Assi – Il blog sul soccorso stradale

21 febbraio 2015

trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 14:58

Circolare n. 68/2011 – chiarimenti circa il soggetto che deve effettuare il trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, nel caso in cui il bene venga preso in custodia entro 10 gg.
Oggetto: Trasporto e affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – Chiarimenti.
Sono pervenuti alcuni quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito di sequestro di veicolo e di affidamento al custode-acquirente, il proprietario del veicolo o altri soggetti indicati nell’art. 196 CdS, intendano assumersi la custodia entro i 10 giorni dalla notifica dell’avviso previsto dall’art.213/2- quater.
Più precisamente, si chiede di conoscere se, per il trasporto nel luogo indicato dal proprietario/custode quest’ultimo debba necessariamente avvalersi del servizio offerto dal custode-acquirente oppure se possa rivolgersi ad altro operatore specializzato di fiducia.
Occorre intanto ricordare che l’assunzione della custodia per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del medesimo il quale è libero di scegliere un carro attrezzi di fiducia.
L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.
L’affidamento del veicolo andrà invece effettuato direttamente al custode-acquirente da parte degli organi di polizia soltanto se l’avente diritto:
- è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fìsica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
L’affidamento del veicolo al custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo affidato al custode-acquirente intenda assumerne la custodia entro i 10 giorni previsti dall’art. 213/2-quater appare logico ritenere che il trasporto debba avvenire, anche in questo caso, a spese e cura del custode/proprietario il quale potrà rivolgersi ad un operatore di fiducia.
Attesa la delicatezza della predetta procedura, in ordine agli eventuali danni che potrebbe subire il veicolo in questione durante le varie fasi ( carico/scarico del veicolo, ecc.) è utile sottolineare l’importanza della descrizione dello stato del veicolo (attraverso una corretta compilazione della scheda “H”), nonché della documentazione fotografica da prodursi a cura del custode-acquirente, che dovrà essere il più accurata possibile, oltre che tempestiva.
Si suggerisce, infine, l’utilizzo delle note durante l’inserimento dei dati del sequestro, per segnalare dettagli utili alla descrizione dello stato del veicolo.

18 febbraio 2015

cliente fermo in autostrada con l’auto in panne

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 20:02

Un soccorritore stradale non autorizzato invia una domanda alla Associazione Assisoccorso di questo tipo.
Domanda:
Su richiesta di un mio cliente fermo in autostrada con l’auto in panne, posso intervenire col mio carro attrezzi pur non essendo autorizzato? Se intervenissi, a quali sanzioni incorro ?. E’ vero che c’è il ritiro della patente?
L’Esperto risponde.
L’art.175 comma 12 del CdS così recita: Il soccorso stradale e la rimozione veicoli sono consentiti agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario.
Si è aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche alcuni Giudici di Pace a cui è stata sottoposta la questione, sulla definizione di soccorso stradale e/o soccorso automobilistico.
Mentre per soccorso stradale si intende l’intervento in sicurezza finalizzato alla liberazione della strada da un ostacolo da rimuovere il più breve tempo possibile , il soccorso automobilistico è l’operazione eseguita ai fini della riparazione di un veicolo in posizione da non creare ostacolo o pericolo alla circolazione.
Si ritiene pertanto, ed è dello stesso parere il Giudice di Pace di Alessandria che ha accolto il ricorso di un soccorritore che è intervenuto a soccorrere un proprio cliente con l’auto in panne fermo in autostrada in una piazzola di sosta, che non sempre è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario.
Non vi è alcun ritiro di patente ma solo una sanzione di circa 40 Euro con una penalizzazione di due punti sulla patente del soccorritore.
Non è prevista alcuna sanzione od altro per il conducente del veicolo in panne.
Per opportuna conoscenza la Sentenza. e non è l’unica. la si troverà sul sito Assisoccorso
Se intendi seguirci sul sito, a breve ne pubblicheremo delle altre da noi patrocinate ottenute in varie parti d’Italia dove coraggiosi soccorritori sono intervenuti a soccorrere il proprio cliente contrastando il monopolio tuttora presente in autostrada.
1. SENT. N. 1209/06- R.G. n. 19/C/05- Cron. N. 5489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Alessandria avv. Paolo G. Olezza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
XXXXXXXXX residente in xxxxxxx, domiciliato in Alessandria via G. Plana, 49 presso lo studio dell’Avv. F. Giusta che lo rappresenta e difende per delega agli atti
OPPONENTE
CONTRO
PREFETTO DI ALESSANDRIA RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art.22 L. 689/81
Conclusioni di parte opponente:”accoglimento del ricorso”
Conclusioni di parte opposta: “rigetto del ricorso”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio il Sign. XXXXXXXXX XXXXXXXX conveniva in giudizio il Prefetto di Alessandria per sentire annullare l’ordinanza-ingiunzione n. 229/2005 Area IV Dep. Del 19/09/2005 avente ad oggetto la violazione dell’art 175CdS c.12°.
All’udienza del 28/09/2006 è presente l’opponente, per il Prefetto di Alessandria nessuno è presente.
Il Giudice di Pace, sentita la parte presente e raccolte le conclusioni pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione basata su una serie articolata di motivi, appare fondata e merita accoglimento.
Ritenute assorbite tutte le doglianze in quella in cui all’accoglimento, va preliminarmente evidenziato che la contestazione sollevata a norma dell’art.175 cds c.12° pone la competenza esclusiva del soccorso e rimozione dei veicoli sull’autostrada in capo agli enti e alle imprese a ciò autorizzate.
E’ evidente che tale norma è dettata a fini di sicurezza e quindi è riferibile al soccorso da interpretarsi nella sua massima estensione, dalla rimozione al traino effettuato sulla sede autostradale.
Ne discende l’esclusione del “soccorso stradale in autostrada” se effettuato sulle pertinenze autostradali che non comportino pericolo per la viabilità, ove sia comunque “consentita la sosta” (v. lett.c, Direttiva 24/05/1999 n. 4956/26/Gab. Del Min. Lav. Pubblici).
Dagli atti è emerso pacificamente che il soccorso “de quo” di tipo automobilistico (carico e trasporto dell’autovettura in avaria) è avvenuto proprio in una piazzola di sosta autostradale al riparo da ogni pericolo.
Su questa base probatoria è ragionevole ritenere che non vi siano prove sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente per la violazione contestata.
Conseguentemente il ricorso va accolto.
Per giusti motivi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l’art.23 Legge 689/81
Accoglie il ricorso proposto da XXXXXXX XXXXXXX nei confronti della Prefettura di Alessandria e per l’effetto annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 229/2005 Area IV Dep. N.S. delli 19/09/2005.
Spese compensate.
Alessandria, li 28/09/2006
IL Giudice di Pace
Avv. Paolo G. Olezza
Commento di gancio — 14 dicembre 2014 @ 15:06
2.

-il 14 novembre 2000 dal Giudice di Pace di Verolanuova, con la sentenza n.55/00 R.G. n. 252/00 Rep. N.192/00, che, in conseguenza di un fatto analogo occorso ad una ditta autorizzata ai sensi della legge 122/’92, ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente contro il precedente provvedimento prefettizio di ordinanza-ingiunzione n. 464/00/seq. del 23.05.2000 sostenendo che “ l’autorizzazione prevista dall’art.175 CdS, è necessaria solo ove prevista ( soccorso stradale e rimozione veicoli), mai ove non prevista e cioè per le attività che sono dirette esclusivamente all’interesse dell’automobilista rimasto in panne( soccorso automobilistico)”. La medesima Autorità giudicante ha altresì evidenziato che l’idoneità tecnica a cui parametrare la capacità professionale della società intervenuta a prestare assistenza è costituita dall’autorizzazione all’esercizio delle attività di autoriparazione ex Legge 5.2.1992 n.122;
Commento di gancio — 1 gennaio 2015 @ 16:24
3.
COMPORTAMENTO PER IL SOCCORRITORE IN CASO DI INFRAZIONE ALL’ART.175 CdS
Se, durante un soccorso stradale in autostrada effettuato senza autorizzazione la polizia intervenuta ordina al soccorritore di cessare l’attività o meglio di abbandonare o scaricare il veicolo, si deve invitare l’agente a scrivere sul verbale di infrazione i motivi del suo comportamento e la norma che lo prevede.
Se l’agente si oppone, allora potete proseguire nella vostra azione di recupero del veicolo.
Infatti, alla violazione dell’art.175 comma 12 e 16 non vi è alcuna conseguente sanzione accessoria. E’ sufficiente leggere l’art.212 del CdS per comprendere che solo: nell’ipotesi in cui le norme del codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, e quindi ha titolo perché si ottemperi.
A questo punto si deve invitare l’agente a verificare il”prontuario” delle infrazioni e solo se queste lo prevedono, allora è giusto obbedire alla cessazione dell’effettuazione del soccorso.
Inoltre, sempre per infrazione dell’art.175 comma 12 non è prevista nemmeno il ritiro della patente o il sequestro del mezzo, mentre l’automobilista non subisce alcunché.
L’agente, se vuole, deve limitarsi alla compilazione del verbale di infrazione senza” minacce “di alcun genere od altro, recependo inoltre le dichiarazioni del trasgressore, ossia del soccorritore.
Commento di gancio — 2 gennaio 2015 @ 19:01
4.
A Proposito di soccorso stradale e soccorso automobilistico in Autostrada senza autorizzazione riportiamo alcuni giudizi favorevoli espressi:
- il 16 gennaio 2002 il Giudice di Pace di Desio(MI), con la sentenza n. 45/02, R.G. 1181/01 ha avuto occasione di affermare che 1) la “ … fattispecie dedotta nel ricorso…( n.d.r. violazione ex art.175/12 CdS perché alla guida del veicolo indicato esercitava l’attività di rimozione sull’autostrada sprovvista della prescritta autorizzazione dell’ente proprietario) appare a questo giudice che non rientri nel campo di applicazione dell’art.175 Cds, il quale richiama l’art.159 e quindi gli art.157, 158 Cds…2) la ricorrente (società omologa alla Ditta ……………………..) “ esercitava professionalmente l’attività di soccorso automobilistico, resta pertanto escluso che l’intervento della stessa, oggetto dell’accertamento, possa aver costituito ostacolo o pregiudizio per la sicurezza stradale” e che 3)”..…il caso in esame non è previsto espressamente dalla legge come vietato e sanzionabile…”
Commento di gancio — 7 gennaio 2015 @ 19:29
5.
soccorso stradale e soccorso automobilistico in Autostrada senza autorizzazione; riportiamo l’ennesimo giudizio favorevole pervenutoci,
il 14 maggio 2002 dal Giudice di Pace di Lodi, con la sentenza n.247/03, R.G. 1333/2001 ha totalmente condiviso la tesi del difensore in cui, per un caso di intervento in area di servizio autostradale: “ Trattandosi nel caso di specie di soccorso automobilistico e non di soccorso stradale, non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art.175 del C.d.S., necessaria invece per le attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli, per le attività cioè poste in essere a tutela della sicurezza della circolazione……Infatti, l’attività di soccorso automobilistico consiste e si esplica nell’intervento urgente in ausilio di automobili e di automobilisti fermi sulla strada in modo da non intralciare e creare pericolo alla circolazione stradale.”
-il 16 Febbraio 2003 il Giudice di Pace di Mestre,in un caso analogo al ricorrente, con la sentenza n 600/03-R.G.n. 1356/02-Cron.2935. ha totalmente condiviso la tesi del difensore cosi esprimendosi:
“ (omissis) La questione principale verte su due aspetti: la legittimità dell’accertamento dell’infrazione, effettuato su semplice segnalazione degli addetti del concessionario dell’autostrada e la liceità o meno del comportamento del Sign. XXXXX, alla luce delle vigenti disposizioni.(omissis)
Sul secondo aspetto, è del tutto evidente come il verbale contiene genericamente l’indicazione che il XXXXX effettuava un intervento di soccorso all’autovettura Opel, senza nessun altra specificazione circa il tipo di intervento effettuato, se cioè con rimozione o meno del veicolo, su quale area del tratto autostradale ( piazzola di sosta o corsia d’emergenza) ecc. tutti elementi questi che si ritengono necessari per l’esatta individuazione della fattispecie alla luce della disposizione che si è ritenuta violata.
Si ritiene pertanto sufficiente quanto detto per accogliere le doglianze del ricorrente, pur tralasciando le altre questioni di legittimità sollevate dal medesimo, di non minore rilevanza.”

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