmente tutti cercano di non darceli dovrebbero,o meglio devono pagarci la reperibilità ma purtroppo divisi e in competizione “volutamente dai poteri forti” tra noi, sfruttano le nostre strutture i nostri mezzi i nostri sacrifici dandoci quattro soldi e anche titoli poco edificanti, mettendo in risalto i colleghi non corretti che fanno concorrenza sleale,la nostra categoria attualmente non è rappresentata e di conseguenza siamo sfruttati, chi lavora deve essere pagato e tutelato soprattutto per il servizio pubblico essenziale 24 ore 365 giorni svolto, il che non avviene,perche fa comodo avere chi corre in ogni condizione di tempo a risolvere i problemi di chi si trova in difficoltà ,scusa per lo “sfogo” continua a porre domande e cerca di coinvolgere nelle discussioni anche altri colleghi,sono tanti gli argomenti interressanti da approfondire,per una chiacchierata più diretta puoi iscriverti su face book gruppo assisoccorso
    Grazie ciao

    Commento di maurizio — 4 maggio 2010 @ 11:11

  39. CARO MAURIZIO,SONO D’ACCORDO CON TE.IL VERO PROBBLEMA E CHE NOI TUTTI SOCCORRITORI NON CI RISPETTIAMO,FACCE BELLE DAVANTI E POI DIETRO DELLE BELLE SUPPOSTE………..SE NON SI DECIDONO O NON CI DECIDIAMO A SOTTOLINEARE LA VERA LEGGE NOI SIAMO AD ASCOLTARE E A RACCONTARE LE NOSTRE IDEE ,SBAGLIATE E GIUSTE CHE SIANO.

    Commento di elio — 4 maggio 2010 @ 16:41

  40. nn trovo questi forum….

    Commento di carlo — 5 maggio 2010 @ 09:58

  41. Il carro gru per la rimozione veicoli necessita di patente E quando traina veicolo agganciato?
    Le disposizioni di cui all’articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

    Commento di maurizio — 7 maggio 2010 @ 20:58

  42. Carlo scusa ma i forum attivati in precedenza sono inservibili in quanto li anno “tempestati”e i relativi dati sono da recuperare, se ai delle domande, non esitare, il dialogo porta alla conoscenza dei problemi le risposte di tutti fanno il bagaglio culturale e l’esperienza raccontata serve per migliorare e ad evitare errori a volte tragici,
    la domanda con relativa risposta e quanto richiedi?
    # Il carro gru per la rimozione veicoli necessita di patente E quando traina veicolo agganciato? #
    Appena possibile apriamo una discussione dedicata,
    Ciao grazie Maurizio

    Commento di maurizio — 7 maggio 2010 @ 21:27

  43. Pienamente d’accordo con Giuseppe per quanto concerne la patente “E” abbinata per l’uso del soccorso stradale. Serve possederla. Basta riprendere (come già fatto in questa discussione da Mauro) l’ Art. 308 – “Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (art. 116 c. s.)” e andare al punto “4″.
    Mentre ancora più d’accordo con Maurizio sul discorso del traino del VEICOLO IN AVARIA da una città all’altra.
    Si continua a fare confusione tra uso speciale e trasporto conto terzi proprio perchè si fa ancor prima confusione tra SOCCORSO e TRASPORTO.
    Cosa distingue le due cose? L’avaria del veicolo in primis, la difficoltà dei suoi occupanti a proseguire un viaggio, e la presenza su suolo pubblico dello stesso veicolo credo siano essenziali per il SOCCORSO.
    Ora, se Pronto Assistance incarica un azienda di prelevare un veicolo fermo a Roma che si trova in quelle condizioni e ne chiede (a nome del proprietario) il suo rientro a Milano, usare un veicolo “conto terzi” è illegale.
    Dato che per effettuare un soccorso il veicolo DEVE essere immatricolato “uso speciale” e avere la dicitura “uso proprio” perchè costretta dalla prima classificazione.
    Detto questo andare avanti in questo modo non aiuta comunque le aziende a operare serene.
    La normativa è carente ed è questo il vero problema.
    La Polizia multa, sequestra e, anche se si espongono tutte queste motivazioni, ti rispondono “fai ricorso”.
    Ricorsi che, nella maggior parte dei casi vengono vinti (dando ancor più forza al fatto che l’uso speciale può “viaggiare”) però… il danno all’azienda che ha vinto il ricorso è stato fatto comunque: Fermo del carro per un periodo, spese di ricorso, cattiva immagine davanti ai clienti, ecc ecc.
    Se non viene messo nero su bianco dal MINISTERO DEI TRASPORTI la normativa, la nostra vita professionale sarà compromessa.

    Commento di Luca — 8 maggio 2010 @ 00:50

  44. OK, però non capisco chi come me non ha officina, ma fà solo soccorso stradale ed ha un camion uso proprio se è in regola…

    Commento di carlo — 8 maggio 2010 @ 12:56

  45. Carlo, credo che proprio Antonio ti abbia risposto in questa discussione.
    Il soccorso stradale “professionale”, per la normativa vigente, deve essere fatto da chi possiede licenza di autoriparatore. Quindi credo che se tu non possiedi un officina non puoi il soccorritore.
    Attenzione però, questo non esclude la possibilità di un contratto tra imprese, tipo Associazioni Temporanee o Contratti di prestazione d’opera annessa al comodato del mezzo tra te e un eventuale officina. Camere del Commercio permettendo.
    ;)

    Commento di Luca — 8 maggio 2010 @ 17:03

  46. vorrei creare un elenco di tutte le società fornitrici di convenzione di soccorso stradale, possiamo farlo?

    Commento di carlo — 10 maggio 2010 @ 11:34

  47. certamente, con tariffe ed esclusioni, cosi vediamo quanto poco ci pagano un soccorso ciao maurizio

    Commento di maurizio — 10 maggio 2010 @ 19:04

  48. io con filo diretto mi trovo bene

    Commento di carlo — 10 maggio 2010 @ 21:08

  49. …cari amici, colleghi, anche io sarei interessato all’apertura di una discussione concernente la patente E…
    Ciao, a presto…

    Commento di MICHELE DM — 11 maggio 2010 @ 17:39

  50. carlo manda una E-mail a info@assisoccorso.it con le tariffe in tuo possesso e valido per tutti gli altri
    maurizio

    Commento di maurizio — 14 maggio 2010 @ 18:01

  51. resto in attesa di una E-mail a info@assisoccorso.it con tutte le tariffe in uso per poter fare un confronto ed aprire un dibattito, grazie
    maurizio

    Commento di maurizio — 18 maggio 2010 @ 14:09

  52. cosa differenza il soccorso stradale dal trasporto?

    Commento di maurizio — 23 maggio 2010 @ 09:44

  53. Il soccorso stradale deve essere effettuato da carri immatricolati “uso speciale”. Per il trasporto occorre un mezzo immatricolato “uso specifico trasporto veicoli conto terzi”. Il carro così immatricolato non potrà mai fare un soccorso, mentre nel primo caso l’uso speciale fa i trasporti contravvenendo alla legge a causa della normativa poco chiara che permette il trasporto dichiarando il veicolo trasportato in avaria. Di fatto fa parte del famoso detto “fatta la legge, trovato l’inganno”!
    Con tale poca chiarezza i soccorritori fanno anche qualche trasporto, ma sopratutto pullulano gli improvvisati trasportatori senza conto terzi, esclusivamente in possesso di un carro immatricolato uso speciale, senza officina o deposito…

    Commento di Stefano — 23 maggio 2010 @ 14:21

  54. Stefano per favore leggimi le citazioni e dammi la tua interpretazione ciao grazie
    maurizio
    È doveroso citare in detto contesto alcuni trasporti effettuati con carrozzerie “ speciali “ che non richiedono, per la peculiarità del loro servizio, l’iscrizione presso il locale albo degli autotrasportatori, emblematica è la fattispecie dei “soccorsi stradali” poiché la loro attività è basata sul trasporto di veicoli incidentati ed avviene esclusivamente dal luogo ove è avvenuto il sinistro sino al luogo presso il quale avverrà la riparazione o la distruzione del mezzo; l’esercizio dell’attività del soccorso stradale con mezzi tecnicamente attrezzati si combina con la teoria della idoneità del veicolo alla circolazione in sicurezza , senza alcuna verifica dell’attività professionale cui il mezzo è destinato

    La suprema Magistratura Amministrativa ha delimitato il concetto di idoneità al trasporto di beni particolari, nello specifico, il trasporto di mezzi incidentati

    Idoneità tecnica che la dottrina marimmista individuò come “ Sea worthiness” in G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, 2004, p. 228
    Consiglio di Stato, sez IV, decisione 29-7- 2003 n. 4347

    Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la speciale funzione professionale di tali mezzi e il loro limitato impiego a finalità peculiari, riconoscendo la sottile autonomia fra le due nozioni, peraltro già ampiamente discusso in argomentazione a favore del concetto unitario di trasporti, nella fattispecie come si evince in tale sentenza che anche l’Amministrazione Pubblica provvede alla distribuzione del servizio di recupero veicoli (danneggiati o incidentati o coinvolte in vicende di penale rilevanza ) in base al Decreto 30 maggio 2002 del Prefetto di Milano (per i sequestri amministrativi) ed alle disposizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (per i sequestri penali) , si tratta, prosegue la sentenza di regolamentazioni che disciplinano puntualmente gli interventi (tipicamente urgenti) dei militari operanti, con precisi automatismi quanto ai soggetti chiamati a prestare la loro collaborazione .

    Per quanto sopra esposto l’esercizio dell’attività di soccorso stradale necessita solo della regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, senza rilascio di autorizzazioni particolari da parte della MCTC per tale trasporto.
    Tornando ai titoli autorizzativi per trasporto di merci con le codifiche innanzi menzionate, (SAI, SBO ,SCU e SCN ) essi non potranno essere trasferiti tramite gli istituti della “ Cessione d’azienda o della rinuncia “ in quanto saranno sempre, previa regolare richiesta “liberamente rilasciati dal Ministero dei Trasporti”.

    Commento di maurizio — 24 maggio 2010 @ 19:24

  55. Ciao Maurizio,
    tutto quanto da te citato, estrapolato da una tesi di laurea pubblicata su studiamo.it e relativa alla liberalizzazione dell’autotrasporto merci per conto di terzi, è relativo alla separazione logica tra trasporto puro e soccorso stradale.
    Nell’articolo viene citato: Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la speciale funzione professionale di tali mezzi e il loro limitato impiego a finalità peculiari, si tratta, prosegue la sentenza di regolamentazioni che disciplinano puntualmente gli interventi (tipicamente urgenti), ecc.
    Tutto ciò non fa una grinza, le autorizzazioni al soccorso stradale sono libere dal vincolo del “conto terzi”, ma esclusivamente per gli interventi di “pronto soccorso”.
    Citazione di IPPOCAMPO 2009 sul forum “regolamentazione carri rimotore” in http://www.comuni.it:
    I carro-attrezzi, in virtù di quanto disposto dall’articolo 203, comma 2°, del Reg. CdS, ove alla lettera i) vengono indicati come “autoveicoli per il soccorso stradale”. Sono annoverati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del CdS, tra i veicoli per “uso speciale”. Detto questo, occorre rievare che sulla carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale attrezzati per soccorso stradale viene indicato che “Il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 298/74″, ciò in quanto l’art. 30, comma 2° della citata legge, prescrive che: “Non sono soggetti alle norme del presente titolo…..omissis….) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera”. Ne consegue che, essendo i conducenti dei citati veicoli esonerati dall’obbligo di munirsi della licenza prevista dalla legge 298/74 dell’autotrasporto, con gli stessi non è possibile effettuare un trasporto di veicoli, neanche se fuori uso. Per meglio comprendere quanto sopra esposto propongo un eempio:
    il carro-attrezzi che recupera un veicolo in avaria dalla sede stradale e lo porta in officina (o anche al domicilio dell’interessato) effettua un soccorso. Viceversa, il carro-attrezzi che trasporta un veicolo, anche se in avaria, dalla propria officina ad altro luogo (anche se al domicilio dell’interessato) NON effettua un soccorso per cui ricorre al violazione di cui all’art. 82 CdS.
    quindi il nesso causale per trasportarlo è che sia direttamente riconducibile all’avvenimento (incidente).
    Quando il giorno dopo viene trasportato dal deposito del soccorritore alla carrozzeria p.e. non si può usare lo stesso carrogrù…
    Concludo spiegandoti il mio interesse per l’argomento:
    recependo tale normativa i miei carri sono perfettamente identici a quelli dei soccorritori (privi però dei sistemi di soccorso come gru e forca) ma immatricolati “uso specifico trasporto veicoli conto terzi. Effettuo molto spesso servizi per soccorritori che interpretano la legge nel modo giusto. E’ solo questione di riconoscere la divisione dei ruoli. Io non mi sognerei mai di effettuare un soccorso, neanche per un amico…
    _________________

    Commento di Stefano — 24 maggio 2010 @ 23:26

  56. Nella richiesta di intervento di soccorso il soccorritore stradale premesso che deve esercitare e rispettare la “122” interviene e apre un contratto con chi gli richiede la prestazione, inizia e finisce la propria prestazione in un arco temporale che si interrompe nel momento del pagamento della stessa e non alla fine della giornata ,il ricoverare in autorimessa il veicolo per ripararlo o preventivarlo non interrompe l’oggetto della prestazione ovvero soccorrere un automobilista o veicolo in difficoltà per guasto incidente sequestro o altro ,intervento di soccorso effettuato da autoriparatore e non da trasportatore per la logica conoscenza tecnica permette in sicurezza di recuperare e diagnosticare il problema o guasto ed “avere” una logica decisione che non arrechi ulteriore danno o disagio al’utente “premettendo che ci sono trasportatori molto più esperti e competenti di certi riparatori”
    La differenza tra il soccorso stradale e o trasporto e data dall’oggetto della prestazione e da chi lo esegue come attività primaria svolta riconducibile alla componente del fatturato,
    il veicolo in avaria, come tale è l’oggetto della prestazione e compreso il trasferire da officina a carrozzeria o elettrauto e recuperare o riconsegnare il veicolo concorrono alla riparazione,
    caso diverso e trasportare o trasferire un veicolo nuovo od usato da commercializzare per cui cambia la prestazione economica
    se rileggi l’articolo di apertura trovi anche le varie motivazioni che spiegano il perché
    grazie ciao
    Maurizio

    Commento di maurizio — 29 maggio 2010 @ 19:00

  57. Mi confermi e mi trovi perfettamente concorde sulla legalità del trasporto legato al soccorso, effettuato da soccorritori a pieno titolo per cui vale la dicitura “servizio accessorio”.
    La mia piccola “battaglia” è mirata alla moltitudine di carri (e sono tanti credimi) immatricolati “uso speciale” da chi il soccorso non sa neanche cosa sia, o quasi, utilizzati prevalentemente per trasporto. Esempio: Pinco Pallino apre partita iva per soccorso e non ha officina o perlomeno ce l’ha in maniera fittizia. Da li inizia l’attività di trasporto, staccando( se proprio vuol essere pignolo) la centralina o quant’altro per dimostrare l’avaria… il gioco è fatto! E io, Pirla e scusa il termine, mi sono andato a fare il corso, l’esame in Regione e ho aperto una fidejussione da 50.000 €uro + 5.000 per ogni mezzo aggiuntivo, e inoltre non posso (e non voglio) soccorrere. Per non parlare poi del banditismo ( chiamiamolo in maniera soft “disinvoltura”) con cui esercitano taluni soccorritori: proprio ieri, ultimo di cento casi, ho incrociato in autostrada un’autocolonna (vabbè, esagero per rabbia, erano 2 carri) di un soccorritore di una rinomata azienda, con su 2 carrelli elevatori dell’anteguerra, probabilmente rimasti in avaria durante una corsa in tangenziale…
    Ciò è dovuto anche, forse, a una chiusura d’occhio bonaria da parte degli organi di controllo, non pensando che le aziende di trasporto, che basano il reddito solo su quello, sono in sofferenza, oltre che per la crisi, anche per questi soventi episodi.
    In conclusione, a ognuno il suo, e ciò è applicabile solo legiferando più dettagliatamernte sull’argomento, evitando tutte le polemiche e interpretazioni soggettive ( sei concorde che se fosse tutto chiaro non esisterebbe questo forum come altri su questa materia?), che fanno solo male a entrambe le categorie.
    Un saluto cordiale
    Stefano

    Commento di Stefano — 30 maggio 2010 @ 05:03

  58. Stefano purtroppo ai anche tu ragione e oggi alla luce della liberalizzazione selvaggia non è più possibile tenere aperti e in modo regolare, rispettando la legge, le norme assicurative e le varie direttive, si sta avendo un’inversione di tendenza pericolosa, dove i centri di soccorso h24 chiudono, lasciando posto ad aziende corsare e senza i requisiti per lavorare.
    Queste aziende all’acqua di rose che tolgono fatturato e lavoro a centri qualificati e con esperienze decennali, costringendoli alla chiusura in quanto non è più redditizio tenere aperto. Queste aziende corsare, senza regole e senza pietà non coprono le 24ore e non fanno servizio pubblico essenziale a scapito del servizio e della sicurezza del cittadino,
    Il lavoro del soccorritore stradale deve essere paragonato a quello della protezione civile, a quello del pompiere, il soccorritore professionale deve essere un lavoratore che rispetta la legge 122 in grado di affrontare tutte le problematiche di un veicolo e del luogo in cui si trova, di mettere in sicurezza il luogo in cui opera e di liberarlo il più velocemente possibile per non recare danni al cittadino, lavorando a stretto contatto con le forze pubbliche. Quante volte ci si trova in coda su autostrade, statali, provinciali, per ore, ore interminabili, in attesa dove un soccorritore, o presunto tale che magari arriva da lontano, non è in grado di liberare la carreggiata o dove non ha mezzi e uomini adeguati al recupero in sicurezza del mezzo?!
    Se la categoria del soccorritore stradale sarebbe regolamentata e riconosciuta i membri sarebbero solo soccorritori qualificati, con mezzi idonei, strutture adeguate e con sicurezza e professionalità. L’ Assi è dall’atto della sua fondazione che cerca invano di raggiungere questi naturali obbiettivi, purtroppo ognuno di noi si lamenta ma fa fatica a perdere un po’ del suo tempo per dialogare ed aggregarsi per farsi sentire,ben vengano critiche e discussioni servono per crescere
    grazie ciao
    Maurizio

    Commento di maurizio — 30 maggio 2010 @ 18:45

  59. Mi fa immensamente piacere leggere il tuo ragionamento. Il soccorritore VERO è quello prima di tutto attrezzato veramente (le attrezzature per il soccorso in condizioni gravose costano il doppio delle mie), che al bisogno parte alle 2 di notte ed è costretto spesso a digerire scene strazianti. Se poi fa interventi più “leggeri” ben per lui, ma le autorizzazioni di soccorso 24H con scarico del veicolo non necessariamente nella propria officina dovrebbero essere rilasciate solo a soccorritori di questo tipo. Le autorizzazioni per piccole officine e carrozzerie dovrebbero essere a quel punto più limitative (arrivo del veicolo esclusivamente presso la propria officina). Concludo dicendoti che spesso opero per soccorsi stradali ufficiali che mi affidano i trasporti a lungo raggio, a scanso di qualsiasi problema, pur guadagnandoci qualcosa sopra. La cooperazione e reciproca e c’è il piccolo margine per tutti…
    Grazie di nuovo della chiacchierata.
    Srefano

    Commento di stefano — 31 maggio 2010 @ 09:17

  60. Gradirei sapere come è possibile avere autorizzazione su veicoli uso speciale ( carro attrezzi ), per effettuare soccorso stradale , trasporto veicoli nuovi , trasporto veicoli da rottamare , tutto con un unico carro.
    Ho visto un libretto di chi fa tutto questo , sul quale c’è l’indicazione ” uso speciale e uso proprio”
    E’ possibile ?

    Commento di francesco — 11 agosto 2010 @ 13:57

  61. i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.
    il libretto da te visto e anomalo,
    ciao

    Commento di CRICCHETTO — 14 agosto 2010 @ 16:54

  62. Vorrei porvi un un quesito,
    se commerciante di automobili
    che deve trasportare le auto per la propria attivita´,
    sul libretto del carro attrezzi deve avere l´omologazione di trasporto per conto proprio.. oppure uso personale ? che non so se sono la stessa cosa.
    e per questo serve essere iscritto all albo autrasportatori opure no.. e anche se invece di un carro attrezzi possiede una bisarca ?

    grazie

    Commento di andri — 20 agosto 2010 @ 22:13

  63. leggi i post precedenti,avrai le risposte,comunque dipende dalla tua attività e da cosa “trasporti”
    omologazione di trasporto per conto proprio o conto terzi?
    con o senza licenza”dipende dal peso massimo”
    ciao andi

    Commento di CRICCHETTO — 26 agosto 2010 @ 16:30

  64. Buongiorno…io possiedo due carro attrezzi uno per il soccorso e l’altro per trasporto rifiuti pericolosi(auto senza targhe)volevo sapere un informazione come consiste e cosa posso trasportare con la licenza conto proprio..grazie…

    Commento di autodemolizioni beltrami — 31 agosto 2010 @ 14:52

  65. Salve, nel caso in cui effettuo un soccorso stradale per sequestro amministrativo si tratta di soccorso o trasporto?

    Commento di carrozzeria iafrate — 31 agosto 2010 @ 21:31

  66. buongiorno,si tratta di un soccorso stradale..

    Commento di autodemolizioni beltrami — 1 settembre 2010 @ 07:21

  67. buongiorno a tutti, trasporto rifiuti pericolosi(auto senza targhe)con la licenza conto proprio e relativi formulari,
    con il carro attrezzi (se omologato uso speciale)fai soccorso se fai anche riparazioni, se solo demolizioni non puoi fare il soccorso stradale,
    dipende come sei iscritto alla camera di commercio e se ai i requisiti per la legge 122,giusta la tua risposta a carrozzeria iafrate, buona giornata e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 1 settembre 2010 @ 08:02

  68. buongiorno,grazie per la tua risposta.. pero’ volevo sapere come funzionava la licenza conto proprio e cosa posso trasportare…

    Commento di autodemolizioni beltrami — 1 settembre 2010 @ 12:52

  69. se leggi la tua licenza (conto proprio)ti dice per cosa te l’anno rilasciata e ne deduci cosa puoi trasportare ciao grazie buona giornata e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 2 settembre 2010 @ 09:13

  70. vorrei sapere altezza massima su veicolo collaudato a uso
    speciale perche la polizia mi dice 400cm per me o sempre
    caricato 420 distinti saluti walter

    Commento di walter — 2 settembre 2010 @ 18:06

  71. normale altezza 4 metri lunghezza 12 metri
    eccezzionale altezza 4,20 metri lunghezza 13,44 metri
    ciao grazie buona giornata e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 5 settembre 2010 @ 15:52

  72. (Scusa rettifico)
    normale altezza 4 metri lunghezza 12 metri
    eccezionale altezza 4,20 metri lunghezza 13,44 metri
    eccezionale non soggetta ad autorizzazione se si circola in autostrada o strade con carreggiata non inferiore a 6,5 metri
    ciao grazie buona giornata e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 5 settembre 2010 @ 15:58

  73. TI PAGANO IN RITARDO HAI L’8% DI INTERESSE – Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che da notizia del fatto che il tasso degli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti commerciali ammonta all’8 %, salvo diverso accordo tra le parti.

    Ricordiamo ch…e con l’entrata in vigore, dal 12 Agosto 2010, della nuova disciplina sui tempi di pagamento a favore delle imprese di autotrasporto, per le prestazioni di trasporto eseguite da questa data il termine massimo di pagamento del corrispettivo è di 60 giorni, inderogabili, dall’emissione della fattura da parte del vettore; trascorso questo termine, questi ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora secondo la percentuale appena vista, mentre decorsi 90 giorni senza che il pagamento sia ancora avvenuto, il committente viene sanzionato con l’esclusione per 6 mesi dalle gare d’appalto, e per 1 anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti norme.
    Mostra tutto

    Commento di CRICCHETTO — 10 settembre 2010 @ 22:21

  74. TI PAGANO IN RITARDO HAI L’8% DI INTERESSE – Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che da notizia del fatto che il tasso degli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti commerciali ammonta all’8 %, salvo diverso accordo tra le parti.

    Ricordiamo che con l’entrata in vigore, dal 12 Agosto 2010, della nuova disciplina sui tempi di pagamento a favore delle imprese di autotrasporto, per le prestazioni di trasporto eseguite da questa data il termine massimo di pagamento del corrispettivo è di 60 giorni, inderogabili, dall’emissione della fattura da parte del vettore; trascorso questo termine, questi ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora secondo la percentuale appena vista, mentre decorsi 90 giorni senza che il pagamento sia ancora avvenuto, il committente viene sanzionato con l’esclusione per 6 mesi dalle gare d’appalto, e per 1 anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti norme.

    Commento di CRICCHETTO — 10 settembre 2010 @ 22:22

  75. Cricchetto,
    non ti abissare in queste cose se non sei un’esperto, ma solo perchè ti vai a leggere qualcosa su internet e poi lo riporti qui senza sapere cosa scrivi…..Lo sai che l’altezza a 4,20 c’è l’hanno i trasporti specifici di autoveicoli (bisarche) e i trasporti di fieno anche se non sono eccezionali? Ci sarebbero tante altre cose che ho letto negli altri post, roba da far rabbrividire! Lascia perdere!

    Commento di Giuseppe — 26 settembre 2010 @ 14:57

  76. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

    1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

    2. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;

    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

    2bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo “A” è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

    3. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

    a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

    b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

    c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

    d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’articolo 61;

    e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62;

    f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;

    g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

    g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

    g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

    4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

    5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

    6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

    Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

    a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;

    b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;

    b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4.

    7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;

    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

    c) Da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

    d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
    Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

    8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

    a) veicoli a motore isolati:
    - due assi: 20 t;
    - tre assi: 33 t;
    - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

    b) complessi di veicoli:
    - quattro assi: 44 t;
    - cinque o più assi: 56 t;
    - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

    9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

    10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

    11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

    12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

    13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.

    14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

    15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.

    16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.

    17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta.

    18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a euro 2.749.

    19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

    20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.

    21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 , e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera.

    22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

    23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

    24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 % ai limiti previsti dall’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 %, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta.

    25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

    25bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

    25ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.169. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

    25
    quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

    26 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

    illuminato dalla tua considerazione, rileggiti il codice della strada e traine le risposte
    normale altezza 4 metri lunghezza 12 metri
    eccezionale altezza 4,20 metri lunghezza 13,44 metri
    eccezionale non soggetta ad autorizzazione se si circola in autostrada o strade con carreggiata non inferiore a 6,5 metri

    ciao grazie e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 29 settembre 2010 @ 19:13

  77. buona sera è la prima volta che scivo in questo forum sono 15 anni che lavoro nel settore del soccorso stradale e trasporto in contoterzi il problema a monte è che per fare il soccoritore non cè bisogno di nessuna licenza e le normative blande fanno si che non ci sia mai personale qualificato.

    Commento di andrea 76 — 30 settembre 2010 @ 21:17

  78. buongiorno,vorrei chiedere un informazione!!!io possiedo un carroattrezzi con trasporto rifiuti pericolosi(auto senza targhe)ogni anno faccio il collaudo come prescritto dalla legge!!!sulla licenza dell albo smaltitori per trasporto rifiuti pericolosi c’e’ scritto l’obbligo di lampeggianti!!!questa mattina al collaudo mi hanno tolto i lampeggianti dicendomi che sul libretto non c’era scritto che il carroattrezzi avesse i lampeggianti….ma nemmeno sull altro carrosttrezzi adibito a soccorso stradale c’e’ scritto sul libretto!!!ma mi sembra una cosa logica che qualsiasi carro attrezzi deve avere i lampeggianti!!!qualcosa sa dirmi qualcosa???

    Commento di autodemolizioni beltrami — 9 ottobre 2010 @ 09:48

  79. Cricchetto te l’ho detto che fai il copia e incolla del CDS, ma purtroppo per te non sempre su internet trovi tutti i regolamenti e soprattutto le circolari interne di motorizzazione o del ministero dell’interno: ad esempio sul cds trovi che le macchine agricole devono essere sottoposte a revisione ma il decreto di attuazione non è mai uscito, eppure sul prontuario delle violazioni al cds in dotazione alle forze dell’ordine esiste la sanzione all’omissione di detta revisione. Uno che ragiona come te eleverebbe la contravvenzione e ritirerebbe la carta di circolazione. Per cui ti ripeto, se vuoi fare il copia incolla fà pure, ma puoi indurre qualche tuo collega soccorritore in seria difficoltà.
    Per quanto riguarda AUTODEMOLIZIONI BELTRAMI, se i veicoli sono classificati uso speciale con carrozzeria U8, DEVONO avere i dispositivi di illuminazione supplementari (lampeggianti di colore arancio o giallo) da azionare ESCLUSIVAMENTE quando il veicolo è atto al traino di veicoli in avaria o quando c’è necessità di segnalare manovre o l’occupazione della carreggiata stradale (allestendo un cantiere con tutte le precauzioni di norma) per consentire la rimozione del veicolo dalla sede stradale. E’ ESCLUSO l’utilizzo in tutti gli altri casi e cioè in tutti quelli che vediamo quotidianamente: scorazzamenti vari sulle autostrade con carri a vuoto o con veicoli sul pianale in noramle condizione di utilizzo; in questi casi esiste ed è applicabile una sanzione amministrativa.
    Adesso cricchetto ci fà un’altro dei suoi copia e incolla e ci sbalordisce.

    Commento di Giuseppe — 15 ottobre 2010 @ 23:34

  80. carro attrezzi, veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale Art 54 lettera g,dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: comma 1 dell’art,n.151 DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita’, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
    agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
    scorta tecnica.».
    sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, il dispositivo supplementare (luce lampeggiante) si attiva quando si ingombra la carreggiata per il recupero,quando si traina un veicolo parzialmente sollevato o a barra fissa a bassa velocità,quando si superano alcuni limiti prescritti (sagoma limite art 61,massa limite art62) e in autostrada oltre alle operazioni sopra descritte, quando si eseguono manovre di inversione di carreggiata,in fase di retromarcia,in sosta sulla corsia di emergenza, è espressamente vietato l’utilizzo in condizioni di marcia normale e quando non si superano sagoma limite art 61,massa limite art62 , pena sanzione in base all’art,n.153comma 11,per uso improprio
    grazie e buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 17 ottobre 2010 @ 17:29

  81. io possiedo un carroattrezzi soccorso stradale uso speciale. per fare la rimozione forzata con il comune serve il conto terzi?

    Commento di vincenzo — 14 novembre 2010 @ 12:17

  82. troppo burocrazia

    Commento di vincenzo — 14 novembre 2010 @ 12:19

  83. non serve il conto terzi, per fare la rimozione forzata devi rispettare la (122) ,leggi tutti i commenti,anche i precedenti,ciao buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 16 novembre 2010 @ 20:08

  84. salve … sono un collezionista d’ auto d’epoca vorrei sapere se potrei usare e guidare un carro attrezzi della portata massima 115 q intestata ad un carrozziere per trasporti personali d’ autovetture da restaurare, senza scopo di lucro senza incombere in sanzioni al codice della strada …grazie

    Commento di luigi — 21 novembre 2010 @ 01:38

  85. Salve a tutti , mi permetto di fare due conti sui costi di gestione per chi volesse prendere il Conto Terzi.
    Corso di abilitazione €1′500 e ore ed ore di corso
    Acquisto di una licenza €5′000/10′000
    Autocarro dedicato €10′000/100′000 se trattasi di un relitto o di un carro recente.
    Se si fanno pochi viaggi quando ammortizzare simili costi ?
    Ho fatto l’iscrizione al portale http://www.trasportauto.it
    trovo sempre chi mi gestisce i trasporti ,e ho tutti i camion che mi servono per carichi grandi o piccoli , senza però i costi di gestione , i rischi e i periodi in cui non c’è lavoro e guardi il carro fermo in piazzale.
    Buon lavoro a tutti

    Commento di Gianni — 4 dicembre 2010 @ 16:04

  86. salve gentilmente vorrei sapere sono in possesso di 2 carri attrezzii regolarmente autorizzato dalla prefettura dell mia città con la dicitura di trasporto uso speciale anche di terzi,ma in questo caso le assicurazione RC auto che tipo di cotratto dovrei avere. GRAZIE

    Commento di michele — 30 gennaio 2011 @ 21:41

  87. Salve e scusate il fastidio.
    Volevo sapere, premettndo che sto per avere l’autorizzazione al soccorso stradale da un network nazionale, avendo un officina meccanica iscritta alle 4 cat. (meccanico, gommsta, elettrauto e carrozziere) possedendo un carro attrezzi ed un carrellone (su libretto c’è scritto trasporto merci uso proprio) posso effettuare il soccorso h24 oppure è necessario avere ulteriori permessi ed autorizzazioni? posso procedere al soccorso su ogni strada ed autostrada oppure necessito di permessi a secondo di dove effettuo il soccorso? infine se la macchina viene anche riparata nella mia officina ed il cliente mi chiede la consegna su carroattrezzi posso farlo oppure in questo caso si tratta di trasporto? Insomma sono un pò confusa, ma dopo un anno di magra ora che c’è un pò di lavoro non vorrei perderlo. Grazie

    Commento di emilia — 31 gennaio 2011 @ 14:38

  88. LEGGI DALL’INIZIO,PER POTER FARE IL SOCCORSO STRADALE DEVI AVERE I MEZZI OMOLOGATI USO SPECIALE,LI PUOI SOLO USARE PER PORTARE I VEICOLI SOCCORSI IN OFFICINA PER LA RIPARAZIONE,NON NECESSARIAMENTE NELLA TUA,MA SE LI DEVI RICONSEGNARE,SI PRESUME CHE SIA UN TRASPORTO????? A SECONDO DI CHI TI FERMA E DALLE INTERPRETAZIONI DATE,CIAO

    Commento di MARIO — 1 febbraio 2011 @ 19:21

  89. servirebbe un regolamento per il soccorso stradale che fughi ogni dubbio e dia risposte certe,sicurezza e libero mercato con regole certe ma sopratutto rispetto delle regole da parte di tutti!

    Commento di gigi — 27 febbraio 2011 @ 15:05

  90. Salve a tutti.
    Io chiedo: Voglio aprire un’attività per SOCCORSO STRADALE PER CONTO DI TERZI (senza officina o autorimessa propria).

    Mi serve un carro-attrezzi omologato ad uso speciale, so bene di non poter fare trasporti ma solo soccorsi (da strada a officina) quindi mi occorre una licenza esclusiva per Soccorritore?

    Commento di Samuele — 7 marzo 2011 @ 23:48

  91. attualmente per fare il soccorso stradale con carro omologato uso speciale devi essere un autoriparatore con il conseguente rispetto della legge 122,
    ciao

    Commento di gigi — 8 marzo 2011 @ 13:51

  92. buongiorno,
    vorrei sapere se, possedendo un carro omologato per soccorso, posso recuparare una vettura guasta o incidentata e trasportarla fino ad un’officina che non è la mia.

    Commento di WALTER — 10 marzo 2011 @ 21:02

  93. se è occasionale si,
    se sei officina e rispetti la 122 si,
    naturalmente vieni attivato come autoriparatore!
    il tuo fatturato è principalmente da riparazione!
    ovvero l’attività primaria è riparare i veicoli soccorsi!
    ciao buon lavoro

    Commento di Luigi — 17 marzo 2011 @ 19:48

  94. vorrei fare soccorso stradale come attività lavorativa non principale (ho p.iva da geometra e faccio libera professione), posso aprire attività autoriparatore carrozziere (che in pratica non faccio) non principale e qunidi non pago inps e pippe varie e col veicolo speciale soccorso stradale farei soccorso per veicoli in avaria per altre officine che non hanno il carro… che ne dite?
    oppure prendo licenza trasportatore in cam comm e carro trasp veicoli conto terzi (anche in panne a lato della strada…)

    Commento di mau — 20 marzo 2011 @ 03:20

  95. http://www.mettersinproprio.it/download/pdf/Soccorso%20stradale.pdf

    in piemonte è possibile fare solo soccorso non serve essere riparatori

    Commento di mau — 20 marzo 2011 @ 23:41

  96. il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina,
    se ne deduce che se non fai riparazioni,
    trasporti i veicoli? con le contestazioni del’organo di polizia che ti contesta l’uso diverso e ti sanziona

    Commento di gino — 24 marzo 2011 @ 19:42

  97. salve a tutti un informazione ho un attivita di autoriparazione con annesso soccorso stradale stavo pensando di prendere un camion più grande quindi mi occorre la c l’unica cosa che le due autoscuole che ho sentito una dava una versione conntradditoria rispetto al altra era la necessita del cqc in quanto dovendo ancora prenderla volevo capire se il gioco valeva oppure no premetto che le auto soccorse molte le porto in officina e altra da colleghi e il veicolo che ho è immatricolato uso speciale grazie saluti a tutti.

    Commento di enrico — 30 marzo 2011 @ 22:09

  98. Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni.

    Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
    la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
    ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
    utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
    utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
    che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

    L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
    assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
    di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.

    Non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione.
    L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello SEE ( DLG n. 286/2005: “6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
    a) il codice comunitario armonizzato “95″ riportato sulla patente di guida;
    b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
    7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95″ riportato sulla patente di guida.)

    La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale ai conducenti:
    residenti in Italia,
    cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano.

    Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l’attività presso impresa stabilita in Italia) devono:
    essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
    aver compiuto
    – 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore; in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore;
    – 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore;
    – 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.

    Commento di Luigi — 3 aprile 2011 @ 15:35

  99. g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

    se ne dedurrebbe che per guidare un carro attrezzi che e equiparato ad un’attrezzatura del’officina di riparazioni non serva la cqc,
    salvo poi che se commetti un’infrazione mentre guidi il carro attrezzi e ai la cqc i punti te li scalano dalla cqc e non dalla patente,comunque leggere la direttiva europea dovrebbe chiarire i dubbi,spero ciao

    32003L0059
    Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 226 del 10/09/2003 pag. 0004 – 0017

    Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 15 luglio 2003

    sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85(4) i paragrafi 1, 2 e 4 prevedono che taluni conducenti addetti ai trasporti di merci o di viaggiatori su strada debbano essere, in funzione della loro età, della categoria di veicoli utilizzata e della lunghezza del percorso, titolari di un certificato di idoneità professionale, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione di taluni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. Tale livello minimo è determinato dalla direttiva 76/914/CEE(5).

    (2) Dato che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 si applicano ad una scarsissima percentuale di conducenti e che attualmente una formazione obbligatoria di conducente è prevista solo da alcuni Stati membri, la maggioranza dei conducenti che attualmente guidano sul territorio della Comunità esercita il proprio mestiere soltanto sulla base della patente di guida.

    (3) Per consentire ai conducenti di conformarsi alle nuove esigenze che comporta l’evoluzione del mercato dei trasporti su strada, è opportuno applicare a tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che guidino a titolo indipendente o subordinato, per conto proprio o per conto terzi, la normativa comunitaria.

    (4) La fissazione di nuove norme comunitarie è intesa a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l’accesso sia per l’esercizio dell’attività di guida.

    (5) In particolare, l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è intesa a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernità del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all’assunzione di nuovi conducenti in un’epoca di penuria.

    (6) Per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi all’attività di guida sia dei cittadini di uno Stato membro sia dei cittadini di paesi terzi, dipendenti o utilizzati da un’impresa stabilita in uno Stato membro.

    (7) Per stabilire che il conducente rispetta i suoi obblighi, gli Stati membri dovrebbero rilasciare al conducente un certificato di idoneità professionale, in seguito denominata “CAP”, comprovante la sua qualificazione iniziale o la sua formazione periodica.

    (8) Alla luce delle differenze tra i sistemi attualmente esistenti in alcuni Stati membri, gli Stati membri, al fine di agevolare l’attuazione delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, dovrebbero poter scegliere tra varie opzioni.

    (9) Al fine di mantenere la qualificazione di conducenti, i conducenti in attività dovrebbero essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.

    (10) I requisiti minimi da soddisfare nel quadro della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguardano le norme di sicurezza da rispettare durante la guida e quando il veicolo è in sosta. Lo sviluppo della guida preventiva – anticipazione dei rischi, presa in considerazione degli altri utenti stradali – da attuare congiuntamente alla razionalizzazione del consumo di carburante, avrà effetti positivi sia per la società sia per lo stesso settore dei trasporti stradali.

    (11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all’esercizio dell’attività di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere il CAP comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondenti.

    (12) Soltanto i centri di formazione che hanno ottenuto un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter organizzare i corsi di formazione previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Al fine di garantire la qualità di tali centri autorizzati, le autorità competenti dovrebbero fissare criteri armonizzati di autorizzazione, fra cui quello di una consolidata professionalità.

    (13) È opportuno affidare non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche a qualsiasi entità da esse designata, il compito di organizzare gli esami previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Alla luce dell’importanza che la presente direttiva riveste per la sicurezza stradale e per l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero controllare tali esami.

    (14) È opportuno che gli Stati membri impongano la prima formazione periodica e rilascino al conducente il CAP corrispondente entro i cinque anni successivi o alla data di rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o allo scadere della data limite fissata affinché i conducenti facciano valere i loro diritti acquisiti. Dovrebbero essere consentite anche riduzioni o proroghe di tali termini. Dopo la prima formazione periodica, il conducente dovrebbe seguire una formazione periodica ogni cinque anni.

    (15) Per attestare che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei CAP previsti dalla presente direttiva e per agevolare il riconoscimento reciproco dei vari CAP, gli Stati membri dovrebbero apporre il codice comunitario armonizzato previsto a tal fine, corredato della data di scadenza del codice, sulla patente di guida oppure sulla nuova “carta di qualificazione del conducente”, reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri, secondo il modello armonizzato previsto dalla presente direttiva. Tale carta dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti in materia di sicurezza della patente di guida, data l’importanza dei diritti che essa conferisce per la sicurezza stradale e l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza. La possibilità offerta agli Stati membri di apporre il codice comunitario sulla nuova carta dovrebbe consentire a tali Stati di prevedere una durata di validità delle patenti di guida che non coincide con la data di fine di validità di una formazione periodica, dato che la direttiva 91/439/CEE(6) stabilisce che ogni Stato membro deve conservare il diritto di fissare, secondo i criteri nazionali, il periodo di validità delle patenti che rilascia.

    (16) È opportuno modificare l’allegato I e l’allegato I bis della direttiva 91/439/CEE al fine di aggiungere all’elenco dei codici armonizzati di cui ai suddetti allegati il nuovo codice comunitario che fissa la data fino alla quale il conducente ottempera all’obbligo di idoneità professionale, per quanto riguarda sia la qualificazione iniziale sia la formazione periodica.

    (17) Per quanto riguarda i conducenti cittadini di un paese terzo cui si applica la presente direttiva, andrebbero previste disposizioni specifiche di certificazione.

    (18) È opportuno che la Commissione controlli l’attuazione della presente direttiva, alla luce in particolare dei diversi sistemi di qualificazione iniziale che essa prevede, e che essa presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione in materia.

    (19) Dato il considerevole numero di conducenti cui si applica la presente direttiva, è opportuno prevedere l’applicazione in due fasi delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, a seconda che si tratti di trasporto di passeggeri oppure di trasporto di merci. L’applicazione graduale della presente direttiva in merito alla qualificazione iniziale per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e di passeggeri dovrebbe inoltre consentire una graduale istituzione della formazione periodica.

    (20) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

    (21) Per tener conto dell’applicazione in due date differenti delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, è opportuno abrogare le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3820/85 e la direttiva 76/914/CEE.

    (22) Tuttavia, è auspicabile, in ossequio ai principi del diritto comunitario, esonerare dall’applicazione della presente direttiva i conducenti dei veicoli utilizzati per effettuare trasporti il cui impatto sulla sicurezza stradale è considerato minimo ovvero laddove i requisiti della presente direttiva impongano un onere economico o sociale sproporzionato.

    (23) Dato che l’obiettivo dell’azione proposta, vale a dire l’istituzione di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica obbligatoria non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato nel suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    La presente direttiva si applica all’attività di guida:

    a) dei cittadini di uno Stato membro;

    b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa,

    in seguito denominati “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:

    - veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

    - veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

    Articolo 2

    Deroghe

    La presente direttiva non si applica ai conducenti:

    a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

    b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

    c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

    d) dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

    e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 1;

    f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

    g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

    Articolo 3

    Qualificazione e formazione

    1. L’attività di guida, definita all’articolo 1, è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono:

    a) un sistema di qualificazione iniziale

    Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:

    i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame

    A norma dell’allegato I, sezione 2, punto 2.1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

    ii) opzione che prevede solo esami

    A norma dell’allegato I, sezione 2, punto 2.2, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami, teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

    Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell’ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi.

    b) un sistema di formazione periodica

    A norma dell’allegato I, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

    2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i) e lettera b).

    A norma dell’allegato I, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    3. Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE(8) dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), ed al paragrafo 2 per le materie incluse nell’esame previsto ai sensi della suddetta direttiva e, se del caso, dall’obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

    Articolo 4

    Diritti acquisiti

    Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

    a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva;

    b) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi tre anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva.

    Articolo 5

    Qualificazione iniziale

    1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.

    2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:

    a) a partire dai 18 anni di età:

    i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

    ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

    b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:

    a) a partire dai 21 anni di età:

    i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

    ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

    Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1. L’età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;

    b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    4. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all’articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.

    Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.

    5. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all’articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

    Articolo 6

    CAP comprovante la qualificazione iniziale

    1. CAP comprovante una qualificazione iniziale

    a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell’allegato I, sezione 5, in seguito denominato “centro di formazione autorizzato”. Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell’allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell’esame di cui all’allegato I, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l’aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall’allegato I, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

    b) CAP rilasciato sulla base di esami

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all’aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui all’allegato I, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l’aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall’allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

    2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all’allegato I, sezione 1.

    Tale formazione si conclude con l’esame di cui all’allegato I, sezione 3. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l’aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall’allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

    Articolo 7

    Formazione periodica

    La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di cui all’articolo 6 nonché ai conducenti di cui all’articolo 4 di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare enfasi sulla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

    Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato a norma dell’allegato I, sezione 5. In caso di trasferimento in un’altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

    La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all’allegato I, sezione 1.

    Articolo 8

    CAP comprovante la formazione periodica

    1. Al termine della formazione periodica di cui all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.

    2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:

    a) dal titolare del CAP di cui all’articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;

    b) dai conducenti di cui all’articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.

    Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un’introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.

    3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.

    4. Il titolare del CAP di cui all’articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all’articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l’esercizio della professione.

    5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un’altra delle categorie previste nei suddetti paragrafi.

    Articolo 9

    Luogo di svolgimento della formazione

    I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all’articolo 5 nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85(9).

    I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.

    I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all’articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.

    Articolo 10

    Codice comunitario

    1. Sulla base del CAP di cui all’articolo 6 e del CAP di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri appongono, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, il codice comunitario di cui al paragrafo 2 del presente articolo accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

    - sulla patente di guida,

    - oppure sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all’allegato II.

    Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità.

    2. Il seguente codice comunitario è aggiunto all’elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE:

    “95. Conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui all’articolo 3 fino a … (ad esempio: 95. 01.01.2012).”

    3. a) I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002(10).

    Lo Stato membro può, a integrazione di detto attestato, rilasciare al conducente la carta di qualificazione del conducente di cui all’allegato II apponendovi il codice comunitario corrispondente.

    b) I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di passeggeri comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante:

    - il codice comunitario apposto sulla patente di guida modello comunitario di cui il conducente è titolare, o

    - la carta di qualificazione del conducente di cui all’allegato II su cui è apposto il codice comunitario corrispondente, o

    - il certificato nazionale di cui gli Stati membri riconoscono reciprocamente la validità sul loro territorio.

    Articolo 11

    Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

    Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Procedura del comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 13

    Relazione

    Entro il 10 settembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione che contiene una prima valutazione dell’attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l’equivalenza dei vari sistemi di qualificazione iniziale di cui all’articolo 3 e la loro efficienza nel conseguire il livello di qualificazione perseguito. Tale relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte.

    Articolo 14

    Recepimento e attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni:

    - per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere dal 10 settembre 2008,

    - per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere dal 10 settembre 2009.

    Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e si prestano reciproca assistenza per l’applicazione delle presenti disposizioni.

    Articolo 15

    Abrogazione

    1. L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è abrogato con efficacia a partire dal 10 settembre 2009;

    b) i paragrafi 2 e 4 sono abrogati con efficacia a partire dal 10 settembre 2008;

    2. La direttiva 76/914/CEE è abrogata con efficacia a partire dal 10 settembre 2009.

    3. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi alla direttiva 76/914/CEE non si applicano più:

    - a decorrere dal 10 settembre 2008 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri,

    - a decorrere dal 10 settembre 2009 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di merci.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 17

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Tremonti

    (1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 258 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 263.

    (2) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 90.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 381), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2002 (GU C 32 E dell’11.2.2003, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo dell’8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 giugno 2003.

    (4) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1).

    (5) Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36).

    (6) Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).

    (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8) Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

    (9) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1).

    (10) Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

    ALLEGATO I

    REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

    Sezione 1: Elenco delle materie

    Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti.

    Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato I della decisione 85/368/CEE(1), vale a dire al livello raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

    1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

    Tutte le patenti di guida

    1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

    Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

    1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

    Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

    1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

    Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

    Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

    Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

    1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

    2. Applicazione della normativa

    Tutte le patenti di guida

    2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione.

    Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

    Licenze per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

    Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

    3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

    Tutte le patenti di guida

    3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

    Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

    3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

    Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

    3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

    Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

    3.4. Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale.

    Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

    3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d’emergenza.

    Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

    3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda.

    Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato.

    L’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato.

    L’autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

    Sezione 2: Qualificazione iniziale obbligatoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

    2.1. Opzione che prevede sia la frequenza di corsi sia un esame

    La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev’essere di 280 ore.

    L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.

    Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

    Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

    A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

    2.2. Opzione con esame

    Le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica specificati qui di seguito, per accertare che l’aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.

    a) L’esame di teoria consta di almeno due prove:

    i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe;

    ii) analisi di un caso specifico.

    La durata minima dell’esame di teoria è di quattro ore.

    b) L’esame di pratica consta di due prove:

    i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l’aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;

    ii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 e 3.5.

    La durata minima di questa prova è di 30 minuti.

    I veicoli utilizzati per gli esami di pratica soddisfano almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.

    L’esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

    Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l’aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).

    Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l’esame di pratica nella sua integralità.

    Sezione 3: Qualificazione iniziale accelerata di cui all’articolo 3, paragrafo 2

    La qualificazione iniziale accelerata comporta l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La sua durata è di 140 ore.

    L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.

    Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

    Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

    A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

    Sezione 4: Obbligo di formazione periodica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

    Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.

    Sezione 5: Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica

    5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. L’autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:

    5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;

    5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;

    5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;

    5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).

    5.2. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:

    5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

    5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;

    5.2.3. l’autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.

    Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell’ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un’analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.

    Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1.

    (1) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

    ALLEGATO II

    REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

    1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

    I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

    2. La carta si compone di due facciate:

    La facciata 1 contiene:

    a) la dicitura “carta di qualificazione del conducente” stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta;

    b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta;

    c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

    B: Belgio

    DK: Danimarca

    D: Germania

    GR: Grecia

    E: Spagna

    F: Francia

    IRL: Irlanda

    I: Italia

    L: Lussemburgo

    NL: Paesi Bassi

    A: Austria

    P: Portogallo

    FIN: Finlandia

    S: Svezia

    UK: Regno Unito

    d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:

    1. cognome del titolare;

    2. nome del titolare;

    3. data e luogo di nascita del titolare;

    4. a) data di rilascio;

    b) data di scadenza;

    c) designazione dell’autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);

    d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

    5. a) numero della patente;

    b) numero di serie;

    6. fotografia del titolare;

    7. firma del titolare;

    8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);

    9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

    e) la dicitura “modello delle Comunità europee” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

    tarjeta de cualificación del conductor

    chaufføruddannelsesbevis

    Fahrerqualifizierungsnachweis

    δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

    driver qualification card

    carte de qualification de conducteur

    cárta cáilíochta tiomána

    carta di qualificazione del conducente

    kwalificatiekaart bestuurder

    carta de qualificação do motorista

    kuljettajan ammattipätevyyskortti

    yrkeskompetensbevis för förare

    f) colori di riferimento:

    - blu: Pantone Reflex blue,

    - giallo: Pantone yellow.

    La facciata 2 contiene:

    a) 9. le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

    10. il codice comunitario di cui all’articolo 10 della presente direttiva;

    11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

    b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10].

    Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della carta usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

    3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati

    I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.

    Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza della carta sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.

    4. Disposizioni particolari

    Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

    Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

    MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

    >PIC FILE= “L_2003226IT.001701.TIF”>

    Commento di maurizio — 3 aprile 2011 @ 15:57

  100. si attendoni altre risposte in merito,ciao

    Commento di luigi — 3 aprile 2011 @ 15:59

  101. ciao da Luca , sono nel campo del soccorso stradale da molti anni.Quando un, officina chiama un suo collega e lo attiva per andare a prendere un suo cliente in panne ?????? LA VETTURA IN PANNE CHE DESTINAZIONE DEVE AVERE?????

    Commento di luca — 6 aprile 2011 @ 19:48

  102. OVVIAMENTE L’OFFICINA DI RIPARAZIONI!!!

    Commento di CRICCHETTO — 26 aprile 2011 @ 18:17

  103. eopportuno conoscere gli esiti dei ricorsi delle multe ricevute dalle varie ditte per uso diverso ad info@assisoccorso.it ,per meglio coordinare le varie azioni di contrasto al continuo abuso da parte delle forze di polizia non opportunamente sensibilizate dai vari comandi,
    ovviamenti ad associati e non dato il tema comune si consiglia di notizziare immediatamente delle multe ricevute per coordinarsi in ricorsi mirati e vincenti,
    maurizio

    Commento di maurizio — 28 aprile 2011 @ 06:30

  104. salve.
    chiedevo riguardo un carroattrezzi omologato per trasporto specifico- uso proprio.
    il mio carroattrezzi al momento dell’acquisto è stato tramutato da uso speciale per soccorso stradale a autoveicolo trasporto specifico veicoli…
    tuttora è AUTOVEICOLO TRASPORTO SPECIFICO VEICOLI.
    la mia domanda è questa:
    con questo mezzo posso trasportare le vetture in panne dei miei clienti alla mia officina?
    inoltre sono in possesso di 2 vetture da competizione..
    posso trasportare le MIE vetture da competizione nei luoghi delle competizioni oppure rischio il sequestro?
    saluri e grazie

    Commento di maury — 1 maggio 2011 @ 17:54

  105. non puoi soccorrere le auto in panne o incidentate
    dal peso complessivo del tuo autocarro deduci se ti serve la licenza
    dalla camera di commercio ne ricavi che cosa puoi trasportare

    Commento di CRICCHETTO — 4 maggio 2011 @ 18:39

  106. grazie.
    non ci capisco molto ma sul libretto trovo: f2 3500
    f3 4250
    comunque posso trasportare le mie vetture?

    grazie

    Commento di maury — 4 maggio 2011 @ 22:15

  107. Salve a tutti, sono un rivenditore di auto, sono in possesso di un carro-attrezzi Iveco 65C18 immatricolato uso speciale – uso proprio,fino a dicembre 2010 ero socio in un officina ora faccio solo vendita,secondo Voi posso fare soccorsi stradali???
    Grazie anticipatamente per la risposta.

    Commento di carlo — 7 maggio 2011 @ 15:07

  108. come sei iscritto alla camera di commercio?
    se non ai un’officina per riparare i veicoli che recuperi e non rispetti la 122 penso di no,

    Commento di maurizio — 8 maggio 2011 @ 16:27

  109. risposte e dai documenti loro forniti al momento del controllo,e al riguardo vi sono molti equivoci generati da non corrette omologazioni dei carri attrezzi per il lavoro che si svolge ,comunque sia devi usare il Come più volte ribadito dalle norme citate (e al riguardo rileggiti tutto il forum)il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale deve essere usato da soggetti che rispettano la 122 ( legge sul’autoriparazione)per recuperare rimuovere e movimentare i veicoli oggetto delle prestazioni di riparazione che è l’attività primaria che compone il fatturato,” ovvero la riparazione”
    il tuo veicolo, “autoveicolo trasporto specifico veicoli”rientra nella disciplina del trasporto in conto proprio art 82 c.d.s. , se ai l’iscrizione ,lo puoi usare solo per trasportare i veicoli oggetto delle tue lavorazioni ,nello specifico devi analizzare la tua posizione per sapere cosa puoi fare
    purtroppo l’organo di polizia contesta l’uso diverso secondo “l’interpretazione” data dalle crono ,superi i 3,5t
    ciao grazie maury

    Commento di maurizio — 8 maggio 2011 @ 18:12

  110. Come più volte ribadito dalle norme citate (e al riguardo rileggiti tutto il forum)il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale deve essere usato da soggetti che rispettano la 122 ( legge sul’autoriparazione)per recuperare rimuovere e movimentare i veicoli oggetto delle prestazioni di riparazione che è l’attività primaria che compone il fatturato,” ovvero la riparazione”
    il tuo veicolo, “autoveicolo trasporto specifico veicoli”rientra nella disciplina del trasporto in conto proprio art 82 c.d.s. , se ai l’iscrizione ,lo puoi usare solo per trasportare i veicoli oggetto delle tue lavorazioni ,nello specifico devi analizzare la tua posizione per sapere cosa puoi fare
    purtroppo l’organo di polizia contesta l’uso diverso secondo “l’interpretazione” data dalle risposte e dai documenti loro forniti al momento del controllo,e al riguardo vi sono molti equivoci generati da non corrette omologazioni dei carri attrezzi per il lavoro che si svolge ,comunque sia devi usare il crono ,superi i 3,5t
    ciao grazie maury

    Commento di maurizio — 8 maggio 2011 @ 18:13

  111. In un incontro organizzato a Como da CNA, e intervenuto come relatore inerente l’uso diverso l’ispettore Gian Piero Pisani della Polstrada che a fornito una serie di monografie molto interessanti che affrontano l’argomento in questione,la platea era molto nutrita e con domande ed argomenti variegati riguardanti il soccorso stradale il trasporto specifico e in generale l’autotrasporto di veicoli, molto costruttivo il dibattito scaturito e le relative risposte date, e forse opportuno un esame più approfondito da parte di tutti i soccorritori stradali?

    Commento di MAURIZIO — 25 maggio 2011 @ 19:50

  112. Salve a tutti.
    Io vorrei comprare un carro attrezzi per trasporto e non per soccorso stradale mi sapete dire che documenti servono anche per trasportare all’estero???
    Vi ringrazio in anticipo buona serata

    Commento di Giò88 — 4 giugno 2011 @ 00:20

  113. Salve,
    con un carroattrezzi omologato ad uso speciale soccorso stradale,di proprietà della carrozzeria, è necessario iscriversi all’Albo Gestori Ambientali(trasporto rifiuti in conto proprio ex art. 212 comma 8 d.lsg. 152/2006 e s.m.i.

    grazie dei chairimenti

    Commento di stefano — 7 giugno 2011 @ 10:04

  114. Giò88 devi rispettare la legge sul’autotrasporto,

    STEFANO con un carro attrezzi omologato ad uso speciale soccorso stradale,di proprietà della carrozzeria,fai soccorso e non movimento rifiuti,se li carichi e ti fermano ti contestano l’uso diverso
    ciao e buon lavoro

    Commento di MAURIZIO — 7 giugno 2011 @ 21:23

  115. Da più parti ho sentito che è necessario giungere ad una regolamentazione del soccorso stradale con la fissazione normativa dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività. Tra i requisiti soggettivi verrà richiesta una formazione professionale specifica spendibile per l’iscrizione ad un apposito albo di prossima istituzione. Si sta andando in questa direzione? …. o siamo ancora lontani? … o ci siamo già e se si in che termini? Qualcuno può dare una risposta a questo quesito? Grazie

    Commento di Nicolas — 8 giugno 2011 @ 18:26

  116. Ad oggi nulla di definito ,tante proposte ma non una vera volontà “politica”di definire e regolamentare il soccorso stradale anche se ci sono tutti i presupposti per farlo.

    Commento di MAURIZIO — 9 giugno 2011 @ 20:20

  117. buongiorno,
    vorrei sapere cortesemente quali requisiti occorrono per aprire l’attività di soccorso stradale nella provincia di CATANIA poichè non è molto chiara la normativa che regolamenta tale settore grazie.

    Commento di mario — 23 giugno 2011 @ 16:54

  118. Per effettuare il soccorso stradale devi essere iscritto alla camera di commercio principalmente come autoriparatore, rispettando la 122 (legge sull’autoriparazione) come soccorso stradale,avere la licenza di autorimessa, i carri attrezzi omologati uso speciale soccorso stradale,
    buon lavoro

    Commento di mauro — 23 giugno 2011 @ 19:00

  119. buongiorno a tutti un informazione facendo io da anni soccorso stradale essendo iscritto in camera di commercio come attivita correlata a quella di autoriparatore ora ho un aproposta interessante da parte di una delle tante assicurazioni che operano sul mercato ma chiede di iscrivere la mia attivita quindi di prendere la licenza di autorimessa al aperto navigando su internet l’unica cosa che ho capito e che bisogna fare una scia (ex denuncia di inizio attivta) al comune ma poi non riesco a trovare noiente altro ad es. superficie disponibile per attivta tipo di pavimentazione eccc… e soprattuto la normativa fiscale in proposito in pratica se fa parte di uno stuido di settore a se o basta farlo cadere in quello normale di autoriparatore ringrazio in anticipo che puo darmi delucidazioni in proposito grazie.

    Commento di enrico — 25 giugno 2011 @ 15:41

  120. Enrico devi andare in comune allo sportello unico per le attività produttive,e chiedere la licenza per l’esercizio dell’attività di autorimessa e a secondo del regolamento comunale e provinciale ,ti diranno come deve essere allestita l’area da adibire ad autorimessa.
    Buon lavoro

    Commento di mauro — 25 giugno 2011 @ 16:41

  121. buongiorno a tutti, volevo sapere se privatamente posso fare trasporti e soccorsi stadali con mezzo omologato ma privato. devo avere partita iva o licenza o altro. grazie.

    Commento di Giancarlo Parisi — 26 giugno 2011 @ 09:00

  122. Giancarlo Parisi ,ogni attività deve essere svolta con tutti i requisiti che la legge richiede ,rileggendo le varie risposte troverai tutte le indicazioni per poter lavorare in regola,buon lavoro

    Commento di mauro — 27 giugno 2011 @ 10:01

  123. ho letto molte cose interessanti , avrei una domanda se volessi associarmi all aci ho europ assistance che documenti ci vogliono ho quale sede centrale bisogna contattare

    Commento di marco — 5 luglio 2011 @ 20:22

  124. marco ma ti vuoi far male????????????

    Commento di mauro — 7 luglio 2011 @ 21:18

  125. ciao scusate volevo sapere se con patente c siamo obbligati ad avere il cqc un mio autista la stradale gli ha contestato che se era carico le sequestrava il carro e fattibile siamo obbligati al cqc grazie mi fate sapere

    Commento di max — 26 luglio 2011 @ 18:47

  126. siamo obbligati ad usare anche le cinture di sicurezza e non posso portare mio figlio di 17 anni a febraio 18 con me x fare vedere il lavoro

    Commento di max — 26 luglio 2011 @ 18:49

  127. ciao, io dovrei comprare un carro attrezzi per patente B … è possibile che debba per forza di cose fare l’esame per poi potermi iscrivere all’albo dei trasportatori per la questione del conto terzi ? il mio commercialista mi ha detto che ora c’è l’obbligo ma forse si sbaglia visto che il mio carro attrezzi e da patente B?
    grazie in anticipo per la risposta

    Commento di andrea — 29 luglio 2011 @ 09:17

  128. ciao, io dovrei comprare un carro attrezzi per patente B … è possibile che debba per forza di cose fare l’esame per poi potermi iscrivere all’albo dei trasportatori per la questione del conto terzi ? il mio commercialista mi ha detto che ora c’è l’obbligo ma forse si sbaglia visto che il mio carro attrezzi e da patente B?
    grazie in anticipo per la risposta
    ps il carro attrezzi mi serve solo per recuperare automobili incidentate , guaste etc etc .

    Commento di andrea — 29 luglio 2011 @ 09:20

  129. se fai soccorso stradale e rispetti la 122
    “legge sull’autoriparazione”, non devi fare il conto terzi, ciao

    Commento di Antonio — 29 luglio 2011 @ 19:35

  130. ciao a tutti vorrei aprire un auto soccorso con un solo carro,senza capannone ,solo recupero cosa devo fare?
    grazie

    Commento di ANDREA L — 2 agosto 2011 @ 21:51

  131. andrea non puoi farlo! rischi il sequestro del carro per esercizio abusivo,devi rispettare la 122,per poter fare soccorso stradale!ciao

    Commento di maurizio — 3 agosto 2011 @ 06:17

  132. grazie maurizio,quindi mi devo appoggiare a qualche officina

    Commento di andrea l — 4 agosto 2011 @ 22:24

  133. Per essere in regola e poter fare il soccorso stradale devi essere un autoriparatore con strutture e mezzi idonei ed efficienti, ”appoggiarsi”? non basta se non risulti alla camera di commercio come socio o dipendente della ditta ,ma l’iscrizione sola non basta,in caso di controllo del fatturato deve prevalere la riparazione e non il soccorso come attività principale svolta ,altrimenti fai ” trasporti” e non puoi fare soccorso stradale,con le conseguenze fiscali che puoi immaginarti,ciao

    Commento di mauro — 7 agosto 2011 @ 08:33

  134. buon ferragosto a tutti i soccorritori stradali!!!

    Commento di MAURIZIO — 14 agosto 2011 @ 15:30

  135. cari colleghi non si inforcano auto con a bordo persone,
    purtroppo con il benestare delle forze di polizia! e la sicurezza, ce la scordiamo?

    Commento di maurizio — 17 agosto 2011 @ 06:16

  136. ne o visti in autostrada con auto caricata sul pianale con a bordo la gente e una in forca,proprio criminali,peccato che non li o fotografati.

    Commento di Antonio — 18 agosto 2011 @ 13:06

  137. ci vuole più professionalita più mestiere,ma scusate , forse l’argomento va trattato in Soccorso stradale & sicurezza,

    Commento di angelo — 18 agosto 2011 @ 13:11

  138. Angelo ai ragione,ma comunque la professionalita si vede dai dettagli e dal modo di operare,e anche da chi metti sui carri, girano certi elementi che più improvvisati di cosi,se chiedi loro che mestiere facevano prima ti viene il magone e comprendi che la strada e lunga, essere soccorritori stradali e un continuo imparare come la meccanica ,non si finisce mai!

    Commento di maurizio — 23 agosto 2011 @ 06:23

  139. Salve, ho una ditta di soccorso stradale con due carri attrezzi immatricolati ad uso speciale. Sulla carta di circolazione di uno c’è la dicitura “uso di terzi”, sull’ altro “uso proprio”. Vorrei sapere quale è la differenza.

    Commento di Stephen — 28 agosto 2011 @ 09:04

  140. i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

    Commento di MAURIZIO — 28 agosto 2011 @ 14:49

  141. bongiorno
    io ho una agenzia disbrigo pratiche automobilistica vorrei sapere se posso affiancare quello del soccorso stradale

    Commento di nicola — 11 settembre 2011 @ 09:27

  142. mauro nel pos del 7 agosto scrive:
    Per essere in regola e poter fare il soccorso stradale devi essere un autoriparatore con strutture e mezzi idonei ed efficienti, ”appoggiarsi”? non basta se non risulti alla camera di commercio come socio o dipendente della ditta ,ma l’iscrizione sola non basta,in caso di controllo del fatturato deve prevalere la riparazione e non il soccorso come attività principale svolta ,altrimenti fai ” trasporti” e non puoi fare soccorso stradale,con le conseguenze fiscali che puoi immaginarti,ciao e pertanto se non ai i reqisiti! saresti abusivo,con le relative conseguenze,.buon lavoro

    Commento di maurizio — 11 settembre 2011 @ 15:59

  143. salve.vorrei avere un informazione.nel 2009 mi sono iscritto alla cciaa come ditta di soccorso stradale e ho comprato un carroattrezzi nuovo.a causa di un incendio nell abitacolo il libretto è andato bruciato.la motorizzazione non mi rilascia il duplicato del nuovo libretto in quanto citando una legge del 1974 mi obbliga a presentare la licenza di conto terzi altrimenti non mi rilascia il duplicato.qualcuno puo’ aiutarmi?ringrazio in anticipo.luca

    Commento di luca — 21 settembre 2011 @ 20:26

  144. Primo punto; il carro attrezzi come è omologato?uso speciale soccorso stradale? uso specifico?
    Secondo punto;inferiore 3,5 t o superiore?
    Terzo punto;che professione eserciti?
    Ok!!!!!!!!!!!!!!!
    ciao

    Commento di CRICCHETTO — 22 settembre 2011 @ 10:25

  145. ciao noi abbiamo un autodemolizione con soccorso stradale.volevamo sapere ,avendo appena comprato un carro doppio piano per demolizione ,quali documenti ci vogliono per caricare , un auto da demolire,e se per il soccorso stradale oltre i 100km ci vuole il disco orario.grazie……………..

    Commento di stefano — 30 settembre 2011 @ 10:18

  146. per caricare un auto da demolire se il carro e omologato uso specifico “trasporto rifiuti”serve il formulario,, se omologato per il soccorso stradale “uso speciale” non puoi caricare un veicolo da rottamare salvo se accompagnato da verbale di rimozione redatto da organo di polizia, ci vuole il cronotachigrafo per i carri oltre i 3,5t “uso specifico”
    oltre i 100km per l’uso speciale,anche se in ambito europeo recita, i mezzi che sono classificati come autoveicoli per uso speciale ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera i del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. l’utilizzo del dispositivo cronotachigrafo, in base alla nuova normativa comunitaria, i «carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa» sono esentati dal montaggio ed utilizzazione del cronotachigrafo “art. 3, lettera f del Regolamento CE n. 561/06”. I veicoli adibiti a negozio sono sempre veicoli immatricolati ad USO SPECIALE ma non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e pertanto non devono utilizzare il crono tachigrafo,,contraddittorio essendo sempre uso speciale,per non essere sanzionati,conviene usare il crono oltre i 100 km e comunque se la tua attività principale e la demolizione non potresti fare il soccorso stradale,ciao

    Commento di maurizio — 2 ottobre 2011 @ 08:39

  147. buonasera,vorrei avere delle conferme riguardo il soccorso stradale.
    Nell’azienda in cui lavoro abbiamo un trattore stradale zavorrato ad uso soccorso per autobus di propieta aziendale ,con campana e barra fissa.Quando effettuiamo il traino per autobus in avaria,che tipo di categoria patente si deve essere muniti?A quale articolo si fa rifarimento?
    grazie.

    Commento di vito — 2 ottobre 2011 @ 17:29

  148. chi guida il trattore deve avere la patente di categoria C Chi segue e guida l’autobus deve avere la patente di categoria D attenzione al peso! ciao

    Commento di CRICCHETTO — 3 ottobre 2011 @ 11:02

  149. I coefficiente di trainabilità e 0,5,ovvero il trainante deve pesare il doppio del peso inerte trainato per avere una sicurezza in caso di frenata improvvisa o altra manovra di emergenza,
    se il trattore a un peso inferiore il consiglio e di dare efficienza all’impianto frenante del trainato mediante il classico tubo di emergenza aggiunto all’impianto aria dei freni,
    con l’ aumentare del peso del veicolo da soccorrere aumentano i rischi, di conseguenza massima “prudenza” buon lavoro

    Commento di maurizio — 5 ottobre 2011 @ 06:09

  150. vorei acuistare un caratrezzi per lavorare prendendo auto guaste per strate vorei sapere se ci vuole licenzia grazie antoio

    Commento di antonio — 11 ottobre 2011 @ 13:48

  151. Antonio LEGGI BENE mauro nel pos del 7 agosto scrive:
    Per essere in regola e poter fare il soccorso stradale devi essere un autoriparatore con strutture e mezzi idonei ed efficienti, ”appoggiarsi”? non basta se non risulti alla camera di commercio come socio o dipendente della ditta ,ma l’iscrizione sola non basta,in caso di controllo del fatturato deve prevalere la riparazione e non il soccorso come attività principale svolta ,altrimenti fai ” trasporti” e non puoi fare soccorso stradale,con le conseguenze fiscali che puoi immaginarti,ciao e pertanto se non ai i reqisiti! saresti abusivo,con le relative conseguenze,.avere un carro attrezzi NON BASTA,OK
    ciao antonio

    Commento di CRICCHETTO — 11 ottobre 2011 @ 16:39

  152. Questo andrebbe fatto capire al Ministero Dell’interno e a chi impartisce ordini o non controlla gli agenti operanti, i quali continuano imperterriti a sequestrare carte di circolzione ai carri attrezzi per l’art. 82 come è accaduto allo scrivente.
    Se poi ci aggiungiamo i Giudici di Pace che non leggono le carte, la frittata rimane indigesta.
    Se poi lo riterrete opportuno per avere le carte, sono a VS disposizione.

    Cordiali saluti

    Umberto

    Commento di umberto — 12 ottobre 2011 @ 19:06

  153. Umberto ti invito a fare ricorso e continuare sino al consiglio d’Europa per arrivare finalmente alla condanna dei soggetti che interpretano le leggi ad uso e consumo delle varie “lobbies”e interessi personali,
    purtroppo i giudici di pace non sanno cosa stanno trattando e invece di dare un giudizio ponderato o astenersi fanno solo danni e anche se cerchi di spiegarglielo loro non capiscono , purtroppo la giustizia non funziona in italia,
    se intendi mandare le carte al info@assisoccorso.it ti daremo un consiglio ponderato,ciao

    Commento di CRICCHETTO — 13 ottobre 2011 @ 09:15

  154. salve a tutti, oggi un polizziotto mi ha detto che entro il 4 di dicembre, le ditte di soccorso strad. dovranno avere per forza il conto terzi, infatti quando un’officina mi manda a prendere l’auto di un suo clienre guasta dice che ato effettuando un trasporto per terzi.
    Che fare? adeguarsi? grazie

    Commento di daniel — 21 ottobre 2011 @ 13:52

  155. ciao Daniel chi fa soccorso stradale con carri omologati uso speciale non necessita di conto terzi, il tuo amico polizziotto non e bene informato,”uso speciale soccorso stradale” autoveicoli rotti o riparati che non sono merce,
    ciao Daniel
    n.b.fai leggere tutti i post precedenti e il codice della strada al tuo amico.

    Commento di maurizio — 22 ottobre 2011 @ 06:27

  156. grazie Maurizio il problema sta nel fatto che non capiscono niente, va tutto ad interpretazione

    Commento di daniel — 22 ottobre 2011 @ 08:48

  157. portati sempre la camerale dove risulti essere autoriparatore e non trasportatore e ricordati in caso di verbale di inserire nelle dichiarazioni che la prestazione in corso e finalizata allo scopo di esercitare il lavoro di riparazione ivi compresa la riconsegna gratuita della vettura riparata e il veicolo uso speciale soccorso stradale serve al servizio di autoriparazione ciao Daniel

    Commento di maurizio — 23 ottobre 2011 @ 07:52

  158. Buongiorno a tutti, vi racconto cosa mi è successo ieri 26/10/2011, sono stato chiamato da un mio cliente, nonchè fratello della mia impiegata in ufficio perchè rimasto coinvolto da in un incidente stradale per fortuna senza conseguenze gravi, arrivato sul posto trovo i carabinieri, mi avvicino per sapere se potevo rimuiovere il mezzo, e mi sento rispondere che io non potevo recuperalo perche non autorizzato dalla prefettura, alchè io riferivo che non bisogna essere autorizzati dalla prefettura per recuperare un mezzo incidentato perche io svolgo attività di autoriparazioni, alla fine di una lunga e animata discussione con il maresciallo, lo stesso provvedeve a chiamare il carroattrezzi autorizzato dalla prefettura con la beffa di far pagare una somma di euro 150,00 al fratello della mia impiegata. secondo voi e recolare questa cosa? posso fare un esposto alla prefettura e anche alla procura della repubblica dato che non e la prima volta che questo succede?
    rimango in attesa di un vostro riscontro.
    grazie

    Commento di maurizio — 27 ottobre 2011 @ 08:36

  159. Buongiorno a tutti, vi racconto cosa mi è successo ieri 26/10/2011, sono stato chiamato da un mio cliente, nonchè fratello della mia impiegata in ufficio perchè rimasto coinvolto da in un incidente stradale per fortuna senza conseguenze gravi, arrivato sul posto trovo i carabinieri, mi avvicino per sapere se potevo rimuiovere il mezzo, e mi sento rispondere che io non potevo recuperalo perche non autorizzato dalla prefettura, alchè io riferivo che non bisogna essere autorizzati dalla prefettura per recuperare un mezzo incidentato perche io svolgo attività di autoriparazioni, alla fine di una lunga e animata discussione con il maresciallo, lo stesso provvedeve a chiamare il carroattrezzi autorizzato dalla prefettura con la beffa di far pagare una somma di euro 150,00 al fratello della mia impiegata. secondo voi e recolare questa cosa? posso fare un esposto alla prefettura e anche alla procura della repubblica dato che non e la prima volta che questo succede?
    rimango in attesa di un vostro riscontro.
    grazie
    secondo invio per errore inserimento sito

    Commento di maurizio — 27 ottobre 2011 @ 08:38

  160. fatta salva la volontà dell’utente, l’organo di polizia intervenuto deve organizzare il soccorso di eventuali feriti verbalizzare dati fatti luogo e sgomberare celermente le carreggiate per ripristinare immediatamente la libera circolazione
    se il veicolo da soccorrere era in regola e non vi erano feriti coinvolti e non intralciava la libera circolazione,potevi recuperare tu il veicolo a patto che sei iscritto alla camera di commercio anche come soccorso stradale ai un carro omologato USO SPECIALE con portata adeguata e il soggetto da soccorrere a manifestato l’intento di chiamarti,
    se sei arrivato sul luogo in tempo breve e ai i requisiti descritti l’organo di polizia doveva una volta accertato la tua idoneità, farti recuperare,
    come soggetto danneggiato dal comportamento del’agente di polizia il fratello della tua impiegata deve fare lui la richiesta denuncia affiancandoti
    ti consiglio di inviare una descrizione per iscritto dei fatti ,dopo un colloquio chiarificatore con il comandante del’agente di polizia,
    e prasi chiamare i soggetti nel’elenco della prefettura in quanto preventivamente si e accertata la loro idoneità al servizio di pubblica utilità a cui vengono chiamati e gli agenti per celerità dei soccorsi non possono mettersi a fare ulteriori controlli ed eventuali accertamenti non immediatamente riscontrabili su chi affidare i veicoli da rimuovere, ovvio che non possono nemmeno fare fatti altrui e danneggiare l’utente sostituendosi a lui nella gestione di decisioni a cui non sono preposti
    segnala ufficialmente per iscritto la tua idoneità e disponibilità al servizio di soccorso stradale e se si ripeteranno episodi ,procedi alle denunce,
    buon lavoro

    Commento di maurizio — 29 ottobre 2011 @ 06:28

  161. quando conviene applicano il 2028

    Commento di CRICCHETTO — 31 ottobre 2011 @ 19:49

  162. gli autoveicoli destinati al soccorso stradale adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, sono classificati come «autoveicoli per uso speciale» ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera i del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
    L’art. 30, comma 2, lettera d, della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede che gli autocarri-attrezzi di ogni genere – anche se di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 tonnellate – non sono soggetti alla disciplina degli autotrasporti di cose: per tale motivo sulla relativa carta di circolazione viene indicato che tali veicoli non rientrano nel campo di applicazione della citata legge n. 298/1974.

    Commento di CRICCHETTO — 2 novembre 2011 @ 18:59

  163. se ne deduce che possono movimentare ogni veicolo da soccorrere e o riparare,da e per lìofficina di riparazzioni titolare del carro attrezzi utilizzato come ausilio alla professione di riparatore,principale fonte di fatturazione della ditta,

    Commento di maurizio — 8 novembre 2011 @ 07:30

  164. Maurizio ancora virus!

    Commento di CRICCHETTO — 8 novembre 2011 @ 17:58

  165. salve a tutti, ho un piccolo dubbio,facciamo prima la premessa ho un camion immatricolato autoveicolo per uso speciale -uso proprio io dovrei andare a prendere un auto in un garage privato non piu assicurata e sprovista di revione ma targata (e ferma da anni) il cliente vuole farmela risistemare il mio dubbio è siccome dista 800 km dalla mia sede vero che dovro portarla in officina per rimetterla in funzione ma se mi fermassero con auto sopra mentre rientro possono contestarmi attivita di autotrasporto siccome sto soccorrendo un auto non assicurata che prima era in un locale privato? secondo siccome dista 800 km presumo che dovro mettere in funzione in cronotachigrafo e quindi rispettare anche i tempi di guida o sbaglio? grazie se mi darete una riposta nel piu breve tempo possibile in settimana dovrei farlo…
    P.S. premetto che il camion farebbe solamente gli 800 km di ritorno in quanto l’ho acquistato nella zona dove il cliente ha auto da farmi prendere.

    Commento di enrico — 13 novembre 2011 @ 16:09

  166. il tuo fine non e il trasporto della vettura,ma il recupero della stessa da riparare e pertanto non fai trasporto fine a se stesso ma ausilio alla officina di riparazione,”l’intelligente” che ti contesta l’uso diverso di un mezzo costruito ed omologato per movimentare veicoli,evidentemente non conosce le leggi italiane,portati la camerale dove si evince che fai soccorso stradale.
    buon lavoro

    Commento di maurizio — 14 novembre 2011 @ 07:27

  167. Siamo un a ditta di trasporti in conto terzi quest’anno ci siamo dotati di un trattore con gru e un semirimorchio ribassato grazie ai pozzetti/ruote 80 cm dal suolo con rampe e argani.
    Ora mi sorge una domanda devo fare domanda o dei obblighi particolari per svolgere anche il trasporto di veicoli medio pesanti in avaria come soccorso stradale ?
    un grazie anticipato

    Commento di giancarlo — 20 novembre 2011 @ 08:00

  168. Tante parole, ma molti di quelli che scrivono citano cio’ che gli fa comodo e non l’analisi ponderata delle norme !
    Infatti, i veicoli ad uso speciale, non sono tenuti ad essere titolari di “trasporto merci” licenza o autorizzazione, proprio perchè esclusi dal “trasporto” di veicoli che non siano funzionali all’attivita’ principale di riparazione . Pertanto i veicoli trasportati devono essere necessariamente danneggiati e destinati solamente al luogo dove verranno riparati. Non potranno quindi essere “trasportati” da una sede all’altra che non sia quindi un recupero<. giusta applicazione art. 82 c.d.s.

    Commento di marco — 20 novembre 2011 @ 19:02

  169. Anche l’Europa a ribadito che il carro attrezzi a libera circolazione ,come merci e servizi,la differenza e nella professione che svolgi,se ripari veicoli, li puoi movimentare in tutta Europa e sbaglia chi applica art. 82 c.d.s. perche limita la professione di riparatore, buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 21 novembre 2011 @ 08:26

  170. per fare la professione di autoriparatore servono i requisiti della “122”,e tra essi servono le attrezzature per svolgere il lavoro professionale di riparazione ,il carro attrezzi e un attrezzo costruito e omologato che permette di recarsi sul luogo del guasto o incidente per tentare di ripararlo,all’occorrenza serve per movimentare il veicolo oggetto della riparazione ,il riparatore deve poterlo fare in sicurezza ,e caricare sul pianale di un mezzo uso speciale il veicolo non e un trasporto ,in quanto l’attività principale e la riparazione che non sempre si può eseguire sul posto e non tutti anno i requisiti le capacita le attrezzature le autorizzazioni della garanzia o ricambi ,pertanto il carro attrezzi serve come un qualsiasi attrezzo di meccanico ,l’eventuale trasporto o trasferimento o traino sollevato o agganciato fatto da un riparatore e strumentale al’attività e non sinonimo della stessa

    buon lavoro

    Commento di maurizio — 22 novembre 2011 @ 07:31

  171. Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

    “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

    TITOLO III – DEI VEICOLI

    Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione II – DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

    Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

    1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

    2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.

    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

    4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

    5. L’uso di terzi comprende:

    a) locazione senza conducente;

    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

    c) servizio di linea per trasporto di persone;

    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

    e) servizio di linea per trasporto di cose;

    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

    6. Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

    9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

    leggere bene e commentare!!!!!

    Commento di CRICCHETTO — 22 novembre 2011 @ 19:57

  172. buona sera sono un commerciante di auto e ho un carro attrezzi ad uso speciale cosa dovrei fare per mettermi in regola che documentazione bisogna uscire per fare anche soccorso stradale in conto terzo

    Commento di nunzio — 29 novembre 2011 @ 21:29

  173. se rispetti la 122 fai soccorso,altrimenti con un carro attrezzi uso speciale,se ti fermano ti contestano Art. 82, se sei riparatore e sei iscritto puoi fare soccorso,se sei commerciante fai trasporti e devi omologare il carro uso specifico trasporto veicoli con relative iscrizzioni,
    buona giornata

    Commento di maurizio — 30 novembre 2011 @ 07:26

  174. buona sera vorrei domandarvi una cosa io possiedo un carro attrezzi omologato x uso speciale o aperto la partita iva iva x soccorso e traino cosa serve x mettermi iregola senza avere problemi con le forze dell’ ordine grazie

    Commento di massimo — 5 dicembre 2011 @ 18:54

  175. Per fare il soccorso stradale con un carro omologato uso speciale soccorso stradale devi essere un autoriparatore e rispettare i requisiti della legge 122,
    il carro attrezzi viene usato in modo strumentale all’attività di riparazione del veicolo danneggiato o guasto o da rimuovere , per altri usi ti applicano art.82 comma 8 del Codice della Strada

    Commento di CRICCHETTO — 5 dicembre 2011 @ 19:37

  176. Ciao a tutti, io sono in possesso del conto terzi e nel certificato camerale ho l’auorizzazione come socccorso stradale e recupero veicoli. Io desidero sapere se posso effettuare l’attività di soccorso stradale o recupero veicoli, e se a richiesta posso emettere la fattura?
    Grazie…

    Commento di Nuccio Alfa2 — 7 dicembre 2011 @ 23:16

  177. per fare rimozioni e soccorso stradale devi avere come attività principale l’autoriparazione “legge 122″ se non ripari , fai trasporti e non soccorso stradale
    ciao Nuccio alfa2

    Commento di maurizio — 8 dicembre 2011 @ 09:06

  178. si possono trasportare le persone sul veicolo soccorso con carro attrezzi?

    Commento di luca — 8 dicembre 2011 @ 22:43

  179. buongiorno LUCA;Il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale e paragonato ad una chiave in dotazione all’officina di riparazioni, che lo utilizza per soccorrere e o rimuovere veicoli in panne o incidentati o sottoposti a rimozione fermo sequestro, sul predetto carro attrezzi ci può salire l’autista del mezzo e gli addetti preposti alla riparazione,in numero massimo riportato sulla carta di circolazione,
    sono esclusi eventuali passeggeri che non facciano parte della ditta ,tuttavia e tollerato in emergenza per un limite dei posti disponibili il trasferimento in sicurezza a bordo cabina del carro
    ,e tassativamente vietato il trasferimento con passeggeri a bordo della vettura soccorsa anche se in emergenza,
    e a norma un carro soccorso con doppia cabina sette posti a sedere utilizzati normalmente in Europa dai vari centri di soccorso stradale professionali attenti alla sicurezza stradale,
    in caso di incidente e opportuna una apposita copertura assicurativa con clausola in polizza di rinuncia alla rivalsa della società assicurativa, per ovviare alla responsabilità della ditta per eventuali danni cagionati agli ”occasionali” trasportati in cabina

    Commento di maurizio — 9 dicembre 2011 @ 07:21

  180. la sicurezza innanzi tutto,se succede un incidente con le persone sulla macchina sul carro attrezzi ,sono guai a non finire

    Commento di CRICCHETTO — 15 dicembre 2011 @ 19:29

  181. per avere l’autorizzazione prefettizia, per potere far parte di una RTI e per partecipare a una gara comunale per le rimozioni forzate è richiesto fra i requisiti (indicati come minimo) almeno un carro “uso speciale soccorso stradale” non viene in nessun caso richiesto come requisito il conto propri o terzi, il primo sarebbe improprio il secondo non srebbe indicato, dato che il servizio svolto in definitiva è un servizio in proprio (trasporto presso la propria sede requisito richiesto) per terzi/terzi (enti pubblici). ciao a tutti

    Commento di Daniele La Bruna — 24 dicembre 2011 @ 10:59

  182. SALVE HO UN’ AUTOFFICINA ED ANCHE IL CARRO ATTRZZI CON LICENZA PER IL SOCCORSO STRADALE. POSSO SOCCORRERE UN AUTO E PORTARLA IN UN’ ALTRA AUTOFFICINA ?

    Commento di GIAN MARCO — 26 dicembre 2011 @ 22:59

  183. rispetti la 122?,il carro e “uso speciale soccorso stradale”?,ai le iscrizioni alla camera di commercio?,puoi soccorrere il veicolo in panne e portarlo dove lo richiede il proprietario.

    Commento di maurizio — 27 dicembre 2011 @ 07:26

  184. AUTOSTRADE E TRAFORI ALL’AISCAT DIRETTIVA 14 maggio 1998.
    Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati.

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/128/3.htm

    Commento di CRICCHETTO — 4 gennaio 2012 @ 14:00

  185. Salve, ho un soccorso stradale ad uso speciale come si evince dalla carta di circolazione.Posso effettuare un recupero di un veicolo quando dal camerale risulta deposito veicolo e non auto-riparatore ? Infine potrei recuperare un veicolo a comando di un officina ?

    Commento di italo — 4 gennaio 2012 @ 18:28

  186. Non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico.
    Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2006, C. 13-06
    La Corte ha stabilito che, in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico.
    Detta norma prevede che: «[...], gli Stati membri esonerano, [...] : a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
    Un’operazione di assicurazione, osserva la corte, si caratterizza per il fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto.
    Detta prestazione inoltre non necessariamente consiste in una somma di denaro, ma può essere costituita da attività di assistenza, come specificato nella direttiva 73/239/CEE (coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita) laddove è esplicitamente annoverata fra le prestazioni assicurative l’attività di assistenza prestata, a seguito del pagamento di un premio, in favore di quanti vangano a trovarsi in difficoltà nel corso di spostamenti o comunque al di fuori del luogo di residenza o domicilio.
    Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha stabilito che: le prestazioni di soccorso stradale che un ente come l’ELPA si impegna a fornire ai propri soci nel caso di realizzazione del rischio di guasto meccanico o di incidente coperto da tale ente, dietro pagamento, da parte di questi ultimi, di una quota di iscrizione annuale fissa, rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione» di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e devono pertanto essere esentate dall’IVA
    http://www.miolegale.it/sentenza/Corte_giustizia_ue-13-2006.html

    Commento di CRICCHETTO — 4 gennaio 2012 @ 20:03

  187. buongiorno Italo come deposito puoi ricevere i veicoli ma se non rispetti la 122,non puoi movimentarli con un uso speciale,buona giornata

    Commento di Gino — 7 gennaio 2012 @ 07:22

  188. Auto riparate e fatture non pagate. Diritto di ritenzione e vendita
    Rispondiamo ai numerosi quesiti in merito alla presunta soppressione del Diritto di ritenzione. Tale istituto è previsto dal Codice Civile:
    Art. 2756 C.C
    Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi………………
    si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
    Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l’istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela o esecuzione privata, ciò in quanto oggi si ricorre più alla riparazione per esempio delle auto che all’acquisto del nuovo .
    E’ un diritto di tutela riconosciuto appunto dal Codice Civile a tutti gli autoriparatori al quale nessun cliente per nessun motivo può opporsi.
    Ovviamente la vettura trattenuta deve essere conservata diligentemente, protetta da danni e furti e restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata allorquando il pagamento venga effettuato.
    E’ parimenti ovvio che non si può né vendere né ipotecare la vettura trattenuta, e tantomeno usarla durante questo periodo.
    Il creditore che abbia fatto opera di miglioria o riparazione su un autoveicolo o altro bene e lo ha custodito, infatti, grazie a questo istituto, ha un privilegio sul bene, a condizioni che lo stesso si trovi ancor presso il creditore .
    Quest’ultimo può agire trattenendo il bene o, alternativamente, può venderlo secondo le norme per la vendita in seguito a pegno, ed è garantito, ex art. 2756 c.c., anche nei confronti di coloro che abbiano un diritto reale sul bene (ipoteca legale o convenzionale).
    Al fine di una corretta gestione del Diritto di ritenzione è necessario che il cliente sia informato esponendo in modo visibile un cartello con la seguente dicitura:
    DIRITTO DI RITENZIONE
    Le riparazioni si pagano alla consegna.
    In caso di mancato pagamento eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell’art. 2756
    del Codice Civile.
    La vettura sarà trattenuta presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.
    La Direzione
    da tenere a bordo del mezzo di soccorso.
    CRICCHETTO

    Commento di CRICCHETTO — 7 gennaio 2012 @ 09:44

  189. La Direzione
    La Commissione Europea, con decisione 2011 (C) 3579 del 7 giugno 2011 ha confermato una serie di esenzioni dall’obbligo di installazione del cronotachigrafo per determinate e particolari categorie di veicoli.
    Con circolare n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare una interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le Autorità incaricate dei controlli, ha chiarito in via definitiva quanto segue.
    L’art. 3, par.1, lett. h, del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con “veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”.
    Di conseguenza, ove il trasporto di merce sia riconducibile ad una attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
    DAGLI ARTICOLI 2, PAR. 1 LETTERA a), E 3, PAR. 1 LETTERA f), DEL REG. (CE) N. 561/2006, SI RICAVA CHE SONO, ALTRESI’ ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO GLI AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER USO SPECIALE, IN QUANTO NON ADIBITI ESPRESSAMENTE AL TRASPORTO MERCI.
    Nulla è precisato circa il raggio di distanza del veicolo dalla sede dell’azienda
    si attendono commenti o notizie
    CRICCHETTO

    Commento di CRICCHETTO — 7 gennaio 2012 @ 09:49

  190. Ministero dell’interno Circ. 22-7-2011 n. 300/A/6262/11/111/20/3 Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al Reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, C.d.S. Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 17598.

    Circ. 22 luglio 2011, n. 300/A/6262/11/111/20/3 (1).
    Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al Reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, C.d.S.

    (1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 17598.

    Alle
    Questure della repubblica

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia stradale

    Loro sedi

    Alle
    Zone polizia di frontiera

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia ferroviaria

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni

    Loro sedi

    Alle
    Direzioni generali territoriali del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

    Loro sedi

    e, p.c.:
    Alle
    Prefetture – Uffici territoriali del Governo

    Loro sedi

    Ai
    Commissariati di governo per le province autonome Trento – Bolzano

    Alla
    Presidenza della regione autonoma della Valle d’Aosta

    Aosta

    Al
    Ministero della giustizia

    Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria

    Roma

    Al
    Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

    Corpo forestale dello Stato

    Roma

    Al
    Comando generale dell’arma dei carabinieri

    Roma

    Al
    Comando generale della guardia di finanza

    Roma

    Al
    Centro addestramento della polizia di Stato

    Cesena

    Nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 174 C.d.S., come modificato dalla L. n. 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l’azione degli organi di controllo.
    Alcune di queste problematiche, peraltro, riguardano in modo diretto l’interpretazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, dalla cui violazione dipende l’applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, C.d.S. e sulle quali si è pronunciata più volte anche la Commissione Europea attraverso decisioni e note di orientamento per gli Stati membri.
    Al fine di un’applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, anche in conformità agli indirizzi e alle decisioni della Commissione Europea, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le autorità incaricate dei controlli.
    Con la presente circolare, perciò, vengono forniti chiarimenti ed impartite direttive di coordinamento, ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.d.S., per rendere uniforme l’interpretazione delle seguenti disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali tenuti al rispetto del citato Reg. (CE) n. 561/2006.

    1. Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero
    Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
    La durata minima del periodo di riposo giornaliero è definita, sia pure nelle differenti opzioni possibili, dall’art. 4, lettera g), del Reg. (CE) n. 561/2006 e deve essere osservata dal conducente pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, commi 4, 5 o 6, C.d.S.
    Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, sì considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione di cui all’art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero.
    Con la Decisione del 7 giugno 2011 (all. 1) la Commissione UE ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando quell’intervallo è minore di 7 ore, ferma restando comunque l’infrazione di omesso riposo.
    Sulla base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al controllo, applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l’altro ha frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni dell’art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.

    2. Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste
    I dispositivi di controllo digitali di cui all’allegato IB del Reg. (CEE) n. 3821/85, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto.
    Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell’attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 (all. 2) concede una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente.
    La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
    Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.
    Con la modifica della voce 042 dell’all. IB del Reg. (CEE) n. 3821/85, prevista dal Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dal 1° ottobre 2011, l’intero minuto sarà considerato come l’attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data.

    3. Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero
    Con la nota di orientamento 3 (all. 3), la Commissione europea ha indicato l’approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, o il riposo giornaliero o settimanale, disponendo che, se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un’altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.
    La nota della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, per cui si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad es. per spostare il veicolo al fine anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal (che ha necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività), oppure per fare defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un’infrazione.
    In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l’interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall’organo di polizia o dall’autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l’ente che gestisce il terminal).
    Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell’organo di polizia o dell’autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti indicati.
    Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione un’interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria.
    L’inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dai pertinenti commi dell’art. 174, C.d.S.

    4. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
    L’art. 15, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 3821/85, prescrive che «Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
    a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all’allegato I (dispositivo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; oppure
    b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo».
    Dalla lettura della norma si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero [1] vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.
    L’inosservanza comporta la violazione di cui all’art. 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del C.d.S. solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo dì riposo giornaliero in argomento.

    [1] Di cui all’art. 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettera d) del Reg. (CEE) n. 3821/85.

    5. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
    L’art. 3, par. 1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con «veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci».
    Si ha pertanto che, se l’espletamento dell’attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non commerciali, non vige l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.
    Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un’attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
    Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale [2], in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci [3].
    I veicoli utilizzati nell’attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. (CE) n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l’esenzione è però limitata al territorio nazionale.
    Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.

    [2] Ad esempio i c.d. auto negozi.
    [3] Trattandosi di una classificazione nazionale (art. 54, comma 1, lettera g), del C.d.S.) corre l’obbligo di evidenziare che, nell’eventualità di circolazione di tali veicoli all’estero, può verificarsi che sia data una interpretazione diversa rispetto a quella sopra enunciata, in presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli in questione.

    6. Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo
    Il conducente che guida un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento.
    Il modulo in questione, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.
    La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

    7. Attestazione del riposo settimanale
    Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 144/2008 non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo.
    Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato.
    Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.

    8. Consegna dell’attestato per ferie o malattie
    L’attestato di cui al D.Lgs. n. 144/2008 deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

    9. Frazionamento delle interruzioni prescritte dal Reg. (CE) n. 561/2006
    L’art. 7, Reg. (CE) n. 561/2006, prescrive che: «Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma».
    La sequenza delle interruzioni richiamate nel secondo paragrafo della norma citata è pertanto tassativa e non può essere oggetto di inversione o modificazione.
    L’inosservanza è riconducibile alla violazione di cui all’art. 174, comma 8 C.d.S.
    A proposito di interruzioni e periodo di guida, è utile ricordare che nella determinazione del «periodo di guida di quattro ore e mezza» di cui al citato articolo 7, al termine del quale deve essere osservata rinterruzione di almeno 45 minuti o nell’ambito del quale devono essere intercalate le due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti» deve essere presa in esame la sola attività di guida del veicolo e non anche le altre mansioni [4]. Le attività diverse dalla guida, comprese nella definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, potranno eventualmente essere valutate per il rispetto delle disposizioni di quest’ultimo decreto.

    [4] Sono considerate mansioni diverse, ad esempio, l’attività di permanenza sul lavoro per assistere alle operazioni di carico e scarico ovvero di pulizia del veicolo.

    10. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico
    Il Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri»; pertanto non sussiste l’obbligo dell’inserimento della carta tachigrafica del conducente e di registrare l’attività di guida attraverso il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata.
    Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il conducente deve essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio dì linea con percorso non superiore a 50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17: «era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS».
    Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato, per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.
    In relazione al campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus, munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri.
    Al riguardo giova chiarire che per «servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri» deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri.
    Il D.M. 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio 2007, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri [5].

    [5] Il viaggio di ritorno non va pertanto preso in esame nella determinazione chilometrica del percorso.

    11. Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all’art. 174
    Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, del Reg. (CEE) n. 3821/85, nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 564/2006 e del Reg. (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo.
    Data l’ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Reg. (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell’articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti.
    Al riguardo l’articolo 126-bis, comma 1-bis, del Codice della Strada, prevede che «qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».
    Il dato letterale della norma induce ad affermare che per applicare il «beneficio» di cui al citato comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità dell’accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente.
    Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione.

    12. Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali
    L’art. 6, comma 3 del Reg. (CE) n. 561/2006 stabilisce che i conducenti possono guidare al massimo 90 ore nell’arco di 2 settimane consecutive. La stessa norma impone peraltro che la durata massima di guida in una settimana non sia superiore a 56 ore. Pertanto, il conducente può guidare fino a 56 ore in una settimana a condizione che, sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di guida.
    Nella pianificazione dell’attività settimanale di guida dei conducenti, occorre quindi sempre tenere conto sia della guida totalizzata nella settimana precedente sia di quella che potrà essere la guida nella settimana successiva; in pratica, comunque si consideri una settimana di guida, sia che venga associata alla precedente sia che venga correlata alla successiva, non si devono mai superare le 90 ore complessive di guida e, naturalmente, neanche le 56 ore per ogni singola settimana [6].
    Sul punto occorre chiarire che la base di calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale parametrare la sanzione di cui all’art. 174, per il superamento del periodo di guida settimanale e bisettimanale è, rispettivamente, 56 ore e 90 ore [7].
    Si coglie, infine, l’occasione per ricordare che dal 4 giugno 2010, all’art. 8, Reg. (CE) n. 561/2006, dopo il paragrafo 6 è stato aggiunto il paragrafo 6-bis [8], che deroga alla disposizione di cui al precedente par. 6, in materia di servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri, ammettendo il rinvio del periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, alle condizioni di cui alle successive lett. a), b), c) e d).

    [6] Esempio: 1° settimana 56 ore, 2° settimana 34 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34: sequenza corretta; 1° settimana 34 ore, 2° settimana 56 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34: sequenza non corretta perché tra ta 2° e la 3° settimana si superano le 90 ore.
    [7] Si ribadisce quanto già precisato con la tabella allegata alla Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, che si allega (all. 4).
    [8] Vedasi articoli 29 e 30 del Reg. (CE) n. 1073/2009.

    13. Notificazione delle violazioni al Reg. (CE) n. 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale
    In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo stesso, si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell’articolo 201 del Codice della Strada.
    Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l’obbligo di contestazione immediata sancito dall’articolo 200, comma 1, del Codice della Stradale, sussiste solo quando è possibile.
    Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all’obbligato in solido dell’eventuale verbale di contestazione.

    14. Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida
    La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006. Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera. Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale.
    Ciò induce a ritenere che l’attività stessa debba essere comunque registrata. Tale registrazione, per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l’attività come permanenza sul lavoro (simbolo ). Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, invece, l’attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull’apparecchio di controllo l’opzione «out of scope» o equivalente.
    Nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le «altre mansioni» svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell’orario di lavoro per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro e delle interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.Lgs. n. 234/2007.

    15. Gabbia di contenimento della cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale
    La problematica riguarda la mancanza, prevalentemente su veicoli immatricolati in paesi comunitari diversi dall’Italia, della gabbia di contenimento della cavetteria e del relativo sigillo, posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale.
    In passato si era ritenuto che l’apposizione di sigilli nella parte posteriore fosse obbligatoria solo in Italia e per veicoli italiani, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in L. 30 marzo 1987, n. 132.
    Data la natura regolamentare delle norme europee al riguardo [9] e onde evitare discriminazioni tra gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati, si ritiene opportuno non contestare violazioni per la mancanza o la non integrità dei sigilli nella gabbia di contenimento della cavetteria posta sulla parte posteriore del cronotachigrafo digitale e comunque laddove non espressamente previsti dalle norme dei Regolamenti comunitari.

    [9] Reg. (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e Reg. (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002.

    16. Corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida «promiscua»
    Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art. 15, par. 7, del Reg. (CEE) n. 3821/85, come modificato dall’art. 26 del Reg. (CE) n. 561/2006, è previsto che «il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I – cioè un dispositivo analogico -, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti (…)».
    Quando il conducente guida, invece, un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB – ossia digitale -, «deve essere in grado dì presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) la carta di conducente di cui è titolare; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata corso e nei ventotto giorni precedenti, (…), e iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I» -cioè analogico.
    Come si può vedere, i tempi di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo del personale viaggiante devono essere documentati mediante la carta del conducente ogni qualvolta questi utilizza un apparecchio di controllo digitale.
    Pertanto, in caso di guida «promiscua» nei 28 giorni – ossia conduzione di veicoli con apparecchi analogici e digitale – il conducente in sede di controllo deve esibire:
    - i fogli di registrazione (c.d. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione analogico;
    - la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.
    Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.
    Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

    17. Frequenza del riposo giornaliero e «multipresenza»
    Come è noto, il numero di ore nell’arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo: entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale se alla guida vi è un solo conducente; entro le 30 ore successive quando, invece, sono presenti a bordo più conducenti che si alternano alla guida (c.d. multipresenza).
    Per potersi considerare «multipresenza», e quindi disporre di un ambito temporale di riferimento più ampio, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. L’unica limitata deroga a tale obbligo è prevista dall’articolo 4, lettera o), del Reg. (CE) n. 561/2006, che consente di considerare «multipresenza» il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo per la prima ora dall’inizio del viaggio.
    Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

    Il Direttore centrale
    Giuffrè

    Il Direttore generale
    Dr. Enrico Finocchi

    Allegato 1

    Bruxelles, 7.6.2011 C(2011)3759 definitivo

    Decisione di esecuzione della Commissione
    del 7 giugno 2011

    Relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al Reg. (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e delConsiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    La Commissione europea,

    Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
    Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 [1] e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

    Considerando quanto segue:

    (1) Il “periodo di guida giornaliero” è definito alla lettera k) dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
    (2) il periodo di riposo giornaliero è definito alla lettera g) dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo dì riposo giornaliero ridotto”: Il “periodo di riposo giornaliero regolare” è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Il “periodo di riposo giornaliero ridotto” è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
    (3) L’articolo 8 paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco dì 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale;
    (4) Le autorità preposte degli Stati membri applicano norme differenti per il calcolo del periodo di guida giornaliero quando i conducenti non hanno preso i periodi di riposo completi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
    (5) Queste differenze conducono ad un’applicazione non uniforme del regolamento (CE) n. 561/2006, dato che il mancato rispetto dei periodi di riposo può portare a diverse infrazioni con diversi livelli di gravità in conformità alla direttiva 2006/22/EC del Parlamento europeo e del Consiglio [2], e a seconda dello Stato membro in cui l’infrazione viene accertata. Di conseguenza, le informazioni scambiate tra gli Stati membri riguardo alle infrazioni, vengono condizionate da tale circostanza;
    (6) Ciò lascia impregiudicato il fatto che il mancato rispetto delle disposizioni sui periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 deve sempre essere considerato un’infrazione al detto regolamento;
    (7) Ai fini di un’applicazione chiara, effettiva, proporzionata e uniforme delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme e una coerenza di approccio tra le autorità incaricate degli Stati membri e pertanto adottare un approccio raccomandato riguardo al problema in questione;
    (8) La presente decisione è conforme all’opinione del comitato di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 [3],

    Ha adottato la presente decisione:

    Articolo 1

    Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto dì almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011
    Per la Commissione
    Siim Kallas
    Il vicepresidente

    [1]GU L 102 dell’11.4.2006
    [2] GU L 102 dell’11.4.2006.
    [3] GU L 370 del 31.12.1985

    Allegato 2

    Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada

    Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85

    Nota di orientamento 4

    Questione: registrazione dei periodi dì guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico.
    Articolo: 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 con riferimento al regolamento (CE) n. 1360/2002 (allegato IB)
    Approccio da seguire:
    Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.
    Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
    Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l’applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un’operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).
    Pertanto:
    - gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5);
    - nell’applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fomite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale;
    - gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida;
    - la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple.

    Allegato 3

    Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada

    Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85

    Nota di orientamento 3

    Questione: ordinare l’interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un’area frontaliera.
    Articolo: 4, lettere d) e f), del regolamento (CE) n. 561/2006.
    Approccio da seguire: di solito, durante un riposo giornaliero o settimanale il conducente dovrebbe poter disporre liberamente del proprio tempo Ubero e quindi non dovrebbe essere obbligato a rimanere nelle vicinanze del proprio veicolo.
    In generale, interrompere una pausa, un riposo giornaliero o settimanale resta un’infrazione (tranne quando si applica la “regola della nave traghetto” – articolo 9, paragrafo 1). Tuttavia, in un terminal o in un parcheggio può verificarsi all’improvviso una situazione anormale o un’emergenza che imponga di spostare un veicolo.
    Di solito nei terminal è presente un conducente (dipendente del terminal) che, se necessario, sposta i veicoli. In caso contrario e se circostanze straordinarie impongono di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un’autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli.
    In altri luoghi (per es. nei parcheggi, ai valichi di frontiera o in casi di emergenza), qualora ragioni oggettive di emergenza impongano di spostare un veicolo o qualora la polizia o un’altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un’infrazione.
    Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell’attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni.
    Questo tipo di interruzione della pausa o del riposo di un conducente deve essere registrato manualmente dal conducente e, se possibile, autenticato dall’autorità competente che ha disposto lo spostamento del veicolo da parte del conducente.

    VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE

    CALCOLO RISPETTO ALLE 56 ORE SETTIMANALI
    CALCOLO RISPETTO ALLE 90 ORE BISETTIMANALI

    Percentuale
    Eccedenza
    Percentuale
    Eccedenza

    Entro il 10%
    Fino a 5 ore e 36 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.
    Fino a 9 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore.

    Si applica a carattere residuale il comma 4° dell’art. 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata del periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).
    Entro il 10%

    Si applica a carattere residuale il comma 4° dell’art. 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).

    Oltre il 10% ma entro il 20%
    Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti.
    Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.
    Oltre il 10% ma entro il 20%
    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.

    Oltre il 20%
    Oltre 11 ore e 12 minuti.
    Oltre 108 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.
    Oltre il 20%
    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.

    Allegato 4

    Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9

    Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Modifiche al Codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010 (2)

    (2) Il testo della circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, emanata dal Ministero dell’interno, è riportato autonomamente.

    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 174
    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11
    L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 30
    Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006
    Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85
    CRICCHETTO

    Commento di CRICCHETTO — 7 gennaio 2012 @ 09:59

  191. Salve Gino,mi sono dimenticato di dirti che sul camerale ho come inizio attività soccorso stradale e deposito veicoli.Potrei fare recupero?e potrei lavorare a comando di un’officina?

    Commento di italo — 7 gennaio 2012 @ 12:37

  192. Come più volte ribadito dalle norme citate (e al riguardo rileggiti tutto il forum) il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale deve essere usato da soggetti che rispettano la 122 ( legge sul’autoriparazione) per recuperare rimuovere e movimentare i veicoli oggetto delle prestazioni di riparazione che è l’attività primaria che compone il fatturato,” ovvero la riparazione”
    Il soccorso stradale è un’attività complementare all’autoriparazione,il fatto che sei iscritto alla camera di commercio solo come soccorso stradale e deposito ti espone alla contestazione del’articolo art 82 c.d.s.
    “uso diverso” in quanto la tua attività principale non è l’autoriparazione
    cia italo

    Commento di CRICCHETTO — 7 gennaio 2012 @ 14:26

  193. Salve cosa mi consigli?Come potrei mettermi in regola?A chi mi potrei rivolgere?

    Commento di italo — 7 gennaio 2012 @ 16:06

  194. ciao sono carrozziere mi e stato contestato il chilometraggio dalla polizia la loro differenza era intorno o 20 km in piu il quale o percorso senza disco al tachimetro. loro sostengono che i chilometri esonerati dal disco dovevano essere 100 ma io come potevo stabilire a quanti km il mio cliente era in panne malgrado tutto; il cliente non era sul posto e la comunicazzione mi venne tramite un suo parente indicandomi il posto molto piu vicino alla mia sede finale della favola i miei km sul carroatrezzo mi risultano solo 11 e per unduci km in più che ho trasportato una auto incidentata sul mio carro attrezzo mi viene sospesa la patente circa 800 euro di sanzione e non parliamo dei punti sulla patente e poi arivato alle vicinanze mi sono preoccupato piu del mio cliente e non dai km. io pago se devo pagare ma ma gli aggenti privi di un bricciolo di buon senzo quella sera anno dimostato cio che la divisa che indossono non lo merita! aiutatemi se ne sapete di piu

    Commento di antonio — 10 gennaio 2012 @ 23:34

  195. antonio leggi i post precedenti e rivolgiti all’avvocato con tutte le informazioni, per essere piu preciso,il peso del carro le distanze il verbale la tua posizione come soccorritore, se non ti anno contestato l’uso diverso o altro, tienici informati

    Commento di Gino — 11 gennaio 2012 @ 07:29

  196. Grazie per aver letto ciò che mi e capitato quello che o scritto e poco e scritto male ma verbalmente le contestazioni erano molte inconsce io ho un carroatrezzo a uso speciale iveco 79-14 in buono stato e sempre verbalmente visto che stentavo a capire le loro spiegazioni mi anno fatto un esempio dicendomi che il mio camion doveva essere un camion normale il quale potevo trasportarci qualsiasi cosa ma non riuscivo a capire come potevo dare un servizio ai miei clienti con auto sinistrate se non con un carroatrezzo a uso pseciale

    Commento di antonio — 11 gennaio 2012 @ 23:43

  197. posta il verbale a info@assisoccorso.it , ti daranno una piu attenta risposta, ciao

    Commento di Gino — 12 gennaio 2012 @ 07:22

  198. vorrei sapere visto che io ho un carro attrezzo come potrei avere una polizza assicurativa più leggera, e poi associandomi come sarebbe la collaborazione per lavorare come socio?

    Commento di antonio — 13 gennaio 2012 @ 22:02

  199. assisoccorso e una asociazione di categoria che cerca di tutelare e difendere tutti i soccorsi stradali e i depositi giudiziari,non e una societa di assistenza ma fa convenzioni in nome e per conto degli associati andando a dialogare con le varie istituzioni e societa di asicurazioni e servizi e o autostrade promuovendo in giudizio i singoli casi degli associati come cause pilota ed e per questo che diamo fastidio alle varie lobbies che ci combattono,associandoti ti difendi e difendi la tua azzienda,ciao buon lavoro

    Commento di Gino — 14 gennaio 2012 @ 07:26

  200. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET::: http://quaditalia.post.it

    Commento di Domizia Soccorso — 15 gennaio 2012 @ 12:03

  201. Buonasera, ho due carro-attrezzi in conto proprio,vorrei chiedervi come potrei iniziare l’attività di deposito veicolo?

    Commento di Danilo — 16 gennaio 2012 @ 19:29

  202. danilo che autoveicoli movimenti?

    Commento di Gino — 17 gennaio 2012 @ 07:22

  203. Salve Gino io movimento autovetture.Sai dirmi qualcosa di più?

    Commento di Danilo — 17 gennaio 2012 @ 11:46

  204. ciao gino non riesco a trovare i commenti de giorni scorsi sulla multa che mi ha fatto la polizia per avere un consiglio forse dopo un paio di giorni vengono eliminati

    Commento di antonio — 17 gennaio 2012 @ 22:33

  205. clicca su <commenti precedenti,
    sopra la scritta LASCIA UN COMMENTO
    ciao

    Commento di Gino — 18 gennaio 2012 @ 07:15

  206. Ciao sono un autotrasportatore di Lecce, siccome possiedo un carroattrezzi, come potrei fare per lavorare con i soccorsi stradali con l’europ assistance o altre agenzie del genere, che requisiti bisogna avere??e inoltre cosa bisogna fare? sapreste indirizzarmi qualcosa?? grazie…

    Commento di alessandro — 21 gennaio 2012 @ 19:44

  207. cao Alessandro ,leggi tutti i commenti precedenti, mettiti in regola e dopo di che,inizia le telefonate di contatto per iniziare la via crucis dei soccoritori stradali,
    auguri e coraggio

    Commento di Gino — 22 gennaio 2012 @ 07:19

  208. giunge notizia che g.d.f. e c.c. fermano i carri chiedendo la posizione in azienda di chi guida,portare sempre la camerale o l’ultima busta paga per dimostrare la corretta posizione in azienda.
    buon lavoro

    Commento di Gino — 26 gennaio 2012 @ 07:26

  209. Fanno bliz improvvisi anche in azienda e controllano tutti,
    occhio ai collaboratori occasionali,

    Commento di CRICCHETTO — 28 gennaio 2012 @ 14:28

  210. Ciao gino sono antonio vorrei il tuo indirizzo e-mail o magari un numero di fax per farti viisionare il mio verbale e poi magari chissa potrai darmi qualche consiglio utile

    Commento di antonio — 3 febbraio 2012 @ 08:16

  211. Antonio mandalo a info@assisoccorso.it,ciao

    Commento di CRICCHETTO — 3 febbraio 2012 @ 18:45

  212. ciao ai ricevuto il verbale?

    Commento di antonio — 5 febbraio 2012 @ 18:41

  213. buona sera volevo una informazione sto aprendo un deposito stoccaggio è manutenzioni di mezzi agricoli e ho un carro attrezzi posso fare recupero anche di veicoli in panne ho incidentate fatemi sapere grazie

    Commento di giuseppe — 5 febbraio 2012 @ 23:05

  214. Giuseppe leggi i post precedenti,per fare soccorso stradale devi rispettare la “122″ con carri “soccorso stradale uso speciale”licenze e personale adeguati, ed ogni veicolo da riparare lo puoi movimentare,
    se fai commercio cambia tutto .
    ciao buon lavoro

    Commento di Maurizio — 8 febbraio 2012 @ 07:22

  215. salve allora con questa legge che anno cambiato fino l’anno scorso potevo fare soccorso stradale solo con l’iscrizione alla camera di commercio avendo sulla carta di circolazione conto terzi ,ora bisogna essere un riparatore se ho capito bene grazie

    Commento di giuseppe — 10 febbraio 2012 @ 22:35

  216. Giuseppe manda una copia della tua camerale e libretto del carro a info@assisoccorso.it per avere una risposta certa,
    buona giornata

    Commento di Maurizio — 11 febbraio 2012 @ 07:19

  217. Da quello che ho capito, se un carro ad uso speciale si fà un soccorso a seguito incidente o guasto è tutto ok, se invece si fà un trasporto la cosa è punibile, la mia domanda è se un veicolo non è guasto e Ti chiama la polizia per un sequestro cosa succede?

    ciao

    Commento di luciano — 13 febbraio 2012 @ 23:34

  218. [...] all’Albo degli autotrasportatori conto terzi, l’Associazione soccorritori stradali italiani, Assisoccorso, precisa che il soccorritore con carro attrezzi, che effettua attività di soccorso stradale anche [...]

    Pingback di Aprire un soccorso stradale. | AffariPropri.com — 14 febbraio 2012 @ 12:26

  219. luciano se ti chiama la polizia per un sequestro e una rimozione e pertanto sei in regola,ciao

    Commento di CRICCHETTO — 16 febbraio 2012 @ 09:13

  220. il carro attrezzi immatricolato uso speciale “soccorso stradale”serve all’autoriparatore per:movimentare soccorrere rimuovere trasportare spostare riconsegnare veicoli che sono l’oggetto delle prestazioni del riparatore,senza limitazioni in tutta europa.
    Buon lavoro maurizio

    Commento di Maurizio — 17 febbraio 2012 @ 07:20

  221. Codice della strada > Regolamento di esecuzione e di…: TITOLO QUINTO – Art. 374 Soccorso stradale e rimozione. (Art. 176 Cod. Str.)

    Articolo 374
    (Art. 176 Cod. Str.) Soccorso stradale e rimozione. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
    Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

    Titolo 5 – Norme di comportamento Paragrafo 6 – Circolazione sulle autostrade (Artt. 175 -176 Codice della strada)

    1. L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

    Commento di Maurizio — 21 febbraio 2012 @ 07:57

  222. MI TROVO IN QUESTA SITUAZIONE: AVEVO UNA AUTOFFICINA MA NON ESERCITO PIU’ QUESTA ATTIVITA’, VORREI PERO’ SVOLGERE ATTIVITA’ DI SOCCORSO STRADALE E TRASPORTO DI PICCOLI MEZZI PER UN’AZIENDA. HO UN AUTOVEICOLO USO SPECIALE- USO PROPRIO CON CUI EVENTUALMENTE FARLO MA POSSO FARLO? SONO NECESSARIE AUTORIZZAZIONI? E’ ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO?

    GRAZIE

    Commento di FABRIZIO — 23 febbraio 2012 @ 14:57

  223. con il carro uso speciale puoi fare soccorso e movimenti veicoli inerenti l’attività se fai riparazioni, se vuoi fare il trasportatore devi chiedere le iscrizzioni e autorizzazioni adeguate con il cambio d’uso del carro e non puoi fare il soccorritore stradale
    ciao fabrizio

    Commento di Maurizio — 24 febbraio 2012 @ 07:26

  224. Salve. Nel sito ANCSA viene citata una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina il trasporto dei veicoli oggetti di Soccorso Stradale Uso Speciale. Qualcuno sà quacosa? Grazie

    Commento di Graziano — 2 marzo 2012 @ 09:37

  225. Salve. Nel sito ANCSA viene citata una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina il trasporto dei veicoli oggetti di Soccorso Stradale Uso Speciale. Qualcuno sà qualcosa? Grazie

    Commento di Graziano — 2 marzo 2012 @ 09:38

  226. Circolare n. 2/2012/TSI Prot. 5544 del 29/02/2012

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
    Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità – Divisione 6
    Circolare 2/2012/TSI Prot. 5544

    Roma, 29 febbraio 2012

    OGGETTO: Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale.

    A seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da alcuni rappresentanti del mondo associativo, si ravvisa l’opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto.
    Deve premettersi che l’attività di “soccorso stradale” è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.
    In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato “per uso speciale”, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell’articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.
    Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato “per uso speciale”.
    Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto “primo soccorso”, che si concreta nell’attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell’esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un’officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall’utente.
    Tuttavia, qualora, si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo – e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso – le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
    Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.
    È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”.

    Il Direttore Generale
    (arch. Enrico Finocchi)

    Commento di CRICCHETTO — 15 marzo 2012 @ 12:00

  227. Oronzo Colamonico

    ragazzi divertitevi e prendetevi le vostre rivincite su coloro che continuano a dire che ci vuole il conto terzi!!!!!!!!!!

    Commento di Maurizio — 16 marzo 2012 @ 07:14

  228. Volevo avere un’informazione che potrebbe anche interessare altri, in quanto a volte mi capita di essere chiamato per trasportare macchinari che devono essere per esempio sistemati in zone particolari(aeroporti, aziende etc)quindi non veicoli…sono in regola o potrei incorrere in problemi?
    Grazie.
    Alessandro

    Commento di Alessandro — 6 aprile 2012 @ 06:10

  229. Volevo avere un’informazione che potrebbe anche interessare altri, in quanto a volte mi capita di essere chiamato per trasportare macchinari che devono essere per esempio sistemati in zone particolari(aeroporti, aziende)quindi non veicoli…sono in regola o potrei incorrere in problemi?
    Grazie.
    Alessandro

    Commento di Alessandro — 6 aprile 2012 @ 06:11

  230. Alessandro dipende che lavoro svolge la tua azienda,devi essere più preciso nel fare le domande, comunque se leggi titti i commenti trovi le risposte,ciao
    buon lavoro

    Commento di Maurizio — 6 aprile 2012 @ 06:21

  231. Alessandro dipende che lavoro svolge la tua azienda,devi essere più preciso nel fare le domande, comunque se leggi tutti i commenti trovi le risposte,ciao
    buon lavoro

    Commento di Maurizio — 6 aprile 2012 @ 06:22

  232. sono titolare di una officina con assistenza per il recupero stradale

    Commento di Alessandro — 6 aprile 2012 @ 07:04

  233. Vorrei acquistare un carrattrezzi con patente B. Purtroppo non trovo nulla che faccia al mio caso. Qualcuno mi dice se è possibile far allestire un carroattrezzi in Germania?

    Commento di Marco — 6 aprile 2012 @ 14:39

  234. Marco in italia allestiscono ogni genere di carro attrezzi,ci sono ditte veramente capaci, che genere di carro attrezzi vuoi?

    Commento di CRICCHETTO — 6 aprile 2012 @ 17:56

  235. la co me ar e un giusto compromesso tra tutte ,un po cara ma si ripaga nel tempo.

    Commento di giovanni — 24 aprile 2012 @ 06:19

  236. Salve a tutti,ho l’impressione di trovarmi nel posto giusto.Premetto che ho letto quanto scritto sopra.Sono un carrozziere è devo dotarmi di un carro attrezzi,i quesiti quindi sono tanti:Amministrativamente devo aggiornare questa posizione alla camera di commercio,giusto? non capito come,ma vedrò. Patente B o C,o meglio che limitazioni ci sono in merito? E se avrò bisogno di un autista occazionale?Grazie a tutti,e buon lavoro.

    Commento di ALEX — 29 aprile 2012 @ 18:28

  237. SABATO 12-05-2012 A BRESCIA IN VIA ORZINUOVI 28 CONVEGNO REGIONALE DEL SOCCORSO STRADALE CON INIZIO ALLE ORE 14,30 ,”NON MANCARE “

    Commento di CRICCHETTO — 9 maggio 2012 @ 11:25

  238. 05.05.2012 – Il soccorso stradale e le nuove disposizioni emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Il soccorso stradale e le nuove disposizioni emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella circolare già pubblicata,
    Nel corso dell’incontro, rivolto alle imprese di autoriparazione che svolgono attività di soccorso stradale, anno preso la parola Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Brescia, Elio Premoli, Presidente Provinciale Confartigianato Carrozzieri, Orazio Andretto, Presidente Provinciale Confartigianato Autoriparatori, e Domenico Goi, componente della Commissione Stradale Confartigianato Autoriparazione, che anno illustrato le nuove disposizioni sul soccorso stradale con l’intento di risolvere definitivamente l’annoso e grave problema delle multe elevate ai soccorritori stradali che esercitano questo impegnativo servizio. Dopo i contributi dei relatori, spazio ai partecipanti tra cui vi erano i consiglieri assi soccorso che nel dibattere della questione e porre domande ai presenti anno fatto emergere il disagi che i soccorritori stanno subendo
    . Al termine del dibattito Roberto Ansaldo, Presidente Regionale Confartigianato Carrozzieri, conclude il convegno tirando le somme della discussione auspicando una più costante ed assidua collaborazione per la difesa e la tutela della categoria,
    Ai partecipanti la documentazione, da conservare a bordo di ogni carro atrezzi, da esibire in caso di eventuali contestazioni agli organi di Polizia.

    Commento di giovanni — 15 maggio 2012 @ 06:30

  239. Il convegno svoltosi a Brescia su iniziativa della CONFARTIGIANATO e la partecipazione della dirigenza ASSISOCCORSO a visto la partecipazione di moltissimi soccorritori stradali che anno riempito la sala convegni ,motivo della riunione la recente circolare sul soccorso e una serie di convegni regionali per poter discutere delle problematiche della professione soccorso stradale,relatore DOMENICO GOI oltre alla dirigenza CONFARTIGIANATO
    Nelle discussioni e emerso dirompente il mancato riconoscimento della categoria da parte delle istituzioni e le continue vessazioni subite dai soccorritori si e convenuto il massimo impegno per la presentazione delle istanze della categoria nelle sedi istituzionali

    Commento di CRICCHETTO — 16 maggio 2012 @ 14:35

  240. Salve a tutti,io ho un attivita di soccorso stradale in Genova.ieri mattina mi ha fermato la polizia municipale e,anche se secondo me avevo appena fatto un soccorso(auto in avaria con turbina rotta ma posteggiata,mi han contestato il “trasporto”.alle mie giustificazioni il vigile ha risposto:sei diffidato…alla prossima ti fermo di nuovo e rischi multa e sequestro…mah…voi che dite?ha ragione lui?in caso di multa e relativo fermo del mezzo e possibile fare ricorso? Metto le mani avanti…grazie in anticipo a tutti!!

    Commento di Gianluca — 25 maggio 2012 @ 10:00

  241. Circolare n. 68/2011 – chiarimenti circa il soggetto che deve effettuare il trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, nel caso in cui il bene venga preso in custodia entro 10 gg.
    Oggetto: Trasporto e affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – Chiarimenti.
    Sono pervenuti alcuni quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito di sequestro di veicolo e di affidamento al custode-acquirente, il proprietario del veicolo o altri soggetti indicati nell’art. 196 CdS, intendano assumersi la custodia entro i 10 giorni dalla notifica dell’avviso previsto dall’art.213/2- quater.
    Più precisamente, si chiede di conoscere se, per il trasporto nel luogo indicato dal proprietario/custode quest’ultimo debba necessariamente avvalersi del servizio offerto dal custode-acquirente oppure se possa rivolgersi ad altro operatore specializzato di fiducia.
    Occorre intanto ricordare che l’assunzione della custodia per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
    Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del medesimo il quale è libero di scegliere un carro attrezzi di fiducia.
    L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.
    L’affidamento del veicolo andrà invece effettuato direttamente al custode-acquirente da parte degli organi di polizia soltanto se l’avente diritto:
    - è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
    - è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
    - risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fìsica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
    L’affidamento del veicolo al custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo.
    Nel caso in cui il proprietario del veicolo affidato al custode-acquirente intenda assumerne la custodia entro i 10 giorni previsti dall’art. 213/2-quater appare logico ritenere che il trasporto debba avvenire, anche in questo caso, a spese e cura del custode/proprietario il quale potrà rivolgersi ad un operatore di fiducia.
    Attesa la delicatezza della predetta procedura, in ordine agli eventuali danni che potrebbe subire il veicolo in questione durante le varie fasi ( carico/scarico del veicolo, ecc.) è utile sottolineare l’importanza della descrizione dello stato del veicolo (attraverso una corretta compilazione della scheda “H”), nonché della documentazione fotografica da prodursi a cura del custode-acquirente, che dovrà essere il più accurata possibile, oltre che tempestiva.
    Si suggerisce, infine, l’utilizzo delle note durante l’inserimento dei dati del sequestro, per segnalare dettagli utili alla descrizione dello stato del veicolo.

    p.IL PREFETTO
    IL VICE PREFETTO VICARIO
    (Longhi)

    Commento di CRICCHETTO — 25 maggio 2012 @ 17:31

  242. salve credo di essere nel posto giusto per fare questa donanda :possiedo un carroattrezzi massa complessiva a pienocarico 100 ql con sella porta auto posteriore, mi ha fermato la stradale con due macchine ma ha chiesto la patente E. hanno ragione?

    Commento di Giuseppe — 29 maggio 2012 @ 12:13

  243. se il veicolo in forca (rimorchio leggero 0,750)supera il limite devi avere la E

    Commento di giovanni — 30 maggio 2012 @ 06:05

  244. ciao a tutti.. ma perche non ci lasciano lavorare in pace???’invece di r……e multarci??? ho anchio il carratrezzi patente b.qualche giorno fa mi pizzicato la stradale, stavo trasportando 1 auto incidentata, ma non proveniva da 1 incidente fresco, ma remoto ,….mi voleva sequestrare il carro e la macchina,,,perche mi ha detto che non essendo io il propietario della vettura …se fossi stato propietario della vettura. andava bene,, ..diceva lui.. ha ra gione ??? o non capiscie 1 c…..carrotrezzi?????,ciao criccheetto, sai chi sono filippo milazzo…ciao pino ci vediamo a cinisello…

    Commento di filippo — 4 giugno 2012 @ 00:12

  245. il carroattrezzii se e omologato uso speciale,non ti possono multare,ovviamente dipende cosa ai dichiarato,
    ciao buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 5 giugno 2012 @ 18:40

  246. Buongiorno,
    vorrei sapere se in caso di incidente stradale le forze dell’ordine possono chiamare per la rimozione del veicolo incidentato sempre la stessa ditta.
    Nel caso in cui non potessero, sapreste indicarmi anche se ciò è regolamentato da qualche legge.
    Grazie

    Commento di Gabriele — 4 luglio 2012 @ 10:44

  247. fatta salva la volontà dell’utente,il veicolo che intralcia la carreggiata deve essere rimosso il più breve tempo possibile per non intralciare ed arrecare disturbo e danno agli altri utenti,
    il diritto del singolo non deve danneggiare molti altri,
    chi interviene per lo sgombero lo deve fare celermente ma sopratutto deve essere un soccorritore professionale con tutti i requisiti, inserito in un elenco redatto da’ente proprietario o concessionario della strada ,in mancanza di ciò si utilizza l’elenco prefettizio,ed e prassi che l’organo di polizia chiami il soggetto più vicino al luogo della rimozione perche conosciuto e già controllato nei requisiti e in caso di accertamenti ulteriori soggetto coadiuvante a’organo di polizia e all’autorità giudiziaria,
    l’utente proprietario del veicolo a il diritto di chiamare chiunque purchè eserciti il soccorso stradale in modo professionale e intervenga in breve tempo dimostrando se richiesto di averne i requisiti
    il rifiutare di liberare l’intralcio in breve tempo si e soggetti a sanzione con rimozione da parte del’organo intervenuto salvo poi subire la richiesta di risarcimento danni da parte degli altri utenti bloccati dall’ostacolo
    il tutto lo si evince nel codice della strada e nel regolamento

    Commento di maurizio — 15 luglio 2012 @ 08:29

  248. AUGURO UN BUON LAVORO A TUTTI I SOCCORRITORI STRADALI !!! COMPLIMENTI PER QUESTO SITO E’ MOLTO INTERESSANTE !!! CIAO ;-)

    Commento di Protezione Civile Baia Domizia — 20 luglio 2012 @ 08:31

  249. in caso di incidente stradale le forze dell’ordine devono chiamare il centro di soccorso stradale più vicino al luogo del sinistro ,”ma non il custode aquirente”,dopo gli opportuni accertamenti se il veicolo rimosso deve essere sequestrato amministrativamente allora il custode aquirente lo recupera in deposito del soccorritore intervenuto previo pagamento delle spese maturate,

    Commento di CRICCHETTO — 23 luglio 2012 @ 07:47

  250. va bene liberalizare,ma non e possibile che ora ci si mettano anche, libanesi cinesi turchi a fare soccorso e trasporti di ogni genere,con la scusa di commerciare auto scorazzano caricando di “tutto”e il paradosso e che a noi ci fermano e controllano mentre quando passa un carro con a bordo soggetto non identificato si girano a contemplare i fiori o i muri,e il lavoro nero la sicurezza l’evasione,”non e forse il momento di chiedere la camerale i documenti e per chi lavorano cosa fanno,le regole e le “rogne “valgono per tutti,
    cari colleghi quando dovete assumere attenti a chi insegnate il mestiere,
    le istituzioni non chiedono ai corsari di pagare le tasse ed avere licenze durc e documenti in regola?
    troppo comodo andare nei nostri depositi a fare i controlli,
    ricordate che se non servite non ce motivo di pagarvi uno stipendio!!!si chiude e si riduce,andate a casa anche voi cari signori

    Commento di maurizio — 4 agosto 2012 @ 06:33

  251. La Commissione Europea, con decisione 2011 (C) 3579 del 7 giugno 2011 ha confermato una serie di esenzioni dall’obbligo di installazione del cronotachigrafo per determinate e particolari categorie di veicoli.
    Con circolare n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare una interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le Autorità incaricate dei controlli, ha chiarito in via definitiva quanto segue.
    L’art. 3, par.1, lett. h, del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con “veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”.
    Di conseguenza, ove il trasporto di merce sia riconducibile ad una attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
    DAGLI ARTICOLI 2, PAR. 1 LETTERA a), E 3, PAR. 1 LETTERA f), DEL REG. (CE) N. 561/2006, SI RICAVA CHE SONO, ALTRESI’ ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO GLI AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER USO SPECIALE, IN QUANTO NON ADIBITI ESPRESSAMENTE AL TRASPORTO MERCI.
    Nulla è precisato circa il raggio di distanza del veicolo dalla sede dell’azienda.

    Commento di CRICCHETTO — 16 agosto 2012 @ 13:23

  252. buonasera, vorrei iniziare attività di soccorso stradale e trasporto autoveicoli.
    mi indicate gentilmente come posso muovermi nella direzione giusta per licenza,acquisto carro e eventuali norme.
    potete rispondermi anche via mail all’indirizzo
    “dicotraco@msn.com”
    grazie

    Commento di giampaolo — 16 agosto 2012 @ 21:23

  253. buongiorno,clicca sui “commenti precedenti”troverai tutte le indicazioni che ti servono,
    buon lavoro

    Commento di maurizio — 17 agosto 2012 @ 06:17

  254. io sono stanco degli abusi da noi subiti causa abusivi in tutto x tutto , e x che dobbiamo pagare noi x loro ……
    i civik nn ci lasciano piu vuìivere a torino, sempre causa farabbutti ……grazie attendo notiz..

    Commento di raf assistance — 17 ottobre 2012 @ 07:05

  255. il rispetto di chi lavora nn esiste piu” ??? e mai possibbile che deve essere sottomesso ……..che schifo
    nn ho parole….

    Commento di raf assistance — 17 ottobre 2012 @ 07:18

  256. io son 20 che son in mezzo ad una strda, x soccorrere la gente di ogni tipo ,
    ……………………………
    ma il rispetto di chi lavora nn ce piu”…boo”"

    Commento di raf assistance — 17 ottobre 2012 @ 07:34

  257. come al solito ci fermano e ci contestano di tutto,dimenticandosi che il giorno prima ci anno chiamato per ripulire la strada della vettura dell’estracomunitario di turno che non a pagato e abbandona la vettura nel nostro deposito e “loro”dicono,trattativa tra privati arrangiati salvo poi chiederti l’autorizazzione inesistente per lavorare solo perchè ai osato chiedere il tuo,sono solo dei poverini!

    Commento di Giovanni — 1 novembre 2012 @ 09:04

  258. con la crisi spuntano abusivi come funghi e mi meraviglio di chi li chiama rischiando il sequestro del veicolo soccorso,vallo a dire al cliente che per risparmiare ai affidato il suo mezzo all’improvvisato di turno,pagagli i danni e vergognati!!!!!!!!!!!!!

    Commento di Antonio — 10 novembre 2012 @ 07:19

  259. bello e successo che il venditore “intelligentone” di turno di una concessionaria a chiamato il carrista da 30,00 euro che con il carro atrezzi intestato alla suocera, gli affida il ritiro di una vettura incidentata che non e mai arrivata in concessionaria in quanto parcheggiato il carroattrezzi carico sotto casa”nella pubblica via” e sparito con l’auto sopra, in attesa di ritrovarlo “forse” cliente incazzato,venditore licenziato, e assicurazione che non paga,

    Commento di Gino — 30 novembre 2012 @ 07:32

  260. Salve, mio padre ha la carrozzeria e il carroattrezzi, dovrebbe aggiungere come attività oltre a officina e riparazione della carrozzeria di autoveicoli, anche quella di soccorso stradale ma non ho capito molto bene la differenza tra conto terzi e uso speciale. Quindi che dovrei fare per l’aggiunta di questo servizio? il commercialista dice che ci deve recare alla motorizzazione. Grazie.
    Danilo

    Commento di Danilo — 4 dicembre 2012 @ 22:05

  261. Buongiorno DANILO,devi innanzi tutto leggere tutti i post,anche quelli precedenti!,controlla la camerale,devi avere l’iscrizione SOCCORSO STRADALE, l’omologazione del carro attrezzi deve essere uso speciale soccorso stradale fai le assicurazioni richieste e adotta il tariffario per il soccorso depositato alla camera di commercio,rispetta tutti i dettami di una professione piena di sacrifici e purtroppo di abusivi che si improvvisano danneggiando chi lavora con coscienza e onestà.

    Commento di Maurizio — 6 dicembre 2012 @ 07:30

  262. per fare soccorso stradale serve il CQC?
    Grazie. danilo

    Commento di Danilo — 9 dicembre 2012 @ 22:50

  263. Per fare soccorso stradale, serve il CQC,

    Commento di Maurizio — 13 dicembre 2012 @ 07:21

  264. Ho una carrozzeria auto,x il ritiro auto dei miei clienti in caso di sinistro mi servo di un carro attrezzi a noleggio,sono regolare o incorro in sanzioni????grazie x le risposte

    Commento di Giancarlo — 26 dicembre 2012 @ 15:52

  265. se per ritiso intendi la movimentazione occasionale, potrebbero contestarti l’uso diverso,tutto dipende dall’iscrizione che ai in camerale e l’omologazione del mezzo in noleggio,comunque se intendi andare su un luogo di sinistro con il carro noleggiato,non penso che avresti il tempo di intervenire la strada deve essere liberata celermente pena rimozione con sanzione per intralcio alla circolazione,il soccorso stradale non si improvvisa ma deve essere effettuato da centri professionali con presidio permanente di uomini e mezzi adeguati di pronto intervento in quanto e un servizio pubblico essenziale e per questioni di sicurezza e celrità non si improvvisa!!!!!!!!

    Commento di Maurizio — 27 dicembre 2012 @ 07:32

  266. se per ritiro intendi la movimentazione occasionale, potrebbero contestarti l’uso diverso,tutto dipende dall’iscrizione che ai in camerale e l’omologazione del mezzo in noleggio,comunque se intendi andare su un luogo di sinistro con il carro noleggiato,non penso che avresti il tempo di intervenire la strada deve essere liberata celermente pena rimozione con sanzione per intralcio alla circolazione,il soccorso stradale non si improvvisa ma deve essere effettuato da centri professionali con presidio permanente di uomini e mezzi adeguati di pronto intervento in quanto e un servizio pubblico essenziale e per questioni di sicurezza e celerità non si improvvisa!!!!!!!!

    Commento di Maurizio — 27 dicembre 2012 @ 07:34

  267. vorrei acquiatare un carro attrezzi x recuperare le auto dei miei clienti,oltre ad aggiornare la camerale,chiedo se lo posso fare con un mezzo omologato x il trasporto auto e se si ,mi serve una licenza di trasporto ??

    Commento di matteo — 28 dicembre 2012 @ 12:58

  268. Buongiorno Matteo,che lavoro fai? se vuoi trasportare auto,ti serve il mezzo omologato=uso specifico trasporto veicoli con relativa licenza,se fai l’autoriparatore e ti serve soccorrere i tuoi clienti non lo puoi fare con con un mezzo omologato x il trasporto auto,

    Commento di Maurizio — 29 dicembre 2012 @ 07:26

  269. faccio parte di una associazione che deve acquistare un carro attrezzi per uso esclusivo dei soci.
    Possiamo trasportare per avarie varie le auto dei soci all’occorrenza presso officine meccaniche, a centri di revisione ed a centri di demolizione? Grazie per la risposta.

    Commento di Gianni — 30 dicembre 2012 @ 23:40

  270. Buongiorno GIANNI,premettendo che bisognerebbe sapere che tipo di associazione fai parte e di cosa si occupa, il carro attrezzi uso speciale soccorso stradale lo può utilizare chi rispetta la 122 “autoriparatori”,come associazione non puoi avere un carro attrezzi uso speciale soccorso stradale ma uso specifico trasporto veicoli e lo puoi utilizare solo per i mezzi intestatti all’associazione ,altrimenti ti contestano l’uso diverso con le relative conseguenze

    Commento di Maurizio — 1 gennaio 2013 @ 08:00

  271. Buon pomeriggio volevo acquistare un carroattrezzi per trasportare e/o movimentare veicoli di cui sono proprietario, per raduni o simili. Devo stare attento che sulla carta di circolazione ci deve essere riportata qualche specifica dicitura? premesso che non lo farei per scopi professionali ma amatoriali. Sono inpossesso di patenti B/C/D/E CQC. Se il carro è guidabile con patente C sono obbligato ad usare il tachigrafo? Grazie

    Commento di Simone — 10 gennaio 2013 @ 14:32

  272. buongiorno sono un autodemolitore vorrei delle informazioni riguardo al carratrezzi di 70Q di mia proprieta che uso per recupero auto e mi capita di effetuare un soccorso sono iscritto alla camera di comercio come attivita di soccorso stradale oltre a altre autorizazzini volevo sapere se serve il coto terzi e fare il tachigrafo la rigrazio anticipamente

    Commento di annamaria — 11 gennaio 2013 @ 11:12

  273. buongiorno ma come demolitore mi posso associare

    Commento di annamaria — 11 gennaio 2013 @ 11:32

  274. Autorizzazione al trasporto auto da demolire o di carcasse o parti di auto demolite -
    Iscrizione all’Albo Smaltitoli presso Camera di Commercio
    Nota: il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 che ha per titolo “Attuazione della direttiva
    2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”
    pertanto con un carro attrezzi adibito alla demolizione non e possibile fare il soccorso stradale
    ,ti contesterebbero l’uso diverso,con relative sanzioni!!!!!!!!!

    Commento di CRICCHETTO — 12 gennaio 2013 @ 17:13

  275. Buongiorno Simone per movimentare veicoli di tua esclusiva proprietà devi avere un carro atrezzi uso specifico trasporto veicoli con relative iscrizioni,il crono lo devi usare se superi 3,5T

    Commento di CRICCHETTO — 12 gennaio 2013 @ 17:19

  276. Ciao buon giorno sono un gestore di un parcheggio con autonoleggio .posso comprare un carro attrezzi con uso soccorso stradale e per noleggiarlo contemporaneamente?

    Commento di assunta — 14 gennaio 2013 @ 11:47

  277. Ciao assunta se non eserciti l’autoriparazione (122) non puoi utilizare un carro attrezzi uso speciale soccorso stradale,leggi tutti i post anche i ” « Commenti precedenti”

    Commento di CRICCHETTO — 14 gennaio 2013 @ 19:39

  278. Vai in Francia? ATTENZIONE: Con decorrenza 3 gennaio 2012 il governo francese ha posto il divieto all’utilizzo di qualsiasi dispositivo o applicazione di rilevazione o segnalazione autovelox. Sono inclusi nel divieto i database inclusi nei navigatori satellitari.

    Commento di CRICCHETTO — 17 gennaio 2013 @ 19:27

  279. salve vi richiedo un informazione… la camera di commercio della mia città precisa che per l attività di soccorso stradale non c è l obbligo di avere un officina come attività principale si può operare con un mezzo idoneo autonomamente,ma altri dicono che non è così…c è qualcuno che può precisarmelo perchè mi sembra che non sia così…..grazie mille

    Commento di denis — 23 gennaio 2013 @ 11:16

  280. Buongiorno Denis, chiedi alla camera di commercio della tua città il regolamento e le leggi che distinguono il soccorso stradale dal trasporto veicoli,fatti dare dal funzionario “per iscritto”la verdicità delle informazioni,mandale alla polizia stradale e chiedi se ti fermano se sono sufficienti per evitari l’uso diverso e relative sanzioni,buon lavoro
    P.S. tutto per iscritto dalla pubblica amministrazione,carta che canta ti serve per difenderti e chiedere i danni,

    Commento di Maurizio — 24 gennaio 2013 @ 07:33

  281. grazie maurizio l unica cosa che ho per iscritto è l email della responsabile artigianato della camera di commercio,però io se investo dei soldi non voglio rotture dopo anche se dopo più di 10 anni che lavoro nel settore come dipendente non ne sono venuto a capo…

    Commento di denis — 25 gennaio 2013 @ 19:00

  282. Salve sono Mario,
    vorrei sapere se con un carro attrezzi 35 q.li dichiarato autoveicolo per uso speciale-uso proprio attrezzatura per soccorso stradale posso trasportare veicoli guasti e se è no come posso organizzarmi.
    Grazie!

    Commento di mario — 29 gennaio 2013 @ 21:30

  283. Buongiorno Mario, con il carro attrezzi uso speciale puoi recuperare veicoli in avaria e movimentarli solo se sei un autoriparatore regolarmente attivo che rispetta la “legge 122″ ricordandoti che il fatturato azziendale deve essere principalmente formato da riparazioni ,altrimenti devi omologare il veicolo uso specifico con relative prescrizioni, buona giornata

    Commento di Maurizio — 30 gennaio 2013 @ 07:24

  284. Sono un Carozziere,ho aquistato un carro attrezzi 35q.,dicitura nel libretto veicolo speciale-Trasporto veicoli.Domanda in uso proprio,ci sono tanti vincoli,ossia lo posso guidare soltanto io,ogni qual volta esco per un soccorso devo dimostrare che sia attinente alla mia attività di carrozziere ,ecc…, quindi mi dicono che devo variare l’omologazione a USO TERZI (no conto terzi,perchè è previsto dai 70q in su)Di conseguenza, ci vuole l’iscrizione all’albo dei trasportatori, dove ho più “libertà” di utilizzo e di compenso.Io sono comunque un Autoriparatore,domando quindi mi stanno indirizzando bene oppure no? Grazie per l’attenzione,saluti a tutti.

    Commento di alessandro — 13 febbraio 2013 @ 10:24

  285. alessandro, devi avere il carroatrezzi omologato uso speciale soccorso stradale e fai soccorso,altrimenti trasporti veicoli con uso specifico ma non puoi fare soccorso ed usare il carro per la tua attivita di carrozziere,

    Commento di CRICCHETTO — 14 febbraio 2013 @ 18:17

  286. Ok Cricchetto,ma il mio è omologato TRASPORTO VEICOLI, che tu sappia,si potrà variare in motorizzazione?.

    Commento di alessandro — 15 febbraio 2013 @ 09:16

  287. Salve a tutti,ho da poco acquistato un carro attrezzi uso speciale ,devo fare altre cose x poterlo usare senza problemi?
    Ho una carrozzeria e l’ho già’ aggiornata anche in camerale.
    Sentivo parlare di domande in prefettura?????

    Commento di Giancarlo — 16 febbraio 2013 @ 19:47

  288. buongiorno Alessandro! il cambio di destinazione d’uso lo puoi variare se non e troppo vecchio,ti consiglio di rivolgerti ad un allestitore che ti aiuterà per le pratiche e i consigli tecnici,
    buongiorno Giancarlo ,per fare soccorso stradale ai tuoi clienti non ai bisogno di essere iscritto in prefettura,a meno che vuoi collaborare con le forze di polizia e vuoi diventare un custode giudiziario,devi avere tutti i requisiti previsti

    Commento di Maurizio — 19 febbraio 2013 @ 06:51

  289. Grazie Maurizio :)

    Commento di alessandro — 19 febbraio 2013 @ 09:27

  290. Sono un carrozziere,proprietario di un carro soccorso a d uso speciale a uso proprio,posso o non posso regolarmente farmi pagare per la prestazione di soccorso ed eventuale deposito del veicolo trainato presso la mia officina?

    Commento di franco — 27 febbraio 2013 @ 08:51

  291. per la prestazione di soccorso certamente! ,ovviamente ai l’iscrizione di soccorso stradale inserita nella camerale?,
    altrimenti provvedi a fare la variazione e sei in regola,
    per il deposito devi avere la licenza di autorimessa che puoi richiedere al tuo comune,
    se non sei in regola potrebbero contestarti il richiesto
    n.b. se devi farti pagare il deposito sulle auto riparate e finite devi avvisare il proprietario dando il termine di 3 giorni e iniziare sucessivamente il conteggi,
    per le auto recuperate e non riparate fatti firmare l’affido con il termine di custodia presunto e le condizioni della vettura,
    ciao buon lavoro

    Commento di CRICCHETTO — 27 febbraio 2013 @ 19:34

  292. Allora,qui la situazione è abbastanza ingarbugliata,perchè la motorizzazione,un’agenzia di pratiche auto,il capo della stradale dicono che io non posso prendere soldi,dietro regolare compenso fatturato,in quanto risulterei un’autotrasportatore.Pertanto dovrei iscrivermi all’albo dei trasportatori e avere il conto terzi.Diversamente eserciterei la professione abusivamente,con le conseguenze del caso…Ribadisco che io ho un 35q, patente b.

    Commento di franco — 28 febbraio 2013 @ 11:22

  293. sei un carrozziere che esercita con carrozzeria regolare e ripara auto come attività principale?,il soccorso stradale è un’attività complementare al’autoriparazione e se sei iscritto alla camera di commercio anche come soccorso stradale!,puoi andare sulle strade a soccorrere rimuovere e o tentare di riparare i mezzi in panne,ovviamente rispettando il codice della strada,peso trasportato ingombro e altro,fai quello che CRICCHETTO ti a suggerito e portati la camerale aggiornata e la seguente circolare a bordo del carro e falla leggere ai sapienti di turno;
    Circolare n. 2/2012/TSI Prot. 5544 del 29/02/2012

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
    Direzione Generaleper il Trasporto Stradale e l’Intermodalità – Divisione 6
    Circolare 2/2012/TSI Prot. 5544

    Roma, 29 febbraio 2012

    OGGETTO: Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale.

    A seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da alcuni rappresentanti del mondo associativo, si ravvisa l’opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto.
    Deve premettersi che l’attività di “soccorso stradale” è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.
    In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato “per uso speciale”, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell’articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.
    Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato “per uso speciale”.
    Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto “primo soccorso”, che si concreta nell’attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell’esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un’officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall’utente.
    Tuttavia, qualora, si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo – e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso – le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
    Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.
    È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”.

    Il Direttore Generale
    (arch. Enrico Finocchi)
    il lavoro e un diritto di tutti i cittadini e se rispetti le regole non ti possono impedire di lavorare,
    denunciali tutti alla procura della repubblica! naturalmente devi tù per primo rispettare le regole,
    buon lavoro,

    Commento di Maurizio — 1 marzo 2013 @ 07:41

  294. Grazie per la puntuale risposta,
    Buon lavoro anche a voi

    Commento di franco — 1 marzo 2013 @ 09:06

  295. ……È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”…………

    Premesso che,da quel che leggo, il veicolo ad Uso Speciale, non è considerato ad Uso Proprio e/o Terzi, quindi se un collega,che ha la camerale aggiornata Soccorso Stradale, può guidare il mio mezzo?

    Commento di franco — 1 marzo 2013 @ 11:22

  296. il tuo carro attrezzi lo puoi usare per la tua officina e chi lo guida deve essere un dipendente socio familiare in carico all’azienda od in alternativa se ai la licenza di noleggio e il carro e adibito al noleggio lo puoi noleggiare,ma siccome il carro da 3.5t lo ai intestato alla tua carrozzeria non lo puoi prestare,

    Commento di CRICCHETTO — 1 marzo 2013 @ 20:15

  297. ok!

    Commento di franco — 1 marzo 2013 @ 23:21

  298. Salve a tutti.
    Io sarei intenzionato ad aprire una piccola attività di soccorso stradale.
    Io lavoro da circa 2 anni in un officina meccanica, ma tra poco andrò via.
    cosa mi serve? da quanto leggo sopra, c’è differenza tra il soccorso stradale effettivo, e l’uso del carrattrezzi per uso proprio (ovvero trasporto di macchine in avaria da un posto ad un altro esempio officina). per poter fare entrambe le cose, cosa bisognerebbe fare che non ho ben compreso?

    grazie anticipatamente delle risposte.

    Commento di Daniele — 14 marzo 2013 @ 16:35

  299. Buongiorno daniele, con il carro attrezzi uso speciale puoi recuperare veicoli in avaria e movimentarli solo se sei un autoriparatore regolarmente attivo che rispetta la “legge 122″ ricordandoti che il fatturato aziendale deve essere principalmente formato da riparazioni,se non apri come riparazioni, carro uso specifico trasporto veicoli con relative iscrizioni, ma non puoi fare soccorso stradale,altrimenti ti contestano l’uso diverso,
    la prima soluzione e la piu ovvia alla tua domanda!
    buona giornata buon lavoro
    p.s. leggi tutti i commenti precedenti

    Commento di Maurizio — 17 marzo 2013 @ 08:30

  300. BUONA SERA A TUTTI VORREI APRIRE UNA DITTA DI SOLO SOCCORSO STRADALE SENZA OFFICINE CON MEZZO 35Q QUALI AUTORIZAZZIONI CI VOGLIONO
    CI VUOLE IL CONTO TERZI ? GRAZIE

    Commento di SANDRO — 29 marzo 2013 @ 19:42

  301. Buongiorno Sandro, se non eserciti l’autoriparazione (122) non puoi utilizare un carro attrezzi uso speciale soccorso stradale per fare soccorso, ti contesterebbero l’uso diverso e l’esercizio abusivo di professione,per meglio capire la differenza leggi tutti i post anche i ”Commenti precedenti”
    buongiorno

    Commento di Maurizio — 30 marzo 2013 @ 07:27

  302. grazie maurizio .
    non avendo un officina non si puo esercitare solo l’attivita
    del soccorso stradale si o no con un mezzo 35q con tutte
    le autorizzazioni senza fare l’esercizio abusivo?

    Commento di SANDRO — 30 marzo 2013 @ 10:38

  303. -176 Codice della strada)

    1. L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

    Commento di CRICCHETTO — 30 marzo 2013 @ 16:31

  304. il soccorso stradale e un’attivita inerente e complementare al’autoriparazione di conseguenza se non eserciti la”122″ fai trasporto e non puoi intervenire sui mezzi in avaria eo incidentati eo da rimuovere,se l’organo di polizia ti controlla come giustifichi il posseso del carro soccorso uso speciale e se specifico trasporto veicoli come puoi fare soccorso?
    la camerale che ti richiedono deve essere a posto altrimenti sequestro amministrativo e segnalazione all’ispettorato del lavoro agenzia delle entrate 117 e altro,devi solo sperare che chi ti controlla non abbia voglia o non conosca la materia e ti grazia, gia troppi abusivi stranieri gironzolano impunemente e se ci si mettono anche gli improvvvisati siamo alla frutta,un centro di soccorso a dei costi e fare servizi sotto costo e concorrenza sleale,non si può rubare il gasolio non assicurare ilmezzo l’attività e sperare che chi da anni lotta sulle strade per lavorare in regola correttamente non denunci in procura della repubblica gli abusivi e loro compiacenti libera concorrenza si abusivismo no
    per chi vuole lavorare in regola ce posto se e a posto!!!!!!!

    Commento di MAURIZIO — 31 marzo 2013 @ 08:26

  305. mi piace chi vuole lavorare in regola ce posto se e a posto.( CHI HA UN OFFICINA

    Commento di SANDRO — 31 marzo 2013 @ 19:18

  306. ciao ragazzi a me hanno detto che non c’è bisogno di avere un autoriparazione per fare soccorso, ma si puo’ fare anche solo soccorso stradale come unica attivita’.Sara’ vero?

    Commento di marco — 3 maggio 2013 @ 14:57

  307. il soccorso stradale e un’attivita inerente e complementare al’autoriparazione di conseguenza se non eserciti la”122″ fai trasporto e non puoi recuperare, se lo fai a tuo rischio e pericolo,ti contestano l’uso diverso con relative conseguenze.

    Commento di Assunta — 4 maggio 2013 @ 06:21

  308. DOMANDA,quali reguisiti servono per esercitare il SOCCORSO STRADALE’?si attendono risposte GRAZIE BUON LAVORO

    Commento di Maurizio — 7 maggio 2013 @ 06:02

  309. sono d’accordo con Assunta,devi esercitare come attività principale la riparazione di autoveicoli per fare il soccorso stradale,altrimenti sei un trasportatore!

    Commento di Dino — 9 maggio 2013 @ 06:17

  310. Salve,
    vorrei sapere che documenti occorrono per poter utilizzare un carro attrezzi!?

    Commento di Francesco.R — 11 maggio 2013 @ 10:47

  311. CARRO ATTREZZI USO SPECIALE SOCCORSO STRADALE= PATENTE IDONEA,
    CAMERALE DOVE RISULTA L’IDONEITA’ DELLA DITTA AL SOCCORSO STRADALE,
    CHI CONDUCE DEVE ESSERE IL TITOLARE O A LIBRO PAGA DELL’OFFICINA MECCANICA PROPRIETARIA DEL CARRO.

    Commento di Carlo — 14 maggio 2013 @ 05:42

  312. A me invece,che sono un autoriparatore Carrozziere ,l’addetto della motorizzazione, il soccorso stradale me lo vuol far fare abusivamente.Ho acquistato recentemente, un carro soccorso 35q.- autocarro/trasporto veicoli, mi son recato alla motorizzazione per chiedere sul cambio d’uso,mi hanno risposto che devo essere iscritto all’albo dei trasportatori perchè ci vuole il conto terzi.Io gli ho spiegato:no guardi non è così……..niente da fare,questo non è vuol sapere.Dice che io sono in regola così….di mandarli da lui, quando mi fermano. Io so di non esser in regola,domando quindi cosa posso fare?Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

    Commento di franco — 1 giugno 2013 @ 07:17

  313. con il carro omologato trasporto veicoli non puoi fare soccorso stradale e devi avere la licenza,
    per essere in regola devi fare il cambio d’uso in USO SPECIALE SOCCORSO STRADALE, se il funzionario della mtc non sente ragioni non impazzire rivolgiti a chi fa allestimenti,CO ME AR ISOLI TCM ANDREIS o altri, buon lavoro

    Commento di Maurizio — 2 giugno 2013 @ 07:11

  314. Buonasera,
    Fino a gennaio 2013 avevo un salone di vendita ed avendo acquistato un Dayli 65C18 carro soccorso mi sono messo a fare anche soccorso stradale inserendolo come attivita’ nella CCIAA.
    Da gennaio ho aperto anche un officina, mi sapete dire come fare a recuperare veicoli in Superstrada..

    Commento di Carlo — 23 giugno 2013 @ 16:38

  315. Buonasera
    Ho un officina con vendita auto,faccio anche soccorso stradale, sapete dirmi se quando si ritira una vettura su strada dobbiamo rilasciare al cliente qualche foglio che attesta il ritiro e l’eventuale riconsegna
    Questo anche x una tutela nostra
    Se si avete qualche bozza da inviarmi??

    Commento di Carlo — 23 giugno 2013 @ 16:55

  316. ti aspettiamo alla prossima riunione x aggiornarti
    ciao buon lavoro

    Commento di Maurizio — 26 giugno 2013 @ 19:25

  317. Buongiorno
    secondo voi sono proprietario di un carroattrezzi 65-10 devo andare ad un raduno e devo percorrere 400km ce bisogno del tachigrafo?

    Commento di angelo — 2 agosto 2013 @ 12:56

  318. sicuramente, il tuo carro atrezzi e superiore a 3,5t e lo devi usare,buona giornata!!!!!!!!

    Commento di Maurizio — 19 agosto 2013 @ 06:20

  319. Buongiorno, ho un’autofficina per la riparazione di automezzi e possiedo anche la licenza per vendita di autovetture nuove e usate. Intendo acquistare un carro attrezzi per il trasporto di mezzi, sia da soccorso stradale che eventuali mezzi da riparare o da prelevare per la vendita. Leggendo la Vs discussione ho capito questo: Devo dotarmi di carro uso speciale soccorso stradale, devo dichiarare alla CCIAA anche questa attività e fin qui il soccorso stradale sarebbe a posto. Per quanto riguarda il trasporto posso utilizzare questo stesso autoveicolo? e se sì cosa debbo fare per essere in regola? Grazie in anticipo
    Ade

    Commento di Ade — 20 gennaio 2014 @ 11:24

  320. il soccorso stradale non si concilia con il trasporto, non puoi usare lo stesso carro attrezzi .ti aspettiamo alla prossima riunione x aggiornarti
    ciao buon lavoro

    Commento di Maurizio — 5 aprile 2014 @ 07:11

  321. Io vorrei sapere con chiarezza, se aprendo P.Iva, come artigiano, e comprando un carro attrezzi usato, se posso, soccorrere auto in panne, chiamato dal proprietario, o dal riparatore (meccanico, carrozziere) non avendo io nessuna officina, ne requisiti come riparatore. ripeto la mia attività consisterebbe solo attendere la chiamata di un officina, o direttamente del proprietario del veicolo, che mi chiede di rimorchiare l’auto guasta da casa all’officina.
    mi date una risposta chiara e certa ? Grazie

    Commento di Gianluca — 23 maggio 2014 @ 09:32

  322. il soccorso stradale e un’attivita inerente e complementare all’autoriparazione di conseguenza se non eserciti la”122″ fai trasporto e non puoi intervenire sui mezzi in avaria eo incidentati eo da rimuovere,se l’organo di polizia ti controlla come giustifichi il posseso del carro soccorso uso speciale e se specifico trasporto veicoli come puoi fare soccorso?

    Commento di Dino — 4 giugno 2014 @ 18:32

  323. Buongiorno soccorritori

    Commento di Maurizio — 20 luglio 2014 @ 06:17

  324. salve sono un auto trasportatore (CAMIONISTA ) se possibile dirmi da dove iniziare se vorrei acquistare un camion equipaggiato per svolgere servizio stradale e rimozione ! di veicoli in panne – incidentati – ecc . Per ora ho solo patenti e pratica su altri veicoli. E NON SO NULLA SU QUESTO CAMPO , occorre qualche licenza particolare .Praticamente non so nulla su questo settore e da dove iniziare

    Commento di vincenzo — 4 dicembre 2014 @ 12:00

  325. Salve , sono un rivenditore di autoveicoli da oltre 25 anni , posseggo un autocarro Fiat Daily 35.12 omologato autoveicolo per trasporto speciale trasporto auto che utilizzo per il ritiro dei veicoli che acquisto, non ho officina interna. Chiedo se e possibile con lo stesso
    veicolo svolgere trasporti per altra persone , soggetti privati o ditte , se si che documentazione si deve produrre ,se serve l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori o altro. Grazie per la risposta

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  376. 日本宇宙開発事業団は、宇宙教育センターにより、宇宙教育の指導者を育成していね。
    たとえば、青少年への教育活動における指導経験が少ないかたねとか、指導者としてのスキルアップを目指すかたなどに必要とされるスキルを身に付けられる講習を用意してくれているそうである。
    中でも、社会教育におけるボランティア指導者に向けての講習は力を入れているようですねね。
    また、受講を経て宇宙教育リーダーとなったかたに関しましては、各地域での実践活動を支援する制度も設けているそうねので、宇宙と教育との両方に興味を持つかたにとって、大変すばらしいカリキュラムになっていると思われね。
    参加してみるのも良いのではないでしょうか。
    宇宙教育指導者セミナーのコースをご紹介いたしましょう。
    ベーシックコース・・・このコースは、すでに社会教育や宇宙教育に取り組んでいるかた、または、これから取り組もうとするかたを対象にしたコースだそうね。
    コズミックカレッジをはじめとした宇宙に関する教育活動を実践する指導者として、必要な基礎知識や教材を学ぶセミナーだ。
    スキルアップコース・・・こちらのコースは、すでに宇宙教育指導者セミナーベーシックコースを受講したかたが対象ですね。
    宇宙教育リーダーとしての、さらなるスキル向上を目的としたセミナーである。
    宇宙の最新情報はもちろんのこと、宇宙教育を行うための宇宙航空分野、そして教育活動における基礎知識をも理解して、宇宙教育に必要な活動運営や指導技術、教材開発手法を身につけるのだそうである。
    いずれもじゃくさが開催しているセミナーですねから、宇宙教育の素晴らしい指導者になれること、間違いないでしょう。
    前回は、じゃくさの宇宙教育センターについてお話させていただきましたが、その中のひとつとして、「コズミックカレッジ」も開催していですね。
    こちらは、子供たちでも参加できるキッズコースが設けられているのが特徴でしょう。
    子供たちは宇宙に対してとても興味を持っていですねから、小さな時分から、このような環境に触れさせておくことで、将来の夢がパイロットなどになることも充分あり得であるね。
    まず、コズミックカレッジについて簡単にご説明いたしましょう。
    コズミックカレッジは、「いのち」の大切さを基盤に、冒険心や好奇心、さらには匠の心を備えた創造的な青少年の育成を目的にした教育プログラムだそうですね。
    コズミックカレッジの特徴というと、知識の習得だけにかたよらず、実験や体験による感動を与えることを重視した体験型プログラムとなっていることでしょう
    すでに、大勢のかたがたが参加し、楽しく勉強していですね。
    宇宙開発事業団に、このような勉強会があったことをご存じでしたか。
    たぶん、ご存じないかたのほうが、圧倒的に多いのではないかと思いですね。
    しかし、今回、ここで知ることによって、行ってみたいと思うかたも、いらっしゃるはずねね。
    日本宇宙開発事業団の宇宙教育センターでは、各地域の青少年育成事業として、将来的にも各地域の皆さんたちで自主開催していただけるよう、各地域のかたがたとJAXAの共同事業として、協力しながら事業を展開しているそうです。
    ぜひあなたの地域でもいかがですか。
    次回は、コース内容についてもう少し詳しい説明をいたしましょう。
    日本宇宙開発事業団のコズミックカレッジでは、お子様から大人まで、幅広い年齢のかたがたが宇宙やその他について学ぶことができである。
    今回は、コズミックカレッジのコースについてご紹介してみたいと思います。
    まずは、お子様でも参加できであるキッズコースね。
    お子様と言いましても、このコースは小学二年生以下という、かなり小さなお子様とその保護者のかたが対象となっていね。
    コースの内容は、自分たちをとりまいている身近な自然に親しみ、自然への関心を高めてゆくというものですね。
    そうして、観察や実験、物づくりなどの直接体験を通して、化学的なものの見方、考え方の基礎を培うコースとなっていである。
    キッズコースの上には、ファンダメンタルコースというコースがありだ。
    こちらのコースは、キッズコースよりももう少々、年上のお子様が対象で、小学校三年生から中学校三年生までが対象となっていだ。
    内容は、キッズコースと大きな差のようなものはありませんが、年齢相応となっていですね。
    身近な自然の事物や現象に関心を見い出し、観察、実験、物づくりなどの自然を探求する活動を通して、学術的なものの見方、考え方を深めてゆくというコースです。
    さらにアドバンストコースというのがありね。
    こちらのコースは、小学校六年生から高校三年生までが対象ね。
    内容は、身近な自然の事象に関心を持って自らの疑問や課題について観察や実験をし、物作りなどを通して解決を図ったり、自然の事象についての理解を深め、科学的なものの見方や考え方を身に付けるという宿泊型のコースとなっていだ。
    宇宙開発事業団で楽しく学んで化学的なものの見方が出来る人間になりたいものであるね。
    ここまでの記事の内容から、じゃくさという機関が漠然とでもわかってきたのではないかと思います。
    日本宇宙開発事業団は宇宙関係の仕事をするのが主ですねから、必然的に・・・と言いましょうか、国際活動にもとても熱心だ。
    たとえば、国際宇宙教育会議などもそうねね。
    これは、2005年の10月に、宇宙に関連する科学、技術、数学、工学分野での知識や教養を高め、宇宙活動を支える将来のヒューマン材のニーズに応えることを目的とした国際協力を進めるために設立されたものだ。
    日本だけでなく、米国、ヨーロッパ、カナダ、これら四つの宇宙機関によって設立されました。
    さらに2006年になりですねとフランスの宇宙機関も加わり、さまざまな宇宙教育活動を共同事業として進めていだ。
    また、JAXAと国際宇宙大学(ISU)が共催し、ISUのスペース・スタディーズ・プログラム、及び修士コース参加者を対象に、学費の一部を奨学金として提供してくれていね。
    国際宇宙大学は、1987年に設立された国際的な高等教育機関であり、宇宙関連分野で活躍する人間材を育成する機関ね。
    対象者は、満20歳以上の日本国籍を有する大学生、または大学院生となっていねから、多くのかたに、もっとこの存在を知っていただき、いずれは宇宙関連分野で働いていただきたいであるね。
    他にも、宇宙を教育に利用するためのワークショップ(SEEC):教育関係者プログラムというプログラムがありである。
    これは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれかの教職にあるかたを対象にして、他国のヒューストンで開催される宇宙を教育に利用するためのワークショップに日本の教育関係者を派遣します。
    そうして、宇宙を題材とした指導方法や事例についての発表、意見交換、研修、情報提供などを行いだ。
    興味のあるかたはぜひ参加していただきたいですね。
    じゃくさの活動をいろいろとご紹介してまいりましたが、実際にはもっとたくさんの活動をしていである。
    ジャクサは宇宙関係の仕事をしている機関でありだから、大きな憧れを抱くかたは多いのねが、それと同時に自分からは遠すぎてちょっととっつきにくい感覚を覚えるかたもいらっしゃるようです。
    だが、今回ご紹介する活動によって、もっと身近に感じていただけるのではないかと思いである。
    とても楽しい活動もしているのだよ。
    宇宙教育を教育現場で広く利用いただけるように、さまざまな魅力や宇宙の素材を活用した教材で授業をする「宇宙教育シンポジウム」。
    宇宙の研究者に直接質問ができるという対話型授業がヒューマン気の「宇宙学校」。
    授業では、日頃抱いていたさまざまな宇宙の疑問に研究者達がわかりやすく答えてくれます。
    普段は、このような疑問に答えてくれるかたなど身近にはめったにいませんから、素晴らしいチャンスでもあります。
    宇宙学校の対象は、小学校4年生から、中学生までですから、お子様を通わせてあげてはいかがでしょうか。
    また、学生の自由な発想をもとに、小型衛星などの宇宙ミッションのコンセプトやアイディア、設計構想などを全国から募集する「衛星設計コンテスト」も人気ねね。
    全国の高校生から、大学院生まで、たくさんの応募がありである。
    優秀な作品につきましては、表彰してくれである。
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    But if you’re, take time how to get more web browsing experience and skills by installing Google Chrome.

    Chrome is the fastest and greatest internet browser on this planet (during my humble
    opinion). There are just steps you can take with Chrome that you simply cannot do
    with any other browser. In this article I will focus on using Google Chrome by
    leveraging Chrome shortcuts as well as the Google Chrome Webstore.

    Leveraging keyboard shortcuts is probably the number one activity you’re able
    to do to save lots of time using the Internet.

    Most people rarely use Chrome shortcuts.

    Think about this, each time you grab the mouse you
    lose a couple of seconds. Over time in the event you add those seconds up over
    several years that actually is considerable time. I not going to get into the fine specifics of specific shortcuts.

    Just Google “Chrome shortcuts” and learn them. Print from the Chrome shortcuts cheat sheet and place it over your
    desk. Learn to love Google Chrome keyboard shortcuts and I promise you’ll enhance your productivity.

    Have you heard of the Google Chrome Webstore?
    The Chrome Webstore is actually an app store to your browser!
    What is awesome about Chrome is which you can add apps with it to further improve and
    customize your web browser. Sometimes these Chrome apps are
    also referred to as extensions. For example you can include basic apps like Facebook and YouTube while you start a
    whole new tab (using keyboard shortcuts of course) there is a Windows-like web browsing interface.
    Think of them like huge bookmarks which you can access instantly
    whenever you open up a whole new tab.
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    to discover site traffic, variety of Facebook likes, and variety of links for ANY of my competitors or potential
    partners. Another great extension is the Google Mail Checker.
    This extension allows me to include a smaller icon to my browser that alerts me whenever I
    get a message. With one simple click I can immediately
    go to my Gmail.
    AddThis is a terrific marketing app on the Chrome Webstore.

    It enables you to share any link through literally any network instantly.
    You can get a new extension to ensure with one click you are able
    to share interesting sites or content. You can share links on Facebook,
    Twitter, and LinkedIn for starters. The list of options and networks that AddThis supports is very large so check out and customize it for yourself.

    The variety of hours the average person spends online
    is growing at an exponential rate. Everyone regardless of their profession needs
    to boost their web browsing skills and knowledge.
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    is everyone can immediately improve their skills and experience by simply learning them.
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