Assi – Il blog sul soccorso stradale

19 dicembre 2014

SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

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SPECIALE SICUREZZA: PATENTINO PER L’USO DI MACCHINE OPERTRICI

Lo scorso 1° Marzo 2013 è entrato in vigore l’accordo Stato Regioni recante la formazione obbligatoria per i lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5 del Testo Unico Sicurezza.( D.Lgs. n 81/08)
Innanzitutto, va evidenziato che gli obblighi formativi che si vanno ad illustrare riguardano sia i lavoratori dipendenti che i componenti dell’impresa familiare che utilizzano tali attrezzature.
In secondo luogo, il corso è finalizzato all’abilitazione (“patentino”) dell’operatore per l’uso di tali attrezzature.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta la specifica abilitazione sono:
• Piattaforme di lavoro mobili
• Gru a torre
• Gru mobile
• Gru per autocarro
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi.
• Trattori agricoli o forestali. A ruote o a cingoli.
• Macchine movimento terra. Scavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo.

PROGRAMMA DEI CORSI
I programmi sono disciplinati dall’allegato III dell’Accordo, evidenziando che il modulo giuridico-normativo, comune ai diversi percorsi formativi, deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili; esso è riconosciuto come credito formativo per corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

ATTESTAZIONE
Previa la frequenza di almeno il 90% delle ore previste e il superamento di una prova finalizzata a verificare le conoscenze giuridiche e tecnico-professionali, viene rilasciato un attestato di abilitazione.(Patentino)

AGGIORNAMENTO
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento che ha la durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative ai moduli pratici.

NORMA TRANSITORIA
Alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati per ciascuna tipologia di attrezzatura ( per cui hanno solo l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale) a condizione che:
• corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo comprensiva di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento;
• corsi di formazione, comprensivi di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata inferiore a quello previsto dall’accordo a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo:
• corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
I nuovi obblighi formativi si applicano da subito per i nuovi inserimenti aziendali successivi al 1 marzo 2013.

PER I RITARDATARI O GLI SMEMORATI
Si ricorda che agli stessi obblighi sono soggetti i soccorritori stradali che nell’esercizio della loro attività usano autogru mobili e/o gru su autocarri (retrogabina) o altre attrezzature per cui è prevista una speciale abilitazione.
Si informa che l’ASSI, a prezzi agevolati per gli associati, è in grado di istituire corsi specifici, come previsto dalla normativa, al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.
Fa presente che tali corsi , per i dipendenti devono svolgersi durante le ore lavorative ed i costi a carico dei datori di lavoro.

1 commento »

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    Commento di buy streetwear — 10 agosto 2015 @ 06:05

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