Assi – Il blog sul soccorso stradale

26 dicembre 2014

DVR Documento Valutazione Rischi

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 11:35

IMPORTANTE:
La tua azienda è in regola con il DVR ?
ATTENZIONE: Stai rischiando l’aresto da 3 a 6 mesi e/o l’ammenda da € 2500 a € 6400.

Cos’è il DVR (Documento Valutazione Rischi )
E’ un documento redatto secondo procedure standardizzate ed avente data certache descrive i possibili rischi per chi opera all’interno dell’attività.
Rimane poi in capoal datore di lavoro fare in modo chesiano predisposti gli strumenti al fine di prevenire e proteggere i lavoratori dagli infortuni che possono derivare dall’attività lavorativa.
Chi deve avere il DVR ( Documento Valutazione Rischi )?
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici, ecc .con almeno due lavoratori, cioè due soggetti che lavorano insieme a prescindere dalla qualifica e dalla retribuzione ( ad esempio due soci, un titolare ed un collaboratore, un titolare e una segretaria, ecc. ), anche per coloro che a suo tempo fecero l’autocertificazione della valutazione dei rischi, non più valida dal 1 luglio 2013.
Siamo a disposizione per i chiarimenti necessari.
Assisoccorso

19 dicembre 2014

SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 18:37

SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

Lo scorso 1° Marzo 2013 è entrato in vigore l’accordo Stato Regioni recante la formazione obbligatoria per i lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5 del Testo Unico Sicurezza.( D.Lgs. n 81/08)
Innanzitutto, va evidenziato che gli obblighi formativi che si vanno ad illustrare riguardano sia i lavoratori dipendenti che i componenti dell’impresa familiare che utilizzano tali attrezzature.
In secondo luogo, il corso è finalizzato all’abilitazione (“patentino”) dell’operatore per l’uso di tali attrezzature.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta la specifica abilitazione sono:
• Piattaforme di lavoro mobili
• Gru a torre
• Gru mobile
• Gru per autocarro
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi.
• Trattori agricoli o forestali. A ruote o a cingoli.
• Macchine movimento terra. Scavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo.

PROGRAMMA DEI CORSI
I programmi sono disciplinati dall’allegato III dell’Accordo, evidenziando che il modulo giuridico-normativo, comune ai diversi percorsi formativi, deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili; esso è riconosciuto come credito formativo per corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

ATTESTAZIONE
Previa la frequenza di almeno il 90% delle ore previste e il superamento di una prova finalizzata a verificare le conoscenze giuridiche e tecnico-professionali, viene rilasciato un attestato di abilitazione.(Patentino)

AGGIORNAMENTO
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento che ha la durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative ai moduli pratici.

NORMA TRANSITORIA
Alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati per ciascuna tipologia di attrezzatura ( per cui hanno solo l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale) a condizione che:
• corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo comprensiva di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento;
• corsi di formazione, comprensivi di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata inferiore a quello previsto dall’accordo a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo:
• corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
I nuovi obblighi formativi si applicano da subito per i nuovi inserimenti aziendali successivi al 1 marzo 2013.

PER I RITARDATARI O GLI SMEMORATI
Si ricorda che agli stessi obblighi sono soggetti i soccorritori stradali che nell’esercizio della loro attività usano autogru mobili e/o gru su autocarri (retrogabina) o altre attrezzature per cui è prevista una speciale abilitazione.
Si informa che l’ASSI, a prezzi agevolati per gli associati, è in grado di istituire corsi specifici, come previsto dalla normativa, al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.
Fa presente che tali corsi , per i dipendenti devono svolgersi durante le ore lavorative ed i costi a carico dei datori di lavoro.

14 dicembre 2014

cliente fermo in autostrada con l’auto in panne

Archiviato in: Uncategorized — gancio @ 14:59

Un soccorritore stradale non autorizzato invia una domanda alla Associazione Assisoccorso di questo tipo.
Domanda:
Su richiesta di un mio cliente fermo in autostrada con l’auto in panne, posso intervenire col mio carro attrezzi pur non essendo autorizzato? Se intervenissi, a quali sanzioni incorro ?. E’ vero che c’è il ritiro della patente?

L’Esperto risponde.
L’art.175 comma 12 del CdS così recita: Il soccorso stradale e la rimozione veicoli sono consentiti agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario.
Si è aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche alcuni Giudici di Pace a cui è stata sottoposta la questione, sulla definizione di soccorso stradale e/o soccorso automobilistico.
Mentre per soccorso stradale si intende l’intervento in sicurezza finalizzato alla liberazione della strada da un ostacolo da rimuovere il più breve tempo possibile , il soccorso automobilistico è l’operazione eseguita ai fini della riparazione di un veicolo in posizione da non creare ostacolo o pericolo alla circolazione.
Si ritiene pertanto, ed è dello stesso parere il Giudice di Pace di Alessandria che ha accolto il ricorso di un soccorritore che è intervenuto a soccorrere un proprio cliente con l’auto in panne fermo in autostrada in una piazzola di sosta, che non sempre è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario.
Non vi è alcun ritiro di patente ma solo una sanzione di circa 40 Euro con una penalizzazione di due punti sulla patente del soccorritore.
Non è prevista alcuna sanzione od altro per il conducente del veicolo in panne.
Per opportuna conoscenza la Sentenza. e non è l’unica. la si troverà sul sito Assisoccorso
Se intendi seguirci sul sito, a breve ne pubblicheremo delle altre da noi patrocinate ottenute in varie parti d’Italia dove coraggiosi soccorritori sono intervenuti a soccorrere il proprio cliente contrastando il monopolio tuttora presente in autostrada.

Funziona con WordPress