Assi – Il blog sul soccorso stradale

13 febbraio 2010

La lunga storia del custode acquirente…anche Report ne parla

Archiviato in: News — ale @ 17:00

Perchè le macchine sequestrate?

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Questo è l’esempio di una macchina data in affidamento in custodia a noi. Quando ce l’hanno data in affidamento in custodia con verbale di affidamento da parte degli organi di polizia, aveva 477 chilometri come puoi vedere. Se avesse seguito l’iter procedurale normale, secondo legge, lo Stato avrebbe venduto questo veicolo e avrebbe incamerato dei soldi. Questo non è stato fatto e quindi questa macchina qui è qui da noi da circa 25 anni e le spese di custodia a noi sono dovute perché ci spettano secondo diritto. Questa è un’altra macchina che è stata sequestrata, un esempio di macchina nuova, all’epoca quando me l’hanno data in affidamento in custodia con 9868 chilometri. È una macchina efficiente, una macchina perfetta, che se all’epoca si fosse venduta…lo Stato avrebbe incamerato del denaro e quindi oggi non sarebbe un problema questo veicolo.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Tutte quelle macchine sono state sequestrate nel corso degli anni – esattamente fino al 2003 – da polizia carabinieri e vigili, perché era stata commessa un’infrazione al codice della strada, come circolare senza assicurazione, senza patente o perché era stato causato un incidente grave. Sono a migliaia ammassate nei depositi giudiziari. Nessuno le sposta da lì e a pagare custodi e terreni siamo noi. Perché?. Ce lo racconta Gisella Bianchi.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Ci sono veicoli che all’epoca, questo 127 quando ce l’hanno dato in affidamento in custodia da noi era un veicolo circolante, le intemperie hanno comportato queste condizioni. La responsabilità della grandine e della pioggia ricade su noi custodi, perché con i vari provvedimenti di liquidazione ci dicono “ma siccome il veicolo non è stato custodito, non è stato conservato come si deve, invece di darti il dieci ti diamo in via equitativa lo 0.5″. Ancora non si è riuscito a capire il criterio di equità che rispecchia la valutazione del complesso di custodia.
Allora qui c’è una macchina dove è pieno di arbusti all’interno, Io ho fatto segare l’albero perché la pianta cresceva la pianta dentro, ed era anche esteticamente non bello da vedere e ce ne sono diversi. Questa macchina qui ce l’ho dal 6 febbraio 1992. Me l’hanno affidata perché era fuori copertura assicurativa. Attraverso il vetro si può vedere che ha circa 30.000 chilometri. È un mercedes come puoi vedere 300TD che nel ‘92 aveva un valore commerciale abbastanza elevato. Oggi vale assolutamente niente.

AUTRICE
Da chi è stato chiamato per ritirare questo veicolo?

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Sono stato chiamato dalla polizia stradale.

AUTRICE
Quindi sono loro i responsabili.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Sono quelli che hanno iniziato il procedimento. Le macchine che mi date in affidamento non consegnate più. Perché glielo devo dire? Glielo dico un po’ a tutti, a tutto il mondo glielo dico.

AGENTE DI POLIZIA
È meglio stare in ufficio?

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
E allora andiamo da quelli che stanno in ufficio. Proprio a Roma, alla direzione centrale della Polizia Stradale.

AUTRICE
Quel Mercedes è nel deposito da tredici anni, perché?

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
La macchina è ancora nel deposito ma le pratiche non sono presenti, non sono più presenti negli archivi della pubblica amministrazione.

AUTRICE
Perché?

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
Ma queste vengono scartati, viene compiuto uno scarto d’archivio ogni dieci anni, come prevede la legge.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
La legge 689 del 1981 in vigore ancora oggi, prevede che dopo il sequestro debba essere presa una decisione entro sei mesi.

AUTRICE
Quindi non si accerta se il veicolo è ancora in un deposito o no.

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
Ecco qui evidentemente questo accertamento è stato compiuto e quindi non ho contezza del perché non si sia verificato.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Ma perché qualcuno non ha adempiuto a fare il dissequestro.

AUTRICE
Se tredici anni fa questo veicolo fosse stato venduto o rottamato, lo Stato non avrebbe avuto spese.

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
Cioè il nostro compito è soltanto quello di consegnarli, ora dove ci sono stati ritardi come le ho detto…è evidente che c’è stato un ritardo nella trasmissione.

AUTRICE
È la prefettura che potrebbe darmi una risposta.

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
La Prefettura le dà una risposta forse su quali possono essere i tempi, quali sono stati eventuali problemi che hanno avuto e anche i costi.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
La Prefettura di Milano risponde così.

Impiegata della Prefettura di Milano al telefono
Purtroppo non c’è la disponibilità di intervista.

AUTRICE
Ho capito quindi come mai?

Impiegata della Prefettura di Milano al telefono
Semplicemente perché non si ritiene di doverla fare, perché innanzitutto sono argomenti specifici sui quali non si ritiene di dover fare interviste.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
Le pratiche del veicolo dopo la confisca passano all’agenzia del demanio che si occupa di vendere o di rottamare il veicolo. Ma anche loro non parlano.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Questo è il reparto storico di veicoli giacenti da lunghi anni, venti, venticinque, trent’anni. Ma purtroppo si riesce a toglierne due o tre cinque, dieci, venti veicoli ma siamo di nuovo punto e da capo.

AUTRICE
E di che anno sono queste macchine?

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Ma, partiamo appunto dal ‘93 fino ad oggi. Ho sollecitato attraverso raccomandate, inviti, personali anche, presso gli uffici competenti affinché si provvedesse in merito.

AUTRICE
E cosa le hanno risposto?

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Ma alcuni, i fascicoli non si trovano, altre volte come mi è capitato di andare presso una prefettura dove siamo entrati negli archivi e abbiamo trovato qualche fascicolo a galleggiare nell’acqua perché c’era qualche conduttura che perdeva e qualche topolino che girava tra i fascicoli.

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
Ripeto, quello che è accaduto in questi anni è di difficile interpretazione concreta.

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Se dopo un sequestro ci si dimentica di fare la notifica al trasgressore o al proprietario, se ci si dimentica di procedere secondo quel tipo di infrazione che è stata commessa, si può creare tanto danno all’erario perché in quel momento stanno maturando le spese di indennità di custodia. Un ammontare approssimativo che avevo fatto nel 2001, il calcolo per un solo veicolo era 28 milioni, questa 14 milioni di lire parlo, poi abbiamo queste che altri 14 milioni per un’altra macchina, una BMW 318 targata Napoli.

AUTRICE
E questa di che anno è?

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Questa qui mi sembra dell’88. Questa sono 18 milioni.

AUTRICE
In totale quanti soldi deve ancora prendere?

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Ma ritengo che approssimativamente siano intorno ai centocinquanta, duecento mila euro.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
I soldi li deve sborsare, a seconda dei casi, la prefettura o il comune, ma bisogna fare causa. Per risolvere il problema, nel 2003 è stato modificato l’articolo 38 del Codice della Strada. Oggi se si viene fermati con un veicolo non assicurato, basta dichiarare di avere un luogo privato dove tenerlo e te lo lasciano con il rischio che la persona continui regolarmente a circolare. Ma succede anche che diversi veicoli vengano portati ancora nei depositi e abbandonati.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Questo veicolo è in buono stato ed è un peccato lasciarlo per tanto tempo non utilizzato, le condizioni sono ottime, questo è un Jaguar, non stiamo parlando di un’utilitaria di poco conto.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
Ma il proprietario di un Jaguar cosa fa. Lo abbiamo trovato.

DONNA AL TELEFONO
Ho capito, perché non abbiamo avuto niente di avvisi.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
A lei la prefettura non le ha comunicato niente?

DONNA AL TELEFONO
No.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Ma dal 10 novembre 2003 ancora non le hanno comunicato niente?

DONNA AL TELEFONO
Niente.

ORONZO COLAMONICO – Vice Presidente ASSI – custode giudiziario
Signora si attivi anche lei a fare il dissequestro della prefettura.

DONNA AL TELEFONO
Sì, parlerò col mio avvocato.

VOCE DELL’AUTRICE FUORI CAMPO
Ma se la prefettura non ti avvisa, si dimentica la Jaguar in un deposito? Sta di fdatto che il custode non lo paga nessuno e così alla fine lo Stato pensa di rottamare.

AUTRICE
Adesso chi paga questi soldi per la rottamazione straordinaria?

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
La rottamazione straordinaria naturalmente è prevista da queste norme che i custodi acquirenti abbiano un compenso forfettario, cioè…

AUTRICE
Non esiste ancora il custode acquirente.

GIANDOMENICO PROTOSPATARO – Polizia stradale Ministero dell’Interno
Il custode acquirente è una figura che esiste ancora solo formalmente perché sostanzialmente le gare non sono state ancora concluse.

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
Io custode acquirente non intendo divenirlo per adesso. Se le cose cambieranno, come imprenditore mi prospettano la possibilità di guadagno allora è chiaro che voglio fare anch’io l’imprenditore.

AUTRICE
È una figura un po’ confusa.

DOMENICO GOI – Presidente AS – custode giudiziario
È una figura estremamente confusa.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Lo Stato sta cercando di passare la patata bollente ai custodi: noi non vi paghiamo tenetevele. Come se fosse un affare rinunciare a 20 anni di affitti per dei rottami. La cosa che fa arrabbiare è che se i legittimi proprietari non se le sono riprese entro 6 mesi lo Stato poteva rivenderle, invece se ne è fregato. Sono esempi che educano il cittadino.

^Foto di cattivo auspicio o realtà?!

150 commenti »

  1. Avellino il custode acquirente viene sospeso
    Su indagini della digos di Avellino la prefettura a rescisso il contratto con la società PESCATORE SERVIZI ALLE IMPRESE che aveva vinto la gara di appalto per il custode acquirente,
    dietro la gestione delle tre ditte che esercitano depositi giudiziali c´é la mano della camorra, del clan Cava attivo nell´Avellinese, In particolare la prefettura di Avellino ha rescisso il contratto con la società che a vinto la gara di appalto gestita da parte di Carmine Pescatore, 34 anni, pregiudicato ed indagato per associazione di stampo camorristico, nel contempo si stanno controllando le altre ditte che gestiscono i depositi giudiziali ,
    la domanda è,come a fatto tale ditta ad aggiudicarsi tale appalto?
    non si dovrebbero prima controllare i vari documenti e poi fare le gare?
    Forse si spinge troppo il custode acquirente a scapito delle varie ditte oneste che esercitano ,
    o forse non vi è una vera convenienza economica?

    Commento di CRICCHETTO — 17 febbraio 2010 @ 18:11

  2. Al via la gara per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli
    Data pubblicazione: 02 febbraio 2010 Avviso di gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli ,sono aperti i termini per partecipare alla gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, La scadenza è prevista per il22 febbraio 2010l . L’intervento consiste in prestazioni di rimozioni di veicoli (escluse le nuove procedure in materia di “custode acquirente”) ed il relativo trasporto presso l’autorimessa del concessionario o, in alternativa, il blocco dei veicoli, che consiste nella rimozione del veicolo e nel deposito in altro luogo idoneo alla sosta ed il relativo bloccaggio e sbloccaggio con appositi attrezzi a chiave. L’importo presunto complessivo annuo è di circa 16.000 euro. L’Ente banditore è il Comune di Bagno a Ripoli, in Piazza della Vittoria 1

    Data scadenza: 22 febbraio 2010

    Commento di IL TROMBA — 20 febbraio 2010 @ 18:35

  3. TAR Lazio, Sez. I-ter, 25 maggio 2006
    Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo
    illegittimo il disposto dell’art. 6 del decreto interdirigenziale 30.3.2004 illegittimo il disposto dell’art. 6 del decreto interdirigenziale 30.3.2004
    Viene dichiarato illegittimo il disposto dell’art. 6 del decreto interdirigenziale 30.3.2004 con il quale il Ministero dell’Interno, di concerto con l’Agenzia del demanio, ha dettato la disciplina relativa al “procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli” in quanto non fa menzione del consenso dell’interessato nell’ambito delle procedure di alienazione: il decreto viene quindi annullato.

    Il T.A.R. LAZIO Sezione I-Ter, il 25 maggio 2006 ha pronunciato la seguente Sentenza per l’annullamento previa sospensione “del decreto dirigenziale del 30.3.2004 emanato di concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del demanio, nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui all’art. 38, comma 3, del DL n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003″;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Data per letta nella pubblica udienza del 25.5.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

    Ritenuto in fatto

    I ricorrenti – qualificandosi soggetti svolgenti l’attività di custodi giudiziari ed amministrativi di veicoli – impugnano il provvedimento dirigenziale con il quale il Ministero dell’Interno di concerto con l’Agenzia del demanio ha dettato la disciplina relativa al “procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2, del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003″.

    Nel ricorso gli interessati prospettano i seguenti motivi di diritto:

    1) Violazione e falsa applicazione art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n. 189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento.

    2) Violazione e falsa applicazione art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n. 189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento.

    3) Illegittimità costituzionale art. 38 DL n. 269/2003 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

    In data 14.4.2005 si è costituita controparte che – il 13.5.2006 – ha depositato memoria.
    Con ord. n. 2480 in data 5.5.2005 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
    All’udienza del 25.5.2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

    Considerato in diritto

    La questione portata all’esame del Collegio concerne la legittimità del decreto dirigenziale del 30.3.2004, emanato di concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del demanio, nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui all’art. 38, comma 3, del DL n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003.

    Il ricorso è fondato.

    Per una migliore comprensione della vicenda occorre richiamare la normativa in materia.

    L’art. 38 del DL. 30-9-2003 n. 269 detta norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli.
    Il comma 1 apporta alcune modifiche agli artt. 213 e 214-bis del codice della strada.
    In particolare, il nuovo art. 214 bis dispone che: “ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali”.
    Il comma 2 dell’art. 38 prevede che “i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione”.
    Il successivo comma 3 prevede – infine – che “all’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni”.
    Infine, il comma 5, dispone che “l’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri”.

    Tanto premesso, con il decreto dirigenziale del 30.3.2004 sono state, appunto, dettate le norme per disciplinare il “procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2, del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003″.

    Pertanto, nel nostro sistema sono previste due procedure per l’alienazione dei predetti veicoli:

    a) art. 38, 1° comma : procedura tramite convenzione;

    b) art. 38, 2° comma: procedura disciplinata con il decreto impugnato.

    In buona sostanza, il decreto in data 30.3.2004 prevede:

    a) l’istituzione di una Commissione per l’espletamento delle attività di cui al citato art. 38 che predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione, e loro valutazione (cfr., artt. 2 – 3 e 4 del DM 30.3.2004);

    b) l’attribuzione ai titolari delle depositerie del compito di indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 2 (cfr., art. 3, comma 2, del DM 30.3.2004);

    c) l’alienazione dei veicoli al custode-acquirente (cfr., art. 4).

    In proposito, quest’ultima disposizione testualmente dispone che “i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione”. In ultimo, l’art. 6 del decreto, dispone che “il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente”.
    Con i motivi di ricorso i ricorrenti sostengono che “con il decreto dirigenziale impugnato si regola il procedimento per la cessione dei veicoli giacenti da oltre due anni prima del 30 settembre 2003 ma non vi è alcuna previsione, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 213 e 214 bis, in ordine alla manifestazione di volontà del depositario a divenire acquirente dei veicoli giacenti. Pertanto, il decreto dirigenziale è in contrasto con il comma 3 dell’art. 38″.
    Inoltre, la disciplina introdotta con il decreto impugnato sarebbe in contrasto pure con le norme di cui al DPR n. 189 del 2001 e sarebbe stato “omesso, illegittimamente, ogni riferimento alla ipotesi in cui, in assenza del consenso del custode, si deve procedere alla rottamazione”.
    L’Avvocatura dello Stato in replica precisa che “la fonte primaria stabilisce 2 diverse procedure di alienazione (art. 38, 1° e 2° comma); nella prima si fa dipendere il trasferimento da un consenso espresso in via preventiva con apposite convenzioni ex art. 214-bis del depositario acquirente; nella seconda, invece, non è richiesto il consenso dell’acquirente, anzi lo stesso comportamento dell’amministrazione è sostanzialmente vincolato non essendovi alcuna discrezionalità sull’opportunità della vendita degli autoveicoli”.
    In via preliminare, deve premettersi che, nella vicenda, si tratta dell’impugnazione di un decreto dirigenziale volto a determinare le modalità operative attraverso le quali si deve procedere all’alienazione dei veicoli.
    Come noto, a differenza degli atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi (cfr., regolamenti) quello amministrativo generale è atto formalmente e sostanzialmente amministrativo caratterizzato dal fatto di essere diretto ad una pluralità di soggetti non determinabili a priori.

    Premesso questo, la questione di diritto che si deve affrontare in questa sede riguarda due profili:

    a) la verifica della immediata lesività del decreto dirigenziale impugnato;

    b) l’esame della sua legittimità.

    Con riferimento al punto sub a), è ben possibile che gli atti amministrativi generali non siano sempre in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti.

    Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che la prescrizione censurata, (art. 6), è in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato e, pertanto, è impugnabile autonomamente davanti al giudice adito, senza bisogno di attendere l’adozione dell’atto applicativo, tenuto conto della formulazione dell’articolo 4 del decreto impugnato, che detta un sistema pressocchè autentico di cessione dei veicoli d’immatricolazione ultradecennale e della situazione di incertezza dei titolari della custodia fino al momento di concreta attuazione della disposizione regolamentare.

    In ordine al profilo sub b), si precisa quanto segue.

    Il Collegio rileva che – ad una prima lettura – c’è coincidenza tra la norma primaria di legge e il decreto impugnato (cfr., art. 6 del DM 30.3.2004 e comma 5 dell’art. 38 più volte citato).
    Tuttavia, è evidente che, per il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, ciascuno di essi è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione peculiare assegnata in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall’ordinamento.
    Inoltre, nell’attività amministrativa – volta alla specificazione del dettato normativo e all’adozione degli atti amministrativi generali – devono essere tenuti in considerazione una serie di principi fondamentali del sistema, tra i quali (nella specie) quelli generali del diritto civile.

    In particolare:

    a) non si può configurare un perfezionamento dell’alienazione con la (sola) notifica del provvedimento al soggetto senza menzionare il consenso di quest’ultimo;
    b) deve essere evitato che la sfera giuridica del privato possa essere interessata da una manifestazione di volontà altrui, in assenza della possibilità di esprimere un rifiuto.

    Pertanto, il Collegio ritiene che (a prescindere dalle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38) le Amministrazioni procedenti – in sede di adozione del decreto ministeriale – avrebbero dovuto specificare in maniera più compiuta e dettagliata le modalità dell’alienazione.
    In altre parole, appare illegittimo – in quanto lacunoso a fronte di una interpretazione sistematica – il disposto dell’art. 6 laddove non fa menzione del consenso dell’interessato.
    Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbendo le ulteriori questioni prospettate, il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
    Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 7405/2004 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

    Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

    Che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2006.

    Commento di GINO — 22 febbraio 2010 @ 12:32

  4. Decreto legge n. 269 del 30.9.2003 convertito in legge il 24.11.03, n. 326.
    Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo

    Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito del decreto legge 30.9.2003, n. 269 convertito in legge 24.11.2003, n. 326.

    · OBBLIGO DI CUSTODIA PER I VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI
    Gli art. 213( comma 2°) e art 214 (comma 1°) C.d.S prevedono l’obbligo per il proprietario, di assumere la custodia del proprio veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo.

    In caso di rifiuto della custodia, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

    ·A chi si deve affidato il veicolo
    Il veicolo deve essere affidato al proprietario.
    Se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è immediatamente reperibile,l’affidamento può essere fatto al conducente .
    Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci.
    ·Requisiti del custode

    Le norme degli art. 213 e 214 del C.d.S. seguono le disposizioni dell’art. 259 C.P.P. e con quelle dell’art. 120 C.P.P. che stabiliscono che non può essere nominato custode:

    1. chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti,

    2. chi manifesta palese infermità mentale

    3. chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione ( verificare gli archivi della banca dati interforze).

    ·Luogo dove si custodisce il veicolo
    Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo dove il custode ha la disponibilità, anche non esclusiva, (un giardino condominiale, un garage privato, un fondo privato.) o in altro luogo, anche se non di sua proprietà, purché non sia soggetto a pubblico passaggio (autorimessa pubblica, presso un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ( D.P.R. 571/1982 ,altro.). Il luogo di custodia deve trovarsi in località dove sia possibile il controllo di tutti gli obblighi assunti dal custode. Sia la disponibilità del luogo che l’idoneità dello stesso va autocertificata da parte della persona a cui il veicolo è affidato.
    Il non disporre di una proprietà o di un idoneo luogo di custodia non può essere una scusante valida per non essere nominati custodi amministrativi. In mancanza di una proprietà o di un idoneo luogo di custodia, il proprietario dl veicolo,potrà avvalersi, a proprie spese, di un deposito o di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
    ·Trasporto del veicolo fino al luogo di custodia
    Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato tranne nei casi in cui questo non crei problemi per la sicurezza, per la circolazione ( mancanza di copertura assicurativa).
    Se il custode non è possessore di patente, anche temporaneamente, può richiedere che il veicolo sia condotto da persona diversa.
    Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia deve essere trasportato, a spese e cura del custode, con mezzi idonei.

    Commento di CRICCHETTO — 22 febbraio 2010 @ 12:38

  5. il business delle auto confiscate
    Un centinaio di auto sequestrate solo negli ultimi dodici mesi perché i conducenti-proprietari erano stati sorpresi a guidare con un tasso alcolemico superiore ai valori consentiti. Ma anche decine e decine di vetture finite nel mirino di polizia, carabinieri e vigili urbani perché senza assicurazione o coinvolte in incidenti stradali con feriti. E ancora moto, ciclomotori e scooter.
    Sono tutti mezzi finiti per svariati motivi nel mirino delle forze dell’ordine che di volta in volta li hanno sequestrati. E che in forza di una convenzione ratificata dalla vincita di una gara d’appalto sono state gestite attraverso il computer dell’Autronica Snc.

    Ruota infatti tutta attorno al business relativo all’alienazione e poi alla vendita di questi mezzi l’inchiesta del pm Raffaele Tito sulla gestione dei sequestri amministrativi. Attraverso l’accesso al sistema Sives che consente di effettuare telematicamente le comunicazioni di competenza tra Prefettura, Agenzia del demanio, forze di polizia, in pratica l’Autronica è di volta in volta diventata da custode a proprietaria dei mezzi. L’appalto vinto dalla ditta che fa capo ad Alessandro Russi (indagato assieme al comandante della sezione della Polstrada, Francesco Luigi Ponti e al brigadiere dei carabinieri Giuseppe Galliano) consente appunto l’acquisto da parte del custode dei mezzi sequestrati dalle forze dell’ordine. E qui c’è il business diventato – secondo l’ipotesi della Procura – in alcuni casi illecito, e che ha portato al sequestro di un suv e di una citycar acquistate dal comandante Ponti.
    Tutto nasce dai margini di ricavo nell’acquisto e nella successiva vendita delle vetture. Il prezzo della vettura confiscata viene calcolato effettuando una media delle valutazioni che appaiono mensilmente sulle tabelle di Quattroruote e di Eurotax. Le prime riportano valori più alti, le seconde più modesti. A questa valutazione viene sottratto il 30 per cento. La somma ricavata alla fine viene ulteriormente decurtata sulla base dei danni che presenta la vettura, ad esempio uno specchietto rotto o le gomme non più in buono stato. Risultato: alla fine un’auto che ha un valore di mercato di 10mila euro viene a costarne anche meno di 5mila. E questo è il prezzo che in linea teorica ha corrisposto il custode-acquirente, forte appunto di un appalto vinto e anche di una fidejussione di 200 mila euro a suo tempo depositata a titolo di garanzia.
    Una volta cambiata l’intestazione della proprietà la vettura ovviamente può essere regolarmente rivenduta a prezzi di mercato. La Procura sostiene che proprio per favorire determinati acquisti non regolari questo meccanismo sia stato alterato di volta in volta. Risultato: auto belle e praticamente nuove a prezzi stracciati per clienti speciali.
    Fin qui l’accusa. «Mi avevano chiesto di insegnare a inserire i dati dei veicoli sequestrati perché sapevano che come carabiniere ero l’unico capace di farlo a Trieste. Non ho avuto mai nessun vantaggio illecito da questa attività», ha dichiarato il brigadiere Galliano. «Sono sereno. Non ho commesso nulla contro la legge», ha affermato il comandante della Polstrada. «Non è chiara nemmeno l’ipotesi della corruzione. Non conosciamo nemmeno il fatto materiale che viene contestato», ha aggiunto il difensore del funzionario, l’avvocato Andrea Frassini. Il quale intanto si è rivolto al tribunale del Riesame per chiedere l’annullamento del sequestro delle vetture sequestrate a Ponti. ( fonte il Piccolo)

    Commento di CRICCHETTO — 3 marzo 2010 @ 18:56

  6. Il sequestro dell’auto è solo “virtuale”

    per la guida in stato di ebbrezza era assodato che ad oggi superata la fatidica soglia del 1,5 si perdeva il proprio veicolo confiscato e venduto all’asta ma primo caso in Italia!!!
    La notizia a dell’incredibile d’ora in avanti a Genova gli autoveicoli fermati a seguito di guida in stato di ebbrezza in attesa di confisca non saranno più dati in custodia ai depositi giudiziari ma diventano a tutti gli effetti “virtuali”. Ovvero:gli autoveicoli sono formalmente di proprietà dell’amministrazione pubblica e non possono essere ceduti; ma materialmente restano in custodia a chi se l’è fatte sequestrare e in attesa dei lunghi tempi dei processi e paradossale le può pure guidare se e quando gli ridaranno la patente il tutto a seguito di una circolare del procuratore capo Francesco Lalla che per evitare di far anticipare le spese di custodia a carico della giustizia e poi del proprietario è sufficiente una comunicazione del provvedimento da parte della polizia Stradale o carabinieri per esempio – al Pra e lo stesso proprietario ne sarà il custode
    ***sconcertante!!!!!!!****

    Commento di CRICCHETTO — 7 marzo 2010 @ 16:55

  7. non ci credo! quando daranno le pistole in custodia ai delinquenti?

    Commento di FRANCO — 10 aprile 2010 @ 08:10

  8. Il custode acquirente deve essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di un rifiuto a custodire che il trasgressore a manifestato e non come fanno sempre, la prova e che una volta affidata la vettura al custode acquirente deve obbligatoriamente seguire la sospensione della patente ( trasgressore e obbligato in solido)e l’ulteriore sanzione generata dal rifiuto a custodire, e se per caso non ci sono le azioni sopra descritte ,di sicuro qualcuno a omesso atti d’ufficio e prodotto danni erariali punibili da organi superiori

    Commento di roberta — 18 aprile 2010 @ 17:35

  9. Caro cricchetto, sarebbe carino che invece di fare un copia e incolla di quelle stronzate che ha scritto un giornalista di cronaca triestino, sia tu che lui vi documentaste su come funziona l’acquisto dei veicoli da parte del “custode acuirente” e magari anche chi ha fatto le indagini. Giusto per darti un “assaggio” a te e agli investigatori provetti, ti faccio presente che la stima del veicolo viene fatta sulla base di una scheda “H” che viene redatta dagli organi di polizia e che poi inseriscono nel sistema e non certo dal custode acquirente che potrebbe avere dei benefici economici all’atto della vendita da parte del Demanio. Forse sarebbe il caso che prima di scrivere di documentassi bene ma soprattutto sapessi come funziona tutto il marchingegno. Lascia perdere le minchiate scritte da qualche giornalista giusto per fare l’articolo.

    Commento di giovanni — 29 giugno 2010 @ 22:24

  10. A mè risulta che talvolta la scheda H dell’organo accertatore non corrisponda a quella inserita nel Sives dal custode acquirente
    Ad un mio conoscente anno sequestrato una vettura immatricolata nel 2009 con pochissimi chilometri , e siccome il proprietario aveva da poco perso il lavoro non è stato in grado di ritirare il veicolo dal deposito , che è stato Rottamato.
    Dulcis in fondo gli anno chiesto pure le spese.
    Succesivamente il proprietario (ex ) ha chiesto spiegazioni all’agenzia del demanio , il quale addetto dopo verifica nel sistema Sives gli ha comunicato che nel sistema risultava che il veicolo risultava fortemente danneggiato, cosa che esaminate le foto risultava non essere veritiera.
    Le conclusioni agli addetti. E i commenti che qualcuno definisce stronzate , forse qualche volte sarebbe il caso di approfondirle.
    Viva l’Italia dei Furbi e chi sempre è costretto a pagare .
    VERGOGNA

    Commento di alex — 29 giugno 2010 @ 23:22

  11. Ciao Alex,
    siccome ritengo di essere uno di quelli che non approvano le furberie cosiddette italiane mi piacerebbe riuscire a darti qualche risposta a proposito della macchina del tuo amico. Anzitutto bisogna dire che nel verbale di contravvenzione che gli era stato notificato era indicato che nel termine di 10 giorni doveva provvedere al ritiro dell’autovettura. Diversamente sarebbe passata in proprietà al “custode acquirente”.
    Tra l’altro, il tuo amico, sia all’atto del sequestro (amministrativo) del veicolo, ma anche dopo avrebbe potuto chiedere che gli venisse affidato il veicolo che avrebbe dovuto custodire in luogo privato. Nel frattempo se avesse avuto delle ristrettezze economiche avrebbe potuto chiedere alla Prefettura il dilazionamento del pagamento della sanzione amministrativa e così sarebbero stati sospesi i termini del trasferimento del veicolo in proprietà al custode acquirente. Al termine del pagamento della sanzione, ovviamente avrebbe potuto richiedere il dissequestro della macchina.
    La famosa scheda “H” viene inserita nel sistema del SIVES sia dall’organo di polizia che dal custode acquirente. Nel caso in cui il veicolo non viene ritirato dal proprietario nei famosi 10 gg. dalla notifica del verbale, l’organo di polizia attraverso il proprio sistema chiude la custodia. A quel punto, (di regola) la Prefettura dispone la rottamazione. Se il mezzo è di convenienza commerciale, il custode acquirente può richiederne l’acquisto. La richiesta è valutata dall’Agenzia Generale del Demanio di Roma che ne stabilisce il prezzo, anche ovviamente alle risultanze della famigerata scheda “H”, ma non quella inserita dal custode, bensì da quella inserita (ad esempio) dai Vigili Urbani.
    Nel caso del tuo amico, credo che, purtroppo per lui, non sia stato informato o comunque non si è informato su cosa avrebbe potuto fare per evitare la rottamazione del suo mezzo. Le spese di rottamazione, se non ricordo male, sono a carico del custode acquirente a cui comunque viene venduto il veicolo ai fini della rottamazione, qualora ovviamente il custode acquirente non ne richieda l’acquisto.
    Per finire non credo che ci sia stata qualche furbata nel caso del tuo amico, piuttosto, non è stato bene informato su cosa avrebbe potuto fare per evitare ciò che è successo.
    Ciao.

    Commento di giovanni — 30 giugno 2010 @ 21:42

  12. …A proposito di stronzate,
    volevo dire che le foto vengono fatte dal custode acquirente all’atto che il veicolo entra in deposito e che poi sono inserite nel Sistema e che ovviamente sono visibili dall’organo di polizia che ha curato l’inserimento oltre che da tutti gli altri, dalla Prefettura, dalla Filiale del Demanio, oltre che dal Ministero dell’interno e dall’Agenzia Generale del Demanio. La domanda nasce spontanea: siccome la valutazione viene fatta in base alle risultanze della scheda “H” redatta dall’organo di polizia che sequestra il veicolo, chi è quel cretino oppure imbecille che inserisce dei dati non veri nella scheda “H” per far risparmiare 100 euro al custode acquirente nel caso in cui dovesse decidere di comprare il veicolo. E poi altra stupidata è quella di dire che una macchina da 10000 euro alla fine viene pagata 5000 euro ma chi è quel cretino che per un qualsiasi motivo gli viene sequestrata la macchina che per lappunto ha un valore di 10000 euro e fa sì che gliela distruggano. Diciamo che le macchine sequestrate amministrativamente praticamente non valgono niente e vengono abbandonate a destra e a manca.

    Commento di giovanni — 30 giugno 2010 @ 22:02

  13. Vorrei rispondere a giovanni.
    In relazione all’autovettura del mio amico che è stata confiscata ho approfondito la cosa.
    Effettivamente il mio amico ha commesso una lunga serie di errori , infatti sul verbale c’erano tutte le indicazioni da te menzionate ( 10 gg di tempo , possibilità di affidamento in custodia , ecc. ) e di conseguenza non si potrebbe lamentare dell’avvenuta confisca.
    La cosa che però non torna ( e non ho ancora capito dove stà l’inghippo ) è il fatto che nonostante le foto e l’inserimento siano fatte dal custode acquirente , non sono la vera fotografia della realtà e non corrispondono con quelle delle forze dell’ordine.
    E’ in questa maniera che l’auto alla fine del procedimento è risultata da rottamare. Passaggio dopo passaggio ha perso qualcosa per strada ( un punto o una virgola al posto giusto ) che l’ha trasformata di valore.
    Nell’approfondimento mi sono documentato da un conoscente organo accertatore che mi ha spiegato quale è la normativa vigente .
    Inoltre visitando un deposito in città , il guardiano di tale deposito , in una calorosa serata di questi giorni , mi ha raccontato che anche da loro era successo un caso simile.
    Un veicolo di pochi anni di vita (Audi o Bmw , non sono riuscito a farmelo confermare ), chiuso a chiave , è stato considerato con motore fuori uso per il semplice fatto che non c’erano le chiavi per avviarlo , e quindi di scarso valore economico .Risultato : Rottamato.
    Forse questo è uno dei sistemi che consentono di variare il risultato .
    Inoltre mi faceva presente che se avessero venduto tale veicolo avrebbero incassato i soldi per pagare i depositi in perenne attesa di soldi, senza gravare sulle tasche dei contribuenti.
    Forse sarebbe il caso di rivedere il sistema e/o far valutare i veicoli a funzionari che si recano direttamente nei depositi ,per valutare il reale stato di fatto.
    Sono purtoppo ancora più convinto che qualcosa che non va effettivamente c’è.
    Qualcuno approfondisca e chieda una verifica.

    Commento di alex — 18 luglio 2010 @ 17:45

  14. “Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino”

    Commento di CRICCHETTO — 29 luglio 2010 @ 22:16

  15. tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino…

    Siccome viviamo in un Paese democratico (tanto per dire), caro il mio cricchetto, anche senza la circolare del Procuratore capo di Genova, i proprietari delle macchine sequestrate, anche prima di quella direttiva ne potevano chiedere l’affidamento con spese di rimozione e custodia a carico dell’Erario. (cioè a carico di tutti i contribuenti) te compreso caro cricchetto. E anche quella volta i signori che avevano avuto in affidamento i veicoli se ne potevano andare in giro tranquillamente a fare altri danni. Forse, sarebbe più opportuno, che chi ha fatto il sequestro penale, una volta affidato il veicolo, vada a controllare che si trovi dove deve trovarsi. Ma questo è un compito molto arduo dato che ognuno si fa un bel pacco di cazzi propri.
    Complimenti per la Sua Direttiva dott. Francesco LALLA.

    P.S.
    Magari tutti gli altri Procuratori della Repubblica ne facessero loro la stessa iniziativa del Procuratore di Genova (sai quanti soldi risparmiati) e anche quando lavoro burocratico in meno.

    Ciao cricchetto.

    Commento di giovanni — 14 agosto 2010 @ 13:27

  16. GUIDA, RECUPERO ED EVENTUALE SEQUESTRO DEL VEICOLO
    Se in seguito a controllo viene riscontrato un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, il veicolo deve essere condotto da persona che non abbia assunto sostanze alcoliche oltre la norma o altrimenti recuperato dal soccorso stradale autorizzato e trasportato in luogo indicato dal trasgressore. In mancanza può essere posto in deposito presso l’autorimessa dello stesso soccorso stradale che opera il recupero del veicolo.

    Nel caso in cui il tasso alcolemico riscontrato supera l’1,5 gr/l gli agenti accertatori dispongono il sequestro preventivo del veicolo ai fini di eventuale confisca a seguito di condanna.

    da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.

    Commento di CRICCHETTO — 19 novembre 2010 @ 20:07

  17. Nel caso di incidente stradale
    Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato

    Commento di CRICCHETTO — 28 dicembre 2010 @ 18:42

  18. La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’ art. 186 del codice della strada. E’ un reato di competenza del Tribunale.

    Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008 le sanzioni sono ancora più severe.

    Commento di CRICCHETTO — 28 dicembre 2010 @ 18:43

  19. Il recente pacchetto sicurezza, introdotto dal nuovo governo, ha notevolmente inasprito le conseguenze derivanti dalla guida sotto l’effetto dell’alcool. Dopo aver elevato le sanzioni previste per chi guida con un bicchiere in più, ha, inoltre, introdotto la misura della confisca obbligatoria della vettura.
    In sede di legge di conversione si è ritenuto di modificare la disuguaglianza tra chi si rifiutava di sottoporsi all’esame etilometrico, che subiva solo il fermo ma non la confisca del veicolo e chi, invece, sottoponendosi al test si vedeva confiscato il mezzo del commesso reato.

    La grande novità, pertanto, è che chi verrà trovato con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l subirà, oltre al ritiro della patente ed al regolare processo, anche la confisca della propria automobile a favore dello Stato (art. 240 comma, 2, c.p., veicolo come cosa servita per commettere il reato).

    La legge di conversione ha inderogabilmente equiparato la condotta di coloro che si sottopongono all’esame (superando i 1.5 g/l) e di quelli che non vi si sottopongono. Anche in quest’ultimo caso, quindi, andrà disposta la confisca del veicolo, a meno che il mezzo appartenga a persona estranea alla violazione.

    Viene, comunque, istintivo sollevare qualche ragionevole dubbio sulla legittimità della predetta norma.

    Commento di CRICCHETTO — 28 dicembre 2010 @ 18:46

  20. reprimere e sanzionare,va bene ma.. in un paese dove l’economia e anche basata sulla produzione e il consumo di alcol,il legislatore dovrebbe mettere in atto alternative semplici per permettere di divertirsi in sicurezza e ritornare a casa magari accompagnati,per esempio con un carroatrezzi e non classificarlo come trasporto!

    Commento di gigi — 27 febbraio 2011 @ 15:15

  21. VORREI SAPERE SE SONO VERITIERE LE LAMENTELE DELLE RTI CHE I PAGAMENTI NON ARRIVANO,
    GRAZIE

    Commento di Antonio — 14 luglio 2011 @ 09:23

  22. buon ferragosto a tutti i soccorritori stradali!!!

    Commento di MAURIZIO — 14 agosto 2011 @ 15:31

  23. e si continua a demolire,veicoli nuovi che con la scusa di chiavi non a bordo o varie ammaccature vanno avviati alla demolizione, salvo poi spedirle all’estero o reimatricolarle con il deficit dello stato,e proprio vero occhio non vede e c……,quando lo stato sarà stato.

    Commento di giulio — 20 agosto 2011 @ 10:57

  24. Rispondendo ad Antonio , confermo che i pagamenti non arrivano , nonostante i veicoli venduti e rottamati vengano obbligatoriamente pagati subito , ma lo stato sostiene che questi soldi sono destinati ad altro capitolo ( fa comodo !), invece come i contribuenti sono obbligati a rispettare le scadenze, dovrebbero fare le istituzioni .
    Inoltre come sottolinea Giulio si demoliscono veicoli che potrebbero portare soldi alle casse dello stato , che riuscirebbe a gestire la patata sequestri a costo zero.
    Sarebbe ora che qualcuno intervenisse e faccia scoppiare Sequestropoli.
    Siamo stanchi di pagare per tutti i lazzaroni che ci sono in italia, è ora che si obblighi tutti a fare la propria parte.
    in altri stati ti arrestano per uno schiaffo , qui tutti fanno quel …… che vogliono.
    Basta ! Basta ! Basta !

    Commento di nando — 11 settembre 2011 @ 21:48

  25. La corte dei conti sarà felice dei milioni di euro che arrivano dalle sanzioni accesorie di chi si rifiuta di custodire il veicolo a proprie spese,meno le prefetture che gestiscono le relative sospensioni patente,o forse e troppa fatica fare il relativo verbale di rifiuto? E allora mancano un sacco di soldi dalla cassa e un sacco di agenti da punire per la non corretta applicazione della tanto discussa norma che come al solito si applica all’italiana! Allo scoppiare di sequestro poli purtroppo ci sarà da piangere,e poi vai a trovare chi ti tiene le macchine,chi riesce a lavorare senza sequestri non torna più indietro,e allora dove si metteranno i veicoli?

    Commento di maurizio — 29 settembre 2011 @ 06:26

  26. Oggi sono andata al deposito giudiziario per vedere la macchina di mio marito che sta li piu di 10 anni. Lui dice che non é sequestrata… ma puo essere una macchina in deposito giudiziario se non é sequestrata? lui dice che il soccorso stradale la portata li. volevo sapere se la posso rottamare perche mi arrivano bolette con tasse automobilistiche da pagare… mi hanno chiesto 36 000 euro da pagare e dopo la posso rottamare. E possibile? li devo pagare sti soldi? /Scusate la gramatica/ Se qualcuno mi puo aiutare la e-mail ho scritto vera

    Commento di Martina — 22 ottobre 2011 @ 16:27

  27. Io sono della provincia di avellino, tutti dicono che anche nella mia provincia si è insediato il custode unico acquirente, ma si può sapere chi è?

    Commento di CARONTE — 27 ottobre 2011 @ 16:36

  28. Martina prima di tutto devi sapere perche la macchina e finita in deposito,
    rimossa in sosta
    rimossa dopo incidente
    sequestro penale
    sequestro amministrativo
    soccorsa dopo guasto o incidente
    esistono verbali?
    e evidente che se il veicolo e in custodia ,il custode deve essere pagato
    con più notizie certe ,avrai una risposta ponderata
    buona giornata Maurizio

    Commento di maurizio — 30 ottobre 2011 @ 09:48

  29. la consegna è;nessun parli!!!!!!!!o ne parli!

    Commento di CRICCHETTO — 3 novembre 2011 @ 08:29

  30. ma come i custodi si lamentano? non vengono pagati??? che bella novità!!!!non lo sapevano che soldi non ce ne sono!! e adesso si fa causa?

    Commento di CRICCHETTO — 24 novembre 2011 @ 19:35

  31. si,fanno fatica non anno soldi e chi lavora tra non molto chiude per mancanza di fondi,grazie ai polli che ci credono sono i custodi che anno torto e non i funzionari che non evadono le pratiche,

    Commento di maurizio — 25 novembre 2011 @ 07:57

  32. buona sera a tutti voi visto che sono nuovo del mestiere volevo sapere se era giusto che dopo aver recuperato un veicolo a seguito di incidente per la polizia stradale con tanto di verbale ,e successivamente posto sotto sequestro art 193 dopo 2 gg , e affidato al custode acquirente della mia citta’ lui non mi paghi le spese del soccorso?

    Commento di luca — 29 novembre 2011 @ 22:20

  33. Dovrebbe pagarti il soccorso il proprietario della vettura,prova a mandare la fattura al custode chiedendone il pagamento e vedi cosa ti risponde!
    Altrimenti chiedi alla prefettura il pagamento in quanto chi ti a attivato e la polizia a meno che ti anno fatto il classico verbale del 2028

    Commento di CRICCHETTO — 1 dicembre 2011 @ 19:29

  34. buongiorno a tutti al mio quesito su chi dovesse pagare per il ritiro di un’ auto successivamente posta sotto sequestro , il demanio di Milano mi ha confermato che Secondo l’articolo 12 del capitolato deve pagare il custode acquirente

    Commento di luca — 18 dicembre 2011 @ 09:56

  35. Auto riparate e fatture non pagate. Diritto di ritenzione e vendita
    Rispondiamo ai numerosi quesiti in merito alla presunta soppressione del Diritto di ritenzione. Tale istituto è previsto dal Codice Civile:
    Art. 2756 C.C
    Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi………………
    si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
    Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l’istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela o esecuzione privata, ciò in quanto oggi si ricorre più alla riparazione per esempio delle auto che all’acquisto del nuovo .
    E’ un diritto di tutela riconosciuto appunto dal Codice Civile a tutti gli autoriparatori al quale nessun cliente per nessun motivo può opporsi.
    Ovviamente la vettura trattenuta deve essere conservata diligentemente, protetta da danni e furti e restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata allorquando il pagamento venga effettuato.
    E’ parimenti ovvio che non si può né vendere né ipotecare la vettura trattenuta, e tantomeno usarla durante questo periodo.
    Il creditore che abbia fatto opera di miglioria o riparazione su un autoveicolo o altro bene e lo ha custodito, infatti, grazie a questo istituto, ha un privilegio sul bene, a condizioni che lo stesso si trovi ancor presso il creditore .
    Quest’ultimo può agire trattenendo il bene o, alternativamente, può venderlo secondo le norme per la vendita in seguito a pegno, ed è garantito, ex art. 2756 c.c., anche nei confronti di coloro che abbiano un diritto reale sul bene (ipoteca legale o convenzionale).
    Al fine di una corretta gestione del Diritto di ritenzione è necessario che il cliente sia informato esponendo in modo visibile un cartello con la seguente dicitura:
    DIRITTO DI RITENZIONE
    Le riparazioni si pagano alla consegna.
    In caso di mancato pagamento eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell’art. 2756
    del Codice Civile.
    La vettura sarà trattenuta presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.
    La Direzione
    da tenere a bordo del mezzo di soccorso.
    CRICCHETTO

    Commento di CRICCHETTO — 7 gennaio 2012 @ 09:47

  36. Caro cricchetto non riesco a quantificare lìindennita di deposito ,Ho avuto in deposito per ben 1.951 giorni una vetteura sequestrata come ausiliaRIO TECNICO PUOI Aiutarmi e ergente grazie

    Commento di mari — 27 febbraio 2012 @ 23:40

  37. faccio seguitro al commento gradirei che non si mostrasse e mail grazie

    Commento di mari — 27 febbraio 2012 @ 23:42

  38. mari per favore devi dirmi chi deve pagare il deposito e in che provincia stai lavorando,di che veicolo si tratta,le mail non sono in chiaro,per una risposta manda a info@assisoccorso.it buon lavoro

    Commento di Maurizio — 28 febbraio 2012 @ 07:18

  39. i demolitori di milano sono partiti,tanta spesa poca resa,devono ripulire tutti i viali intasati da anni di auto abbandonate ,ne anno da demolire,il capogruppo tanto, guadagna senza lavorare

    Commento di giovanni — 23 aprile 2012 @ 06:14

  40. il mandante può tenere autovetture sottoposte a sequestro in piazzali non depositerie per più di 24 ore dal verbale di sequestro? grazie

    Commento di luciano — 23 aprile 2012 @ 10:20

  41. autovetture sottoposte a sequestro, custodite in luogo di custodia non accessibile al pubblico indicato sul verbale di sequestro,alti luoghi se non indicati nel verbale e omessa custodia,il custode che non a più posto in depositeria deve darne immediata comunicazione alle autorità competenti per saturazione depositeria in attesa di liberare i posti in caso di affido deve utilizzare la depositeria più vicina libera al luogo di sequestro o caserma organo procedente

    Commento di CRICCHETTO — 23 aprile 2012 @ 18:19

  42. il custode acquirente come figura giuridica e incostituzionale e istituita per coprire il non far niente dei funzionari,solita italia dei furbi !!!

    Commento di giovanni — 24 aprile 2012 @ 06:26

  43. quindi e l’ente proprietario della strada che deve pagare o meglio, anticipare il pagamento ,

    Commento di giovanni — 29 aprile 2012 @ 07:48

  44. interessante servizio,ma il deposito non deve essere recintato e custodito? e la prefettura ?
    http://www.quicomo.it/02/05/deposito-auto-sequestrate-accessibile-a-chiunque.html

    Commento di giovanni — 29 aprile 2012 @ 09:10

  45. come mon lo sai? con il monopolio per lavorare non devi essere in regola,altrimenti come si fa………..

    Commento di CRICCHETTO — 2 maggio 2012 @ 18:33

  46. l’antitrust,Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato cosa dice sul custode-acquirente???, che di fatto in barba alle leggi dello stato e un monopolio in mano a pochi!, l’unica consolazione che i funzionari che lo sostengono quando sarà a regime, non serviranno più e andranno a casa,bisogna ridurre chi non a mai fatto funzionare le cose.

    Commento di giovanni — 6 maggio 2012 @ 07:58

  47. si tagliano l’erba sotto i piedi da soli,poverini!!!

    Commento di CRICCHETTO — 7 maggio 2012 @ 18:09

  48. SABATO 12-05-2012 A BRESCIA IN VIA ORZINUOVI 28 CONVEGNO REGIONALE DEL SOCCORSO STRADALE CON INIZIO ALLE ORE 14,30 ,”NON MANCARE “

    Commento di CRICCHETTO — 9 maggio 2012 @ 11:25

  49. Il convegno svoltosi a Brescia su iniziativa della CONFARTIGIANATO e la partecipazione della dirigenza ASSISOCCORSO a visto la partecipazione di moltissimi soccorritori stradali che anno riempito la sala convegni ,motivo della riunione la recente circolare sul soccorso e una serie di convegni regionali per poter discutere delle problematiche della professione soccorso stradale,relatore DOMENICO GOI oltre alla dirigenza CONFARTIGIANATO
    Nelle discussioni e emerso dirompente il mancato riconoscimento della categoria da parte delle istituzioni e le continue vessazioni subite dai soccorritori si e convenuto il massimo impegno per la presentazione delle istanze della categoria nelle sedi istituzionali

    Commento di giovanni — 14 maggio 2012 @ 05:51

  50. ‎05.05.2012 BRESCIA
    Il soccorso stradale e le nuove disposizioni emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella circolare già pubblicata,
    Nel corso dell’incontro, rivolto alle imprese di autoriparazione che svolgono attività di soccorso stradale, anno preso la parola Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Brescia, Elio Premoli, Presidente Provinciale Confartigianato Carrozzieri, Orazio Andretto, Presidente Provinciale Confartigianato Autoriparatori, e Domenico Goi, componente della Commissione Stradale Confartigianato Autoriparazione, che anno illustrato le nuove disposizioni sul soccorso stradale con l’intento di risolvere definitivamente l’annoso e grave problema delle multe elevate ai soccorritori stradali che esercitano questo impegnativo servizio. Dopo i contributi dei relatori, spazio ai partecipanti tra cui vi erano i consiglieri assi soccorso che nel dibattere della questione e porre domande ai presenti anno fatto emergere il disagi che i soccorritori stanno subendo
    . Al termine del dibattito Roberto Ansaldo, Presidente Regionale Confartigianato Carrozzieri, conclude il convegno tirando le somme della discussione auspicando una più costante ed assidua collaborazione per la difesa e la tutela della categoria,
    Ai partecipanti la documentazione, da conservare a bordo di ogni carro atrezzi, da esibire in caso di eventuali contestazioni agli organi di Polizia.

    Commento di CRICCHETTO — 16 maggio 2012 @ 14:33

  51. Circolare n. 68/2011 – chiarimenti circa il soggetto che deve effettuare il trasporto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, nel caso in cui il bene venga preso in custodia entro 10 gg.
    Oggetto: Trasporto e affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – Chiarimenti.
    Sono pervenuti alcuni quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito di sequestro di veicolo e di affidamento al custode-acquirente, il proprietario del veicolo o altri soggetti indicati nell’art. 196 CdS, intendano assumersi la custodia entro i 10 giorni dalla notifica dell’avviso previsto dall’art.213/2- quater.
    Più precisamente, si chiede di conoscere se, per il trasporto nel luogo indicato dal proprietario/custode quest’ultimo debba necessariamente avvalersi del servizio offerto dal custode-acquirente oppure se possa rivolgersi ad altro operatore specializzato di fiducia.
    Occorre intanto ricordare che l’assunzione della custodia per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
    Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del medesimo il quale è libero di scegliere un carro attrezzi di fiducia.
    L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.
    L’affidamento del veicolo andrà invece effettuato direttamente al custode-acquirente da parte degli organi di polizia soltanto se l’avente diritto:
    - è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
    - è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
    - risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fìsica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
    L’affidamento del veicolo al custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo.
    Nel caso in cui il proprietario del veicolo affidato al custode-acquirente intenda assumerne la custodia entro i 10 giorni previsti dall’art. 213/2-quater appare logico ritenere che il trasporto debba avvenire, anche in questo caso, a spese e cura del custode/proprietario il quale potrà rivolgersi ad un operatore di fiducia.
    Attesa la delicatezza della predetta procedura, in ordine agli eventuali danni che potrebbe subire il veicolo in questione durante le varie fasi ( carico/scarico del veicolo, ecc.) è utile sottolineare l’importanza della descrizione dello stato del veicolo (attraverso una corretta compilazione della scheda “H”), nonché della documentazione fotografica da prodursi a cura del custode-acquirente, che dovrà essere il più accurata possibile, oltre che tempestiva.
    Si suggerisce, infine, l’utilizzo delle note durante l’inserimento dei dati del sequestro, per segnalare dettagli utili alla descrizione dello stato del veicolo.

    p.IL PREFETTO
    IL VICE PREFETTO VICARIO
    (Longhi)

    Commento di CRICCHETTO — 25 maggio 2012 @ 17:29

  52. Vorrei sapere perchècon l’entrata del depositario acquiente nonsi effettuano piùrecuperi di veicoli sequestrati . quali sono in casi in cui le forze dell’ordine possono chiamare la depositeria tradizionale ?
    grazie

    Commento di luciano — 28 maggio 2012 @ 07:47

  53. LEGGI TUTTI I COMMENTI, ANCHE QUELLI PRECEDENTI
    chi sbaglia purtroppo sono i soliti organi di polizia che chiamano solo il custode acquirente e non il carro più vicino,
    purtroppo e malcostume non lavorare correttamente ,il custode acquirente deve essere ATTIVATO SOLO AL RIFIUTO DI CUSTODIRE e non sempre come fanno ora

    Roberta

    18 aprile 2010 alle 17:35

    Il custode acquirente deve essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di un rifiuto a custodire che il trasgressore a manifestato e non come fanno sempre, la prova e che una volta affidata la vettura al custode acquirente deve obbligatoriamente seguire la sospensione della patente ( trasgressore e obbligato in solido)e l’ulteriore sanzione generata dal rifiuto a custodire, e se per caso non ci sono le azioni sopra descritte ,di sicuro qualcuno a omesso atti d’ufficio e prodotto danni erariali punibili da organi superiori

    Commento di CRICCHETTO — 1 giugno 2012 @ 18:12

  54. se chiamano il custode acquirente si presume che il trasgressore si rifiuta di custodire a proprie spese,
    se lo chiamano sempre commettono un abuso nei confronti del trasgressore, del carrista di competenza non attivato,del’ufficio se non fanno l’ulteriore sanzione del rifiuto con conseguenze nei confronti degli agenti accertatori anche in remoto in caso di un esposto denuncia
    devono dimostrare il loro corretto operato pena l’annullamento dei procedimenti non conformi
    e chiaro che devono fare di tutto, anche l’impossibile per far custodire il veicolo al trasgressore e non riempire i piazzali e le tasche del custode acquirente furbetto ,
    qualche giudice afferrato nella materia dovrà trovare il tempo e il coraggio di vederci dentro in questo malaffare

    Commento di giovanni — 6 giugno 2012 @ 06:32

  55. non e guisto ke le foze dell ordine devono aspettare ore e ore sotto tutte le teperature al custode aquirente , ke arriva da 40 o 50 km per recuperare un motorino o .quello ke sia.

    Commento di michele — 29 giugno 2012 @ 07:20

  56. vallo a dire ai volponi che per coprire il culo di chi non a mai evaso le pratiche si e inventato il custode aquirente che oltre ad essere incostituzionale viola le norme europee ,in attesa di ricevere sanzioni anche da loro,tanto ai mai visto pubblici funzionari pagare o essere licenziati per i danni che continuano a fare,

    Commento di CRICCHETTO — 30 giugno 2012 @ 17:53

  57. Chiedo a chi devo rivolgermi (procura, stampa vertici cc) in quanto il 17 luglio a 4 km dalla mia depositeria è accaduto un grave incidente stradale. I cc intervenuti anno chiamato il depositario acquirente che ha trasportato i mezzi a 40 km giustificando di dover porre sotto sequestro penale i due veicoli. Sarà incapacità-male informazione o ALTRO!!!

    Commento di luciano — 19 luglio 2012 @ 08:11

  58. parti dal tuo maresciallo di riferimento,non ti fermare alle chiacchere che ti dirà, comando compagnia e su fino a roma seguendo la linea di comando ,scarica il decreto del’articolo del custode aquirente e allegalo sempre, si evince che solo al rifiuto del’utente di custodire i veicoli e non sempre per comodità o lazzaronificio dei soggetti operanti si deve chiamare il custode aquirente
    e di fatto creare un monopolio tenendo uomini e mezzi impegnati in attesa che intervenga a rimuovere i veicoli coinvolti obbligando coloro che devono recuperare i propri beni a trasferte e disagi km. per una errata e superficiale interpretazione della legge di fatto incostituzionale e contro le direttive UE, non ti fermare ai vertici C.C:ma fai un esposto in procura e tieni informato il centro midia della tua regione a modo che ne parlino,vedi mai che qualche giudice di buona volontà guardi dentro e arrivi ai vertici dei signori funzionari che anno stravolto e di fatto “regalano i beni dello stato” a pochi per il semplice motivo che “amministrare si deve lavorare” ed e meglio prendere lo stipendio con il posto sicuro e lasciare a pochi il commercio delle auto confiscate,chiedi ai cittadini coinvolti nel sinistro se sono contenti di farsi i km. per rientrare in posseso dei propri beni chiedi al comando se e oppoeruno che si sprechi benzina e non sia meglio conoscere la legge e applicarla in modo intelligente o e meglio non pensare e chiamare sempre il custode che quando sarà saturo depositerà i veicoli in area non classificata depositeria o alla peggio in mezzo alla pubblica via con le resposabilità dei signori agenti che gle li anno affidati.non avere paura di denunciare la verità tanto di fatto ti anno tagliato fuori e non dimenticarti quando ti chiameranno per le auto di servizio che per piacere o dovere di patria gratuitamente gli si risolve il guasto per permettegli di fare il loro dovere questo loro comportamento di fatto distrugge la rete dei soccorritori stradali
    che se poi riescono a lavorare senza di loro ,quando il monopolio salterà chi fara fronte alle chiamate per rimuovere i veicoli? oggi nessuno chiede di fare il custode giudiziario a fronte dei fatti che accadono,

    Commento di maurizio — 21 luglio 2012 @ 06:59

  59. DIRITTO DI RITENZIONE
    Le riparazioni si pagano alla consegna.
    In caso di mancato pagamento eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell’art. 2756
    del Codice Civile.
    La vettura sarà trattenuta presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.
    La Direzione

    Commento di CRICCHETTO — 16 agosto 2012 @ 13:21

  60. http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1230/Sequestro-amministrativo

    Il sequestro si inserisce nel procedimento sanzionatorio come provvedimento di carattere cautelare tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento oppure risultato di un illecito amministrativo, o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca).

    Due sono quindi le principali finalità del sequestro: quella di sottrarre i beni costituenti strumento o prodotto della infrazione al godimento e alla disponibilità del trasgressore – anche al fine di impedire a quest’ultimo di commettere ulteriori trasgressioni – e quella di agevolare l’accertamento definitivo dell’illecito.

    Nella classificazione degli atti amministrativi il sequestro va inquadrato fra gli “ordini”, ma è caratterizzato dalla sua natura cautelare e come tale partecipa dei caratteri essenziali dei provvedimenti di natura cautelare e, in particolare, di quelli della provvisorietà e strumentalità.

    Il carattere strumentale del sequestro è evidenziato dal fatto che la legge sulla depenalizzazione (legge 24.11.1981 n. 689) disciplina il sequestro sotto la rubrica “atti di accertamento” (articolo 13), considerandolo preordinato all’accertamento definitivo della violazione dell’illecito, in vista dell’applicazione del provvedimento sanzionatorio finale.

    Con particolare riferimento alle violazioni in tema di circolazione stradale, è sufficiente fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 213 – Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa – Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), il quale disciplina, appunto, le ipotesi di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo in tutti i casi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

    COME SI FA

    L’articolo 213 Codice della Strada, comma 1, conferisce potere all’organo di polizia che accerta la violazione di provvedere al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

    In caso di sequestro il veicolo viene affidato in custodia al proprietario, o in sua assenza al conducente. Il veicolo sequestrato deve essere custodito in area non soggetta a pubblico passaggio. Il rifiuto di assumere la custodia comporta l’applicazione di una gravosa sanzione (al minimo, pari ad oltre 1.600,00 euro) unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Nel caso di sequestro di ciclomotore o di motociclo il veicolo deve essere sempre affidato in custodia alla depositeria convenzionata. In questo caso, solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sequestro, il proprietario del mezzo potrà chiederne l’affidamento in custodia.

    CHI

    Contro il provvedimento di sequestro è possibile fare ricorso al Prefetto, ai sensi dell’articolo 213, comma 3 del Codice della Strada.

    La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.

    Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con l’ordinanza – ingiunzione di cui all’articolo 204 Codice della Strada, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.

    Il Prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

    Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del Giudice competente dà comunicazione al Prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.

    Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.886,00 euro a 7.546,00 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

    FAQ

    Quali sono gli effetti del provvedimento di sequestro amministrativo nel caso di mancata emissione dell’ordinanza prefettizia di confisca? Qual è il termine per l’emissione dell’ordinanza prefettizia di confisca?

    Come già precisato e come evincibile dalla normativa di settore, la misura cautelare del sequestro amministrativo è preordinata alla successiva ed eventuale sanzione accessoria della confisca amministrativa.

    Tuttavia, nonostante le previsioni sanzionatorie sul tema, corre l’obbligo di meglio comprendere quali siano le conseguenze della circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e non ancora assoggettato al provvedimento di confisca.

    Ebbene, le richiamate disposizioni del Codice della Strada non disciplinano tale ipotesi, decisamente ricorrente nella pratica.

    Sul punto la giurisprudenza è contrastante nel delineare i passaggi direttivi per la definizione di tale eventualità.

    Un primo orientamento ha avuto modo di precisare che “Dalla lettura coordinata degli articoli 193, 203, 204, 210 e 213 Codice della Strada, logica e ragionevole conclusione vuole che il Prefetto emetta l’ordinanza di confisca nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’articolo 204 il quale decorre, coordinato l’articolo 204 con l’articolo 210, comma 3, Codice della Strada, dalla scadenza dei dieci giorni dalla contestazione dell’illecito, concessi all’Autorità di Polizia per inviare il verbale di contravvenzione al Prefetto” (Giudice di Pace di Bari, sentenza del 13 luglio 2009, n. 5512, in Giurisprudenzabarese.it).

    La massima è eloquente nello stabilire che l’omessa adozione da parte del Prefetto del provvedimento con il quale dispone la confisca amministrativa del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo fa decadere lo stesso verbale con il quale il sequestro è stato disposto. Del resto, diversamente argomentando, la durata del sequestro sarebbe indeterminata nel tempo, causando un grave pregiudizio alle ragioni economiche dei soggetti direttamente ed indirettamente incisi dalla stessa.

    Tuttavia, un altro orientamento dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1191 del 19.1.2009; Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21881 del 14.10.2009), ha stabilito che il termine per l’emissione dell’ordinanza di confisca è quello di prescrizione previsto dall’articolo 28 della legge n. 689 del 1981 (5 anni). Sul punto si ritiene doveroso precisare che il termine prescrizionale di cinque anni è applicabile nel caso di mancata presentazione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro amministrativo

    Commento di CRICCHETTO — 18 ottobre 2012 @ 12:28

  61. BUONGIORNO;BUON 2013 A tutti i soccorritori stradali
    GOOD MORNING, GOOD 2013 To all the road rescuers!!!!!!!
    happy new year!!!!!!!!!

    Commento di Maurizio — 1 gennaio 2013 @ 08:05

  62. Con piacere vedo che i custodi acquerenti pagano puntualmente le macchine e accumulano crediti dallo stato che chissà quando pagnerà,nel frattempo se le ditte non trovano i soldi per pagare devono fallire e ride lo stato dittatore con i suoi funzionari felici di far chiudere il soccorso.

    Commento di Antonio — 11 marzo 2013 @ 07:14

  63. Inretecar Consorzio

    COMUNICATO STAMPA

    FINALMENTE UNA SENTENZA A FAVORE DELLA LIBERTA’ DI MERCATO

    La Corte di giustizia dichiara gli accordi tra assicuratori e riparatori anticoncorrenziali.

    Decidendo la causa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt.,
    Generali-Providencia Biztosító Zrt.,
    Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége,
    Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft,
    Paragon-Alkusz Zrt.,
    contro Gazdasági Versenyhivatal, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito, anche se in prima sezione, a tutela dei danneggiati-assicurati per la RC auto che gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno natura anticoncorrenziale.
    Ne consegue che tali accordi sono dunque vietati in quanto, per loro natura, risultano dannosi al buon funzionamento della normale concorrenza.
    Vale a dire, sempre secondo la Corte di giustizia che gli accordi pattuiti tra alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico, o concessionari e i riparatori che stabiliscono una tariffa oraria in base anche al numero dei contratti commercializzati possono essere considerati come una restrizione della concorrenza e dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati .
    “Già da tempo Inretecar Consorzio nazionale Carrozzieri Indipendenti, si batte per la libera scelta dell’automobilista, tant’è vero che in audizione all’AGCM ha presentato documentazione comprovante i vizi e le restrizioni di tale libertà, inclusi in polizze RCAuto sia attraverso i canali di agenzie assicurative sia attraverso Concessionari all’atto della vendita veicoli” dichiara Fernando Miliucci presidente InRetecar.
    “Auspichiamo che l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato recepisca tale sentenza anche se in 1 sezione, e che la documentazione depositata sia tenuta nella giusta considerazione,in nome di una vera libertà di mercato, del resto la Francia ha approvato in sede parlamentare una norma che garantisce all’automobilista la libertà di scelta del proprio autoriparatore “ afferma l’A.D.InRetecar Anna Gandolfi

    UFFICIO STAMPA INRETECAR CONSORZIO CARROZZIERI
    Via Campania 50- SEZZE LATINA-uff ROMA- BRESCIA
    335.7162454

    Commento di maurizio — 15 marzo 2013 @ 07:39

  64. atr”38″ custode aquirente=STORTURA ITALIANA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE NON IN GRADO DI OPERARE CORRETAMENTE RVOLTA IL PROBBLEMA E LO SCARICA SUI CUSTODI SENZA PENSARE AL MODO LEGALE MIGLIORE DI AFFRONTARE E RISOLVERE IL PROBBLEMA AUTO IN SEQUESTRO CONFISCATE,

    Commento di Maurizio — 28 marzo 2013 @ 07:17

  65. 2013 nuovo governo di riforme? speriamo che decida di revisionare tutta la filiera della mobilità , risolvendo tutti i buchi neri delle P.A. e ci ascolti per svuotare i piazzali e fare cassa,

    Commento di Maurizio — 28 aprile 2013 @ 08:47

  66. Governo di chè,si sono assicurati lo stipendio e per il resto,tutto come prima, non cambia niente,

    Commento di Gino — 19 maggio 2013 @ 06:06

  67. FINALMENTE UNA SENTENZA A FAVORE DEI SOCCORRITORI CUSTODI
    L’ASSOCIAZIONE ASSI SOCCORSO TRAMITE LO STAFF LEGALE A VINTO LA BATTAGLIA DEL DIRITTO IN MERITO dall’art. 38 DL 269 del 30/09/2003 convertito in Legge n°326 del 24/11/2003.

    in attesa delle motivazioni dell’alta corte, una notizia che risolleva il morale delle varie aziende che esercitano la custodia soccorso stradale e apre nuove prospettive nel diritto di chi con coscienza costanza ed onestà a sempre dato supporto alla pubblica amministrazione nonostante tutto!
    ASSI SOCCORSO A TUTELA DELLE AZIENDE DI CUSTODIA SOCCORSO STRADALE

    Commento di Maurizio — 22 maggio 2013 @ 16:05

  68. Oronzo Colamonico

    Oggi giorno memorabile per i custodi giudiziari!!! A fronte degli innumerevoli ricorsi presentati da ASSISOCCORSO e i suoi associati, la SUPREMA CORTE COSTITUZIONALE ha disposto l’incostituzionalità dell’art.38 DL 269 del 30/09/2003 convertito in Legge n°326 del 24/11/2003.
    buona giornata a tutti
    Colamonico O

    Commento di Maurizio — 22 maggio 2013 @ 16:07

  69. come al solito le facce di PALTA di chi a sponsorizzato l’art.38 facendo perdere MILIONI DI EURO ai soccorritori stradali depositi giudiziari cerca di buttare fumo negli occhi cavalcando il merito di una sentenza inseguita dai nostri AVVOCATI DI ASSI SOCCORSO con certosina e professionale costanza,
    mentre i F.D.P. costruivano i consorzi a solo vantaggio dei demolitori, di fatto escludevano dal mercato i soccorritori stradali,di fatto vediamo quanto sono falsi e come la venderanno e raccontertanno!

    Commento di Maurizio — 2 giugno 2013 @ 07:29

  70. PER CHI VUOLE ORGANIZARE UNA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SULL’ARGOMENTO,SI ATTIVI INDIVIDUANDO UNA STRUTTURA IDONEA PER LA RIUNIONE E MANDI UNA RICHIESTA A:info@assisoccorso.it PER CONCORDARE E COORDINARE GLI INVITI E LE DATE DISPONIBILI,GRAZIE

    Commento di Maurizio — 30 giugno 2013 @ 07:58

  71. OGGETTO: REVOCA DEPOSITARIO ACQUIRENTE NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

    Incredibile ma vero? E’ quanto accadde nella Prefettura di Massa Carrara. Dopo due anni di custodia di veicoli sequestrati non copnsona al capitolato di gara è arrivata la revoca del depositario acquirente (mandatario). Si riesumano così per due giorni le depositerie presenti nell’elenco poi si attiva il mandante dell’RTI costituito (non iscritto nell’elenco delle depositerie autorizzate per capienza e numero di autoveicoli bensì un deposito temporaneo). In sostituzione del mandatario in barba al capitolato di gara.
    Non è possibile essere usato come ruota di scorta, forse il sacrificio di 24 H al giorno per 365 giorni l’anno e, l’impegno finanziario per gestire un deposito giudiziario non è aprezzato, per cui ora chiudiamo andiamo in vacanza e a settembre 2013 dopo la pausa giudiziaria, adiremo alle vie legali. BUONE FERIE A TUTTI!!!!!!!! LUCIANO

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    Commento di preparaty na chrapanie — 28 aprile 2017 @ 07:06

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    Trackback di dental implants in West Los Angeles — 26 giugno 2017 @ 00:36

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    Commento di seo plugin — 29 luglio 2017 @ 08:57

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    Commento di http://top10metin2.com/index.php?a=stats&u=arletha6697 — 20 agosto 2017 @ 02:31

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