Esenzione dall’imposta della pubblicità sugli autoveicoli
Circ. n. 2/DPF: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noti i chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla pubblicità effettuata sui veicoli. Modifiche al Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.
L’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, ha introdotto significative modificazioni all’art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione è intervenuta attraverso l’inserimento nel comma 1 dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si dispone che “L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”.
Per comprendere l’esatta portata della norma è opportuno rammentare che l’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3 “la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai trasporti per suo conto” individuando il soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che “Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce, innanzitutto, ad escludere l’esistenza di un contrasto tra il dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarietà. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l’esenzione dall’imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all’impresa che effettua l’attività di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4.
Più in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certa l’esenzione dall’imposta delle suddette indicazioni senza vincolo di superficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuano trasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo di applicazione del comma 4.
La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le menzionate indicazioni, che è invece ragionevole che permanga nel comma 4, vale a dire in una norma che è strutturalmente destinata a trovare applicazione in situazioni in cui l’indicazione dei segni distintivi dell’impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati.
Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:
– indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
– indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.
Nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti padroncini, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l’esenzione opera relativamente all’indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell’ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l’esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l’esenzione si realizza altresì relativamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l’ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.
Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorre esaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.
Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l’attività di autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo si precisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega il singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimento dell’attività di autotrasporto, comporta che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e dell’indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo, sebbene quest’ultimo sia di proprietà individuale.
Altra problematica attiene all’indirizzo dell’impresa, se cioè in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto a quella tradizionale che individua la strada e la località ove è situata l’impresa.
Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozione di indirizzo, soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, ha subìto nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi, essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all’esatta identificazione dell’impresa e che, oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto pubblicitario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Infine, è opportuno sottolineare che tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall’imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell’impresa che effettua l’attività di trasporto. E’ bene precisare, infatti, che l’esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell’ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell’impresa.
Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1 dell’art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, è intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attuale formulazione comporta pertanto che le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 13, comma 4-bis, e dell’art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate dallo Stato a ciascun comune.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Giorgio TINO)
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 507/1993, sono esenti dall’imposta targhe e insegne individuanti sedi di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, nonché quelle da esporre obbligatoriamente per legge o in base a regolamenti. Infine, fino al 2001, la tassa non era dovuta per le targhe con superficie inferiore ai 300 cm quadrati. Tale limite è stato innalzato dalla Finanziaria 2002 a 5 metri quadrati.
Normativa e prassi
Non paga imposta la pubblicità sui veicoli
L’esenzione riguarda non solo i mezzi di proprietà della ditta ma anche quelli che sono stati presi a noleggio o in leasing
L’imposta non è dovuta quando:
•riporta esclusivamente il marchio, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa;
•è apposta non più di due volte;
•ciascuna iscrizione non supera la superficie di mezzo metro quadrato.
Per indirizzo può intendersi anche l’indicazione del numero telefonico e della casella di posta
elettronica o del sito internet. L’esenzione per si accorda quando si verificano contemporaneamente
queste tre condizioni, il venir meno di una sola di esse fa scattare l’imponibilità.
L’articolo 13 del Dlgs n. 507/93 disciplina la pubblicità effettuata con i veicoli: l’imposta è dovuta “per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto”.
L’articolo 5-bis della legge n. 16/2002, di conversione del decreto legge n. 452/2001, ha aggiunto al suddetto articolo 13 il comma 4-bis: “l’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”.
Premesso il descritto quadro normativo, la nota di prassi in commento (risoluzione n. 2/Dpf del 26 maggio 2004) ha inteso fornire chiarimenti ulteriori in merito al campo di applicazione della esenzione di cui al già citato comma 4-bis.
Sulla questione in esame, peraltro, il dipartimento delle Politiche fiscali già si era espresso con la circolare n. 2/Dpf del 18 aprile 2002, spiegando che l’esenzione in parola si estendeva fino a ricomprendere, oltre che i soggetti svolgenti attività prevalente di produzione di beni e servizi, e solo in via sussidiaria e strumentale quella di trasporto degli stessi, anche quelli esercenti il trasporto per conto terzi, originariamente non ricompresi nella primigenia formulazione del menzionato articolo 13.
Ad avviso del dipartimento appare, pertanto, evidente l’intento del legislatore di ampliare la portata operativa dell’esenzione dall’imposta, circoscrivendone e limitandone gli effetti alla indicazione della ditta e all’indirizzo della stessa. Nell’ambito della norma agevolativa sono attratte sia le imprese di autotrasporto, che svolgono detta attività per conto terzi con mezzi propri, sia le imprese che esercitano il trasporto in chiave meramente accessoria rispetto all’oggetto della propria attività consistente nella produzione di beni e servizi, utilizzando l’indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo su mezzi a esse appartenenti. Non solo: l’esenzione può finanche riguardare, oltre che l’indicazione della ditta e dell’indirizzo, anche il marchio della stessa, purché esso consenta l’identificazione dell’impresa stessa.
Ma la risoluzione in esame va oltre. Essa, infatti, precisa che l’esenzione può legittimamente applicarsi non solo a quei mezzi di proprietà delle imprese, ma anche a quei veicoli detenuti da esse senza il vincolo della proprietà, ad esempio rientranti nella loro disponibilità per effetto di un contratto di noleggio o di leasing.
D’altronde, lo stesso dato testuale del comma 4-bis dell’articolo 13 della legge n. 507/93 non opera alcuna discriminazione in merito alla diversa titolarità giuridica dei veicoli, atteso che l’esenzione, a mente della citata norma, investe tutti i beni “utilizzati” per il trasporto che effettuano la pubblicità. Per avvalorare tale opinione, il dipartimento richiama il terzo comma dell’articolo 13, che annovera, fra i beni che beneficiano dell’esenzione di cui al successivo comma 4, sia i beni di proprietà dell’impresa, sia i beni che sono “adibiti ai trasporti per suo conto”.
Una ulteriore problematica esaminata dalla risoluzione n. 2 dello scorso 26 maggio riguarda l’impossibilità di applicare l’esenzione in parola nei comuni che, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, hanno optato per l’applicazione del canone di installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Il dicastero argomenta il proprio diniego a eventuali ipotesi favorevoli all’estensione dell’esenzione anche quando si è in presenza del canone, sottolineando che l’agevolazione esaurisce e limita la portata dei suoi effetti esclusivamente nell’ambito della legge n. 507/93, che disciplina l’imposta di pubblicità, essendo il canone estraneo a detta normativa, dal momento che risulta regolato dall’articolo 62 del Dlgs n. 446/97.
A tal proposito, e a sostegno della propria tesi, il dipartimento soggiunge che la fattispecie rappresentata dai veicoli non rientra nell’oggetto impositivo del canone, atteso che quest’ultimo attiene a tutte quelle iniziative pubblicitarie che sono suscettibili di incidere sull’arredo urbano e sull’ambiente. Nel caso di specie, i veicoli, non costituendo mezzi pubblicitari aventi le sopra descritte caratteristiche, definite normativamente dal Dlgs 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr 16.12.1992, n. 495), non possono essere conseguentemente sottoposti all’assolvimento del canone.