Assi – Il blog sul soccorso stradale

22 ottobre 2016

Alienazione straordinaria con liquidazione vessatoria dei compensi di custodia per veicoli sottoposti a sequestro penale:

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 17:27

se ne occuperà la Corte Costituzionale

Avevamo ragione! La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 18520 del settembre scorso, aderisce alla nostra tesi, così come accolta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2013 (di cui abbiamo patrocinato e seguito il giudizio) e ritiene che le normative “gemelle”, contenute nelle leggi Finanziarie per il 2004 (famigerato art. 38 in ambito all’alienazione straordinaria dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo con compensi retroattivi forfettari per i custodi) e per l’anno 2005 (alienazione straordinaria dei veicoli sottoposti a sequestro penale con compensi retroattivi forfettari per i custodi) siano affette dalla medesima malattia e dunque da simili vizi di incostituzionalità.
Dunque la Corte Costituzionale viene chiamata nuovamente ad occuparsi delle norme complementari gravemente vessatorie nei confronti dei custodi; auspichiamo quindi che venga presto dichiarata l’incostituzionalità delle disposizioni di cui alla L. 311/2004 art 1 commi 213 e segg.

Invitiamo ogni associato ed ogni custode a non demordere e, in relazione alle varie liquidazioni delle Commissioni straordinarie istituite presso le Prefetture ed a quelle istituite presso i Tribunali, a porre in essere, anche nostro tramite, ogni necessario atto interruttivo della prescrizione ed a presentare gli atti impeditivi della decadenza.

ASSI

15 gennaio 2016

sentenza favorevole: SOCCORSO STRADALE IN AUTOSTRADA

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 18:15

ennesimo giudizio favorevole;
- il 16 Marzo 2004 da un altro Giudice di Pace di Lodi, con la sentenza n.256/04, R.G. 1033/03 ha totalmente condiviso la tesi del difensore in cui, per un caso di intervento in una piazzola di sosta adiacente alla corsia di emergenza ha sentenziato: “La fattispecie dedotta nel ricorso e in fatto, non contestata in modo convincente appare a questo Giudice non rientrante nell’applicazione dell’art.175 CdS il quale richiama l’art.159 e quindi gli art. 157 e 158 CdS. Il xxxxxxxxxx esercita professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, come da certificazione prodotta, e pertanto resta escluso che l’intervento, oggetto di accertamento, abbia costituito ostacolo e pregiudizio per la sicurezza stradale. Poiché il caso in esame non è vietato e sanzionabile dalla legge, Questo Giudice dichiara illegittimo il procedimento sanzionatorio.”

18 novembre 2015

sentenza favorevole: SOCCORSO STRADALE IN AUTOSTRADA

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 19:17

- il 16 Marzo 2004 il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 4474/2004 N.G. 46244/03 Rep. N. 0/04 a seguito opposizione ordinanza ingiunzione della Prefettura di Milano(soccorso in autostrada ad un cliente rimasto in panne in una posizione ininfluente al traffico) ha così sentenziato:
“I motivi dedotti nell’opposizione sono fondati e pertanto il ricorso deve essere accolto.
La fattispecie dedotta nel ricorso e, in fatto, non contestata, non rientra nel campo di applicazione dell’art.175 CdS, il quale richiama l’art. 159 e quindi gli artt. 157, 158 CdS.
Vi è da precisare che, la CARROZZERIA XXXXXXXXXXX esercita professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, come ha ammesso il teste escusso Sign.XXXXX XXXXX, e quindi resta escluso che l’intervento della stessa, oggetto dell’accertamento, possa aver costituito ostacolo o pregiudizio per la sicurezza stradale.
Conseguentemente, poiché il caso in esame non è previsto espressamente dalla legge come vietato e sanzionabile, deve dichiararsi illegittimo il procedimento sanzionatorio.”

22 settembre 2015

incontro soccorso stradale

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 07:06

Buongiorno, si organizza a Roma( ostia) un incontro che come tema dibatte il soccorso stradale servizio pubblico essenziale !!
Si possono portare tutti i vari argomenti inerenti. ( lamentele comprese)
Mobilita e diritti individuali o collettivi?
Regole in un libero mercato?
Tariffe minime e reperibilità
Sicurezza e professionalità
Attrezzature e sicurezza
Sicurezza ?chi la paga?
Onorabilità! E tutto quello che e soccorso

10 maggio 2015

IL SOCCORRITORE STRADALE: “QUALE FUTURO ?”

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 17:05

INCONTRO SOCCORRITORI STRADALI
Bologna 24 Maggio 2015 Fiera Autopromotec- Padiglione 15 stand F05 (Saletta Exxon Mobil)
E’ nostra convinzione che l’insieme delle leggi operanti contengano tutti gli elementi necessari a regolamentare in modo adeguato le attività di assistenza e soccorso stradale agli automobilisti, tuttavia è indubbio che ci sia la necessità di dare una interpretazione organica e più definita della materia specifica.
Per queste ragioni, dopo una approfondita analisi dell’attività di soccorso stradale, riteniamo di poter soffermare la nostra attenzione sulle seguenti tematiche :
a) Rivedere le definizioni delle varie attività svolte: Soccorso stradale, soccorso automobilistico, rimozione.
b) Riconsiderare, ove possibile, le modalità di chiamata e di autorizzazione al soccorso dagli Enti proprietari delle strade.
c) Regolamentare il soccorso stradale in autostrada ai veicoli incidentati o in avaria:
d) Valutazione e corretta applicazione delle tariffe di soccorso stradale, recupero e custodia. e) Proposta del progetto di Confartigianato Autoriparatori “Raggruppamento Nazionale soccorritori stradali” con numero verde dedicato : 800.180748.
f) Varie ed eventuali.
Vi aspettiamo numerosi!!!!
Relatori: Domenico Goi e Ruggero Scagnetti

Caro Soccorritore,
in occasione della manifestazione fieristica dell’Autopromotec a Bologna abbiamo organizzato un incontro tra soccorritori stradali per discutere dei problemi che ogni giorno ciascuno di noi incontra sulla propria strada.
L’invito è aperto a tutti indistintamente e per accedere alla Fiera di Bologna il giorno 24 Maggio 2015, per chi lo volesse in modo gratuito, è sufficiente inviare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
comear@comear.it dallagata@omarsspa.it commerciale@isoli.it
per poi ottenere il biglietto di entrata direttamente dalla società organizzatrice oppure cliccando questo Link

http://www.autopromotec.com/…/ticketing-online-per-visita…/…

che permette ad ognuno di crearsi e stamparsi il proprio biglietto omaggio con il proprio nome .
Ad ogni e-mail verrà corrisposto un biglietto gratuito.
Gli espositori qui sopra, durante la pausa dei lavori, sono lieti di ospitarci nei loro stands per mostrare le novità nel campo del soccorso stradale e per offrirci, perché no, un boccale di ……con stuzzichini e altro ancora.
Per coloro che volessero pernottare a Bologna la notte del 23 Maggio, non conoscendo i loro programmi non ci è stato possibile fare convenzioni con gli Hotel in loco. Ci sembra accessibile, stante la vicinanza con la Fiera l’HOTEL HOLIDAY INN ESPRESS BOLOGNA di cui troverete ogni riferimento in internet. Se è di Vs. gradimento, è bene prenotare per tempo stante la carenza di camere in occasione dell’evento. Si può concordare eventuale sconto sapendo in anticipo il numero di camere che si possono occupare.
In allegato Vi trasmettiamo i temi di discussione posti all’ordine del giorno e su cui intendiamo sviluppare un proficuo dibattito con conseguenti proposte per il nostro futuro. Vi inoltriamo inoltre il programma della Confartigianato in favore degli autoriparatori durante il periodo della fiera.
Sono gradite proposte concrete e attuabili.

Per i Soccorritori Per la Confartigianato
Goi Domenico Ruggero Scagnetti

SCHEDA CONOSCITIVA PARTECIPANTE

Il Sottoscritto________________________________________titolare/legale

Rappresentante dell’impresa_____________________________________________

Via_______________________________________________n______CAP_____

Città____________________________________________________Prov._______

e-mail______________________________________

Tel_________________________Fax________________Cell._________________

Servizio per mezzi leggeri mezzi pesanti

Associato a Confartigianato SI NO Altro________________Prov.____________

Data _____________ Firma_____________________________________

Autopromotec 2015 – Visitatori – Ticket online

Promotec S.r.l. Via Emilia 41/b – 40011 Anzola Emilia (BO) – Italia Tel. 051 6424000Fax 051 733008 | 051 731886E-mail: info@autopromotec.itP.IVA 00536491202

autopromotec.com|Di D-sign.it

30 aprile 2015

Esenzione dall’imposta della pubblicità sugli autoveicoli

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 18:31

Esenzione dall’imposta della pubblicità sugli autoveicoli
Circ. n. 2/DPF: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noti i chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla pubblicità effettuata sui veicoli. Modifiche al Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.
L’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, ha introdotto significative modificazioni all’art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione è intervenuta attraverso l’inserimento nel comma 1 dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si dispone che “L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”.
Per comprendere l’esatta portata della norma è opportuno rammentare che l’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3 “la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai trasporti per suo conto” individuando il soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che “Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce, innanzitutto, ad escludere l’esistenza di un contrasto tra il dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarietà. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l’esenzione dall’imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all’impresa che effettua l’attività di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4.
Più in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certa l’esenzione dall’imposta delle suddette indicazioni senza vincolo di superficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuano trasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo di applicazione del comma 4.
La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le menzionate indicazioni, che è invece ragionevole che permanga nel comma 4, vale a dire in una norma che è strutturalmente destinata a trovare applicazione in situazioni in cui l’indicazione dei segni distintivi dell’impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati.
Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:
– indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
– indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.
Nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti padroncini, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l’esenzione opera relativamente all’indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell’ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l’esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l’esenzione si realizza altresì relativamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l’ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.
Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorre esaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.
Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l’attività di autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo si precisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega il singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimento dell’attività di autotrasporto, comporta che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e dell’indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo, sebbene quest’ultimo sia di proprietà individuale.
Altra problematica attiene all’indirizzo dell’impresa, se cioè in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto a quella tradizionale che individua la strada e la località ove è situata l’impresa.
Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozione di indirizzo, soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, ha subìto nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi, essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all’esatta identificazione dell’impresa e che, oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto pubblicitario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Infine, è opportuno sottolineare che tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall’imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell’impresa che effettua l’attività di trasporto. E’ bene precisare, infatti, che l’esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell’ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell’impresa.
Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1 dell’art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, è intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attuale formulazione comporta pertanto che le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 13, comma 4-bis, e dell’art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate dallo Stato a ciascun comune.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Giorgio TINO)
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 507/1993, sono esenti dall’imposta targhe e insegne individuanti sedi di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, nonché quelle da esporre obbligatoriamente per legge o in base a regolamenti. Infine, fino al 2001, la tassa non era dovuta per le targhe con superficie inferiore ai 300 cm quadrati. Tale limite è stato innalzato dalla Finanziaria 2002 a 5 metri quadrati.
Normativa e prassi
Non paga imposta la pubblicità sui veicoli
L’esenzione riguarda non solo i mezzi di proprietà della ditta ma anche quelli che sono stati presi a noleggio o in leasing

L’imposta non è dovuta quando:
•riporta esclusivamente il marchio, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa;
•è apposta non più di due volte;
•ciascuna iscrizione non supera la superficie di mezzo metro quadrato.
Per indirizzo può intendersi anche l’indicazione del numero telefonico e della casella di posta
elettronica o del sito internet. L’esenzione per si accorda quando si verificano contemporaneamente
queste tre condizioni, il venir meno di una sola di esse fa scattare l’imponibilità.

L’articolo 13 del Dlgs n. 507/93 disciplina la pubblicità effettuata con i veicoli: l’imposta è dovuta “per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto”.
L’articolo 5-bis della legge n. 16/2002, di conversione del decreto legge n. 452/2001, ha aggiunto al suddetto articolo 13 il comma 4-bis: “l’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”.

Premesso il descritto quadro normativo, la nota di prassi in commento (risoluzione n. 2/Dpf del 26 maggio 2004) ha inteso fornire chiarimenti ulteriori in merito al campo di applicazione della esenzione di cui al già citato comma 4-bis.
Sulla questione in esame, peraltro, il dipartimento delle Politiche fiscali già si era espresso con la circolare n. 2/Dpf del 18 aprile 2002, spiegando che l’esenzione in parola si estendeva fino a ricomprendere, oltre che i soggetti svolgenti attività prevalente di produzione di beni e servizi, e solo in via sussidiaria e strumentale quella di trasporto degli stessi, anche quelli esercenti il trasporto per conto terzi, originariamente non ricompresi nella primigenia formulazione del menzionato articolo 13.

Ad avviso del dipartimento appare, pertanto, evidente l’intento del legislatore di ampliare la portata operativa dell’esenzione dall’imposta, circoscrivendone e limitandone gli effetti alla indicazione della ditta e all’indirizzo della stessa. Nell’ambito della norma agevolativa sono attratte sia le imprese di autotrasporto, che svolgono detta attività per conto terzi con mezzi propri, sia le imprese che esercitano il trasporto in chiave meramente accessoria rispetto all’oggetto della propria attività consistente nella produzione di beni e servizi, utilizzando l’indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo su mezzi a esse appartenenti. Non solo: l’esenzione può finanche riguardare, oltre che l’indicazione della ditta e dell’indirizzo, anche il marchio della stessa, purché esso consenta l’identificazione dell’impresa stessa.

Ma la risoluzione in esame va oltre. Essa, infatti, precisa che l’esenzione può legittimamente applicarsi non solo a quei mezzi di proprietà delle imprese, ma anche a quei veicoli detenuti da esse senza il vincolo della proprietà, ad esempio rientranti nella loro disponibilità per effetto di un contratto di noleggio o di leasing.
D’altronde, lo stesso dato testuale del comma 4-bis dell’articolo 13 della legge n. 507/93 non opera alcuna discriminazione in merito alla diversa titolarità giuridica dei veicoli, atteso che l’esenzione, a mente della citata norma, investe tutti i beni “utilizzati” per il trasporto che effettuano la pubblicità. Per avvalorare tale opinione, il dipartimento richiama il terzo comma dell’articolo 13, che annovera, fra i beni che beneficiano dell’esenzione di cui al successivo comma 4, sia i beni di proprietà dell’impresa, sia i beni che sono “adibiti ai trasporti per suo conto”.

Una ulteriore problematica esaminata dalla risoluzione n. 2 dello scorso 26 maggio riguarda l’impossibilità di applicare l’esenzione in parola nei comuni che, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, hanno optato per l’applicazione del canone di installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Il dicastero argomenta il proprio diniego a eventuali ipotesi favorevoli all’estensione dell’esenzione anche quando si è in presenza del canone, sottolineando che l’agevolazione esaurisce e limita la portata dei suoi effetti esclusivamente nell’ambito della legge n. 507/93, che disciplina l’imposta di pubblicità, essendo il canone estraneo a detta normativa, dal momento che risulta regolato dall’articolo 62 del Dlgs n. 446/97.

A tal proposito, e a sostegno della propria tesi, il dipartimento soggiunge che la fattispecie rappresentata dai veicoli non rientra nell’oggetto impositivo del canone, atteso che quest’ultimo attiene a tutte quelle iniziative pubblicitarie che sono suscettibili di incidere sull’arredo urbano e sull’ambiente. Nel caso di specie, i veicoli, non costituendo mezzi pubblicitari aventi le sopra descritte caratteristiche, definite normativamente dal Dlgs 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr 16.12.1992, n. 495), non possono essere conseguentemente sottoposti all’assolvimento del canone.

21 febbraio 2015

trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 14:58

Circolare n. 68/2011 – chiarimenti circa il soggetto che deve effettuare il trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, nel caso in cui il bene venga preso in custodia entro 10 gg.
Oggetto: Trasporto e affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – Chiarimenti.
Sono pervenuti alcuni quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito di sequestro di veicolo e di affidamento al custode-acquirente, il proprietario del veicolo o altri soggetti indicati nell’art. 196 CdS, intendano assumersi la custodia entro i 10 giorni dalla notifica dell’avviso previsto dall’art.213/2- quater.
Più precisamente, si chiede di conoscere se, per il trasporto nel luogo indicato dal proprietario/custode quest’ultimo debba necessariamente avvalersi del servizio offerto dal custode-acquirente oppure se possa rivolgersi ad altro operatore specializzato di fiducia.
Occorre intanto ricordare che l’assunzione della custodia per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del medesimo il quale è libero di scegliere un carro attrezzi di fiducia.
L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.
L’affidamento del veicolo andrà invece effettuato direttamente al custode-acquirente da parte degli organi di polizia soltanto se l’avente diritto:
- è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fìsica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
L’affidamento del veicolo al custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo affidato al custode-acquirente intenda assumerne la custodia entro i 10 giorni previsti dall’art. 213/2-quater appare logico ritenere che il trasporto debba avvenire, anche in questo caso, a spese e cura del custode/proprietario il quale potrà rivolgersi ad un operatore di fiducia.
Attesa la delicatezza della predetta procedura, in ordine agli eventuali danni che potrebbe subire il veicolo in questione durante le varie fasi ( carico/scarico del veicolo, ecc.) è utile sottolineare l’importanza della descrizione dello stato del veicolo (attraverso una corretta compilazione della scheda “H”), nonché della documentazione fotografica da prodursi a cura del custode-acquirente, che dovrà essere il più accurata possibile, oltre che tempestiva.
Si suggerisce, infine, l’utilizzo delle note durante l’inserimento dei dati del sequestro, per segnalare dettagli utili alla descrizione dello stato del veicolo.

18 febbraio 2015

cliente fermo in autostrada con l’auto in panne

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 20:02

Un soccorritore stradale non autorizzato invia una domanda alla Associazione Assisoccorso di questo tipo.
Domanda:
Su richiesta di un mio cliente fermo in autostrada con l’auto in panne, posso intervenire col mio carro attrezzi pur non essendo autorizzato? Se intervenissi, a quali sanzioni incorro ?. E’ vero che c’è il ritiro della patente?
L’Esperto risponde.
L’art.175 comma 12 del CdS così recita: Il soccorso stradale e la rimozione veicoli sono consentiti agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario.
Si è aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche alcuni Giudici di Pace a cui è stata sottoposta la questione, sulla definizione di soccorso stradale e/o soccorso automobilistico.
Mentre per soccorso stradale si intende l’intervento in sicurezza finalizzato alla liberazione della strada da un ostacolo da rimuovere il più breve tempo possibile , il soccorso automobilistico è l’operazione eseguita ai fini della riparazione di un veicolo in posizione da non creare ostacolo o pericolo alla circolazione.
Si ritiene pertanto, ed è dello stesso parere il Giudice di Pace di Alessandria che ha accolto il ricorso di un soccorritore che è intervenuto a soccorrere un proprio cliente con l’auto in panne fermo in autostrada in una piazzola di sosta, che non sempre è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario.
Non vi è alcun ritiro di patente ma solo una sanzione di circa 40 Euro con una penalizzazione di due punti sulla patente del soccorritore.
Non è prevista alcuna sanzione od altro per il conducente del veicolo in panne.
Per opportuna conoscenza la Sentenza. e non è l’unica. la si troverà sul sito Assisoccorso
Se intendi seguirci sul sito, a breve ne pubblicheremo delle altre da noi patrocinate ottenute in varie parti d’Italia dove coraggiosi soccorritori sono intervenuti a soccorrere il proprio cliente contrastando il monopolio tuttora presente in autostrada.
1. SENT. N. 1209/06- R.G. n. 19/C/05- Cron. N. 5489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Alessandria avv. Paolo G. Olezza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
XXXXXXXXX residente in xxxxxxx, domiciliato in Alessandria via G. Plana, 49 presso lo studio dell’Avv. F. Giusta che lo rappresenta e difende per delega agli atti
OPPONENTE
CONTRO
PREFETTO DI ALESSANDRIA RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art.22 L. 689/81
Conclusioni di parte opponente:”accoglimento del ricorso”
Conclusioni di parte opposta: “rigetto del ricorso”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio il Sign. XXXXXXXXX XXXXXXXX conveniva in giudizio il Prefetto di Alessandria per sentire annullare l’ordinanza-ingiunzione n. 229/2005 Area IV Dep. Del 19/09/2005 avente ad oggetto la violazione dell’art 175CdS c.12°.
All’udienza del 28/09/2006 è presente l’opponente, per il Prefetto di Alessandria nessuno è presente.
Il Giudice di Pace, sentita la parte presente e raccolte le conclusioni pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione basata su una serie articolata di motivi, appare fondata e merita accoglimento.
Ritenute assorbite tutte le doglianze in quella in cui all’accoglimento, va preliminarmente evidenziato che la contestazione sollevata a norma dell’art.175 cds c.12° pone la competenza esclusiva del soccorso e rimozione dei veicoli sull’autostrada in capo agli enti e alle imprese a ciò autorizzate.
E’ evidente che tale norma è dettata a fini di sicurezza e quindi è riferibile al soccorso da interpretarsi nella sua massima estensione, dalla rimozione al traino effettuato sulla sede autostradale.
Ne discende l’esclusione del “soccorso stradale in autostrada” se effettuato sulle pertinenze autostradali che non comportino pericolo per la viabilità, ove sia comunque “consentita la sosta” (v. lett.c, Direttiva 24/05/1999 n. 4956/26/Gab. Del Min. Lav. Pubblici).
Dagli atti è emerso pacificamente che il soccorso “de quo” di tipo automobilistico (carico e trasporto dell’autovettura in avaria) è avvenuto proprio in una piazzola di sosta autostradale al riparo da ogni pericolo.
Su questa base probatoria è ragionevole ritenere che non vi siano prove sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente per la violazione contestata.
Conseguentemente il ricorso va accolto.
Per giusti motivi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l’art.23 Legge 689/81
Accoglie il ricorso proposto da XXXXXXX XXXXXXX nei confronti della Prefettura di Alessandria e per l’effetto annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 229/2005 Area IV Dep. N.S. delli 19/09/2005.
Spese compensate.
Alessandria, li 28/09/2006
IL Giudice di Pace
Avv. Paolo G. Olezza
Commento di gancio — 14 dicembre 2014 @ 15:06
2.

-il 14 novembre 2000 dal Giudice di Pace di Verolanuova, con la sentenza n.55/00 R.G. n. 252/00 Rep. N.192/00, che, in conseguenza di un fatto analogo occorso ad una ditta autorizzata ai sensi della legge 122/’92, ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente contro il precedente provvedimento prefettizio di ordinanza-ingiunzione n. 464/00/seq. del 23.05.2000 sostenendo che “ l’autorizzazione prevista dall’art.175 CdS, è necessaria solo ove prevista ( soccorso stradale e rimozione veicoli), mai ove non prevista e cioè per le attività che sono dirette esclusivamente all’interesse dell’automobilista rimasto in panne( soccorso automobilistico)”. La medesima Autorità giudicante ha altresì evidenziato che l’idoneità tecnica a cui parametrare la capacità professionale della società intervenuta a prestare assistenza è costituita dall’autorizzazione all’esercizio delle attività di autoriparazione ex Legge 5.2.1992 n.122;
Commento di gancio — 1 gennaio 2015 @ 16:24
3.
COMPORTAMENTO PER IL SOCCORRITORE IN CASO DI INFRAZIONE ALL’ART.175 CdS
Se, durante un soccorso stradale in autostrada effettuato senza autorizzazione la polizia intervenuta ordina al soccorritore di cessare l’attività o meglio di abbandonare o scaricare il veicolo, si deve invitare l’agente a scrivere sul verbale di infrazione i motivi del suo comportamento e la norma che lo prevede.
Se l’agente si oppone, allora potete proseguire nella vostra azione di recupero del veicolo.
Infatti, alla violazione dell’art.175 comma 12 e 16 non vi è alcuna conseguente sanzione accessoria. E’ sufficiente leggere l’art.212 del CdS per comprendere che solo: nell’ipotesi in cui le norme del codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, e quindi ha titolo perché si ottemperi.
A questo punto si deve invitare l’agente a verificare il”prontuario” delle infrazioni e solo se queste lo prevedono, allora è giusto obbedire alla cessazione dell’effettuazione del soccorso.
Inoltre, sempre per infrazione dell’art.175 comma 12 non è prevista nemmeno il ritiro della patente o il sequestro del mezzo, mentre l’automobilista non subisce alcunché.
L’agente, se vuole, deve limitarsi alla compilazione del verbale di infrazione senza” minacce “di alcun genere od altro, recependo inoltre le dichiarazioni del trasgressore, ossia del soccorritore.
Commento di gancio — 2 gennaio 2015 @ 19:01
4.
A Proposito di soccorso stradale e soccorso automobilistico in Autostrada senza autorizzazione riportiamo alcuni giudizi favorevoli espressi:
- il 16 gennaio 2002 il Giudice di Pace di Desio(MI), con la sentenza n. 45/02, R.G. 1181/01 ha avuto occasione di affermare che 1) la “ … fattispecie dedotta nel ricorso…( n.d.r. violazione ex art.175/12 CdS perché alla guida del veicolo indicato esercitava l’attività di rimozione sull’autostrada sprovvista della prescritta autorizzazione dell’ente proprietario) appare a questo giudice che non rientri nel campo di applicazione dell’art.175 Cds, il quale richiama l’art.159 e quindi gli art.157, 158 Cds…2) la ricorrente (società omologa alla Ditta ……………………..) “ esercitava professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, resta pertanto escluso che l’intervento della stessa, oggetto dell’accertamento, possa aver costituito ostacolo o pregiudizio per la sicurezza stradale” e che 3)”..…il caso in esame non è previsto espressamente dalla legge come vietato e sanzionabile…”
Commento di gancio — 7 gennaio 2015 @ 19:29
5.
soccorso stradale e soccorso automobilistico in Autostrada senza autorizzazione; riportiamo l’ennesimo giudizio favorevole pervenutoci,
il 14 maggio 2002 dal Giudice di Pace di Lodi, con la sentenza n.247/03, R.G. 1333/2001 ha totalmente condiviso la tesi del difensore in cui, per un caso di intervento in area di servizio autostradale: “ Trattandosi nel caso di specie di soccorso automobilistico e non di soccorso stradale, non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art.175 del C.d.S., necessaria invece per le attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli, per le attività cioè poste in essere a tutela della sicurezza della circolazione……Infatti, l’attività di soccorso automobilistico consiste e si esplica nell’intervento urgente in ausilio di automobili e di automobilisti fermi sulla strada in modo da non intralciare e creare pericolo alla circolazione stradale.”
-il 16 Febbraio 2003 il Giudice di Pace di Mestre,in un caso analogo al ricorrente, con la sentenza n 600/03-R.G.n. 1356/02-Cron.2935. ha totalmente condiviso la tesi del difensore cosi esprimendosi:
“ (omissis) La questione principale verte su due aspetti: la legittimità dell’accertamento dell’infrazione, effettuato su semplice segnalazione degli addetti del concessionario dell’autostrada e la liceità o meno del comportamento del Sign. XXXXX, alla luce delle vigenti disposizioni.(omissis)
Sul secondo aspetto, è del tutto evidente come il verbale contiene genericamente l’indicazione che il XXXXX effettuava un intervento di soccorso all’autovettura Opel, senza nessun altra specificazione circa il tipo di intervento effettuato, se cioè con rimozione o meno del veicolo, su quale area del tratto autostradale ( piazzola di sosta o corsia d’emergenza) ecc. tutti elementi questi che si ritengono necessari per l’esatta individuazione della fattispecie alla luce della disposizione che si è ritenuta violata.
Si ritiene pertanto sufficiente quanto detto per accogliere le doglianze del ricorrente, pur tralasciando le altre questioni di legittimità sollevate dal medesimo, di non minore rilevanza.”

5 gennaio 2015

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 11:35

A9, fermo sulla corsia di emergenza
Arriva il carro attrezzi e lo investe
Poteva finire tragicamente l’incidente accaduto ieri in autostrada dove un uomo di 37 anni, fermo sulla corsia di emergenza dopo avere forato una gomma, è stato investito dal carro attrezzi poco prima dell’uscita di Fino Mornasco
Una domenica davvero sfortunata, non la scorderà facilmente il 37enne che – suo malgrado – ne è stato protagonista.
Intorno alle 17 l’uomo si ferma con le quattro frecce lampeggianti sulla corsia di emergenza dell’autostrada A9, poco prima dell’uscita di Fino Mornasco, perché si accorge di aver bucato.
Accosta, scende dall’auto e vede la gomma a terra, quindi chiama i soccorsi. Arriva in pochi minuti il carro attrezzi ed è in quel momento che al primo colpo di sfortuna se ne aggiunge un altro, ben più grave. Mentre sta facendo manovra, infatti, il conducente del carro attrezzi urta inavvertitamente il proprietario dell’auto, che stava assistendo alle operazioni.
A quel punto è stata chiamata l’ambulanza e i sanitari hanno prestato le prime cure al 37enne. In seguito all’urto avrebbe rimediato fratture agli arti inferiori, è stato subito trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Sul posto anche la polizia stradale per effettuare i rilievi e accertare con esattezza la dinamica dell’incidente.
dal quotidiano La Provincia di Como
sconcertante; serve più sicurezza. le distrazioni sono fatali!

La Provincia di Como

4 gennaio 2015

Comunicato stampa : ASSI; vertenza centri delegati & A.C.I

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 12:37

Comunicato stampa :
ASSI; ASSOCIAZIONE. SOCCORSI. STRADALI. ITALIANI.
OGGETTO; soccorso stradale soccorso automobilistico
VERTENZA centri delegati A.C.I. accordo quadro ;
Siamo venuti a conoscenza che alcune ditte di soccorso stradale marchiate ACI non hanno inteso sottoscrivere il nuovo contratto che li legherebbe alla società ACI GLOBAL perchè troppo penalizzante per le loro aziende.
Riteniamo che il dovere di tutti i soccorritori, al di là della casacca indossata ,sia di offrire il loro sostegno a quei colleghi che hanno sempre agito con onestà rispettando il rapporto economico con la parte datoriale, mentre deploriamo il comportamento dei soccorritori bianchi, rossi o verdi senza scrupoli che hanno abusato della loro posizione privilegiata per sciacallare il povero utente.
Siamo convinti che non è in gioco il futuro di una società ma è l’occasione per definire una vola per tutte il rapporto tra le società padroni delle tessere e i centri periferici fino a oggi troppo sbilanciato da una sola parte.
Invitiamo i portatori di distintivi concorrenziali di non invadere il campo fino ad oggi precluso anche se la logica del mercato ci induce a pronunciare la fatidica frase “ Mors tua, vita mea”.
Ci rendiamo disponibili fin d’ora ad offrire il nostro contributo non solo di idee ma anche di progetti per il futuro di aziende che vogliono combattere con armi alla pari di quelle società che fino ad oggi hanno potuto sopravvivere senza arte ne parte.
STAFF; ASSI, ASSOCIAZIONE. SOCCORSI. STRADALI. ITALIANI.

Articoli precedenti »

Funziona con WordPress