Soccorso stradale o trasporto?

Autoveicolo intestato ad autoriparatore omologato uso speciale soccorso stradale uso proprio ha l’obbligo di iscriversi all’albo  autotrasportatori conto terzi?

      

La confusione da parte degli organi di polizia ci  induce a riprendere l’argomento e chiarire  la distinzione tra soccorso stradale  e  trasporto autoveicoli (Art.82 CdS)

Al soccorritore stradale che ci chiede se col proprio carro attrezzi, ossia col veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale,può trainare o trasportare, senza la preventiva licenza o autorizzazione al trasporto per conto terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario il veicolo in avaria precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale, rispondiamo affermativamente. 

I motivi perché, a nostro giudizio, l’autore di tale trasporto non è sanzionabile per violazione dell’art.82 comma 8 del Codice della Strada sono i seguenti:

Perché i carri attrezzi, classificati come autoveicoli per uso speciale, hanno caratteristiche costruttive e funzionali idonee al traino o al trasporto di veicoli in avaria( art.54 comma 1 lett. g) CdS)

Perché i carri attrezzi, in quanto omologati ad uso speciale, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 298/74 (Art.30 punto d)”esente”)detta anche “ Legge autotrasporto” e quindi non soggetti alle norme in essa contenute.

Perché i carri attrezzi, in quanto autoveicoli per uso speciale, sono destinati prevalentemente al trasporto proprio ( art.54 comma 1 lett.g) senza escluderne la possibilità di un loro uso non prevalente del trasporto in conto terzi.

Perché, i carri attrezzi così come gli altri veicoli, quando trasportano veicoli danneggiati o guasti,in base all’allegato II Regolamento Europeo n.881/92, non sono soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione in tutta Europa (Italia compresa) ed anche nelle altre nazioni extraeuropee con cui è stata sottoscritta la Convenzione per il libero transito delle merci sul loro territorio.(Vedi Confederazione Helvetica ed Albania).

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale ottengono il rilascio della carta di circolazione senza la presentazione della licenza od autorizzazione al trasporto. (Art. 93 comma 3 CdS)

Perché, i carri attrezzi ossia i veicoli ad uso speciale, in quanto non necessitanti di licenza, o autorizzazione al trasporto possono essere liberamente locati senza conducente.(Art.84 comma 4 lett.a) CdS)

Perché la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21/05/1987 ha definitivamente stabilito che “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art.4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969,n°543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché per destinazione del veicolo s’intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente  il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Perché il carro attrezzi viene usato in modo strumentale ad altre attività come la riparazione del veicolo danneggiato e/o il ricovero in un deposito e pertanto, in base alla nuova disciplina, il suo utilizzo non configura una mera attività di autotrasporto, ossia la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; D.Lsg 21 novembre 2005, n.286(GU n.6 del 09.01.2006).

Per  tutto ciò che è stato motivato sopra, incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati. 

Pertanto  il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia  lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina , l’organo di polizia che erroneamente contesta l’uso diverso del carro attrezzi  uso speciale soccorso stradale ad un autoriparatore, non distingue la differenza di omologazione  tra esso e l’uso proprio o  per conto di terzi.

Da  il soccorso stradale di Domenico Goi

Maurizio Sorze

Commenti (239)

 

  1. Danilo scrive:

    Buonasera, ho due carro-attrezzi in conto proprio,vorrei chiedervi come potrei iniziare l’attività di deposito veicolo?

  2. Gino scrive:

    danilo che autoveicoli movimenti?

  3. Danilo scrive:

    Salve Gino io movimento autovetture.Sai dirmi qualcosa di più?

  4. antonio scrive:

    ciao gino non riesco a trovare i commenti de giorni scorsi sulla multa che mi ha fatto la polizia per avere un consiglio forse dopo un paio di giorni vengono eliminati

  5. Gino scrive:

    clicca su <commenti precedenti,
    sopra la scritta LASCIA UN COMMENTO
    ciao

  6. alessandro scrive:

    Ciao sono un autotrasportatore di Lecce, siccome possiedo un carroattrezzi, come potrei fare per lavorare con i soccorsi stradali con l’europ assistance o altre agenzie del genere, che requisiti bisogna avere??e inoltre cosa bisogna fare? sapreste indirizzarmi qualcosa?? grazie…

  7. Gino scrive:

    cao Alessandro ,leggi tutti i commenti precedenti, mettiti in regola e dopo di che,inizia le telefonate di contatto per iniziare la via crucis dei soccoritori stradali,
    auguri e coraggio

  8. Gino scrive:

    giunge notizia che g.d.f. e c.c. fermano i carri chiedendo la posizione in azienda di chi guida,portare sempre la camerale o l’ultima busta paga per dimostrare la corretta posizione in azienda.
    buon lavoro

  9. CRICCHETTO scrive:

    Fanno bliz improvvisi anche in azienda e controllano tutti,
    occhio ai collaboratori occasionali,

  10. antonio scrive:

    Ciao gino sono antonio vorrei il tuo indirizzo e-mail o magari un numero di fax per farti viisionare il mio verbale e poi magari chissa potrai darmi qualche consiglio utile

  11. CRICCHETTO scrive:

    Antonio mandalo a info@assisoccorso.it,ciao

  12. antonio scrive:

    ciao ai ricevuto il verbale?

  13. giuseppe scrive:

    buona sera volevo una informazione sto aprendo un deposito stoccaggio è manutenzioni di mezzi agricoli e ho un carro attrezzi posso fare recupero anche di veicoli in panne ho incidentate fatemi sapere grazie

  14. Maurizio scrive:

    Giuseppe leggi i post precedenti,per fare soccorso stradale devi rispettare la “122″ con carri “soccorso stradale uso speciale”licenze e personale adeguati, ed ogni veicolo da riparare lo puoi movimentare,
    se fai commercio cambia tutto .
    ciao buon lavoro

  15. giuseppe scrive:

    salve allora con questa legge che anno cambiato fino l’anno scorso potevo fare soccorso stradale solo con l’iscrizione alla camera di commercio avendo sulla carta di circolazione conto terzi ,ora bisogna essere un riparatore se ho capito bene grazie

  16. Maurizio scrive:

    Giuseppe manda una copia della tua camerale e libretto del carro a info@assisoccorso.it per avere una risposta certa,
    buona giornata

  17. luciano scrive:

    Da quello che ho capito, se un carro ad uso speciale si fà un soccorso a seguito incidente o guasto è tutto ok, se invece si fà un trasporto la cosa è punibile, la mia domanda è se un veicolo non è guasto e Ti chiama la polizia per un sequestro cosa succede?

    ciao

  18. [...] all’Albo degli autotrasportatori conto terzi, l’Associazione soccorritori stradali italiani, Assisoccorso, precisa che il soccorritore con carro attrezzi, che effettua attività di soccorso stradale anche [...]

  19. CRICCHETTO scrive:

    luciano se ti chiama la polizia per un sequestro e una rimozione e pertanto sei in regola,ciao

  20. Maurizio scrive:

    il carro attrezzi immatricolato uso speciale “soccorso stradale”serve all’autoriparatore per:movimentare soccorrere rimuovere trasportare spostare riconsegnare veicoli che sono l’oggetto delle prestazioni del riparatore,senza limitazioni in tutta europa.
    Buon lavoro maurizio

  21. Maurizio scrive:

    Codice della strada > Regolamento di esecuzione e di…: TITOLO QUINTO – Art. 374 Soccorso stradale e rimozione. (Art. 176 Cod. Str.)

    Articolo 374
    (Art. 176 Cod. Str.) Soccorso stradale e rimozione. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
    Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

    Titolo 5 – Norme di comportamento Paragrafo 6 – Circolazione sulle autostrade (Artt. 175 -176 Codice della strada)

    1. L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

  22. FABRIZIO scrive:

    MI TROVO IN QUESTA SITUAZIONE: AVEVO UNA AUTOFFICINA MA NON ESERCITO PIU’ QUESTA ATTIVITA’, VORREI PERO’ SVOLGERE ATTIVITA’ DI SOCCORSO STRADALE E TRASPORTO DI PICCOLI MEZZI PER UN’AZIENDA. HO UN AUTOVEICOLO USO SPECIALE- USO PROPRIO CON CUI EVENTUALMENTE FARLO MA POSSO FARLO? SONO NECESSARIE AUTORIZZAZIONI? E’ ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO?

    GRAZIE

  23. Maurizio scrive:

    con il carro uso speciale puoi fare soccorso e movimenti veicoli inerenti l’attività se fai riparazioni, se vuoi fare il trasportatore devi chiedere le iscrizzioni e autorizzazioni adeguate con il cambio d’uso del carro e non puoi fare il soccorritore stradale
    ciao fabrizio

  24. Graziano scrive:

    Salve. Nel sito ANCSA viene citata una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina il trasporto dei veicoli oggetti di Soccorso Stradale Uso Speciale. Qualcuno sà quacosa? Grazie

  25. Graziano scrive:

    Salve. Nel sito ANCSA viene citata una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina il trasporto dei veicoli oggetti di Soccorso Stradale Uso Speciale. Qualcuno sà qualcosa? Grazie

  26. CRICCHETTO scrive:

    Circolare n. 2/2012/TSI Prot. 5544 del 29/02/2012

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
    Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità – Divisione 6
    Circolare 2/2012/TSI Prot. 5544

    Roma, 29 febbraio 2012

    OGGETTO: Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale.

    A seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da alcuni rappresentanti del mondo associativo, si ravvisa l’opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto.
    Deve premettersi che l’attività di “soccorso stradale” è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.
    In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato “per uso speciale”, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell’articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.
    Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato “per uso speciale”.
    Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto “primo soccorso”, che si concreta nell’attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell’esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un’officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall’utente.
    Tuttavia, qualora, si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo – e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso – le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
    Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.
    È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”.

    Il Direttore Generale
    (arch. Enrico Finocchi)

  27. Maurizio scrive:

    Oronzo Colamonico

    ragazzi divertitevi e prendetevi le vostre rivincite su coloro che continuano a dire che ci vuole il conto terzi!!!!!!!!!!

  28. Alessandro scrive:

    Volevo avere un’informazione che potrebbe anche interessare altri, in quanto a volte mi capita di essere chiamato per trasportare macchinari che devono essere per esempio sistemati in zone particolari(aeroporti, aziende etc)quindi non veicoli…sono in regola o potrei incorrere in problemi?
    Grazie.
    Alessandro

  29. Alessandro scrive:

    Volevo avere un’informazione che potrebbe anche interessare altri, in quanto a volte mi capita di essere chiamato per trasportare macchinari che devono essere per esempio sistemati in zone particolari(aeroporti, aziende)quindi non veicoli…sono in regola o potrei incorrere in problemi?
    Grazie.
    Alessandro

  30. Maurizio scrive:

    Alessandro dipende che lavoro svolge la tua azienda,devi essere più preciso nel fare le domande, comunque se leggi titti i commenti trovi le risposte,ciao
    buon lavoro

  31. Maurizio scrive:

    Alessandro dipende che lavoro svolge la tua azienda,devi essere più preciso nel fare le domande, comunque se leggi tutti i commenti trovi le risposte,ciao
    buon lavoro

  32. Alessandro scrive:

    sono titolare di una officina con assistenza per il recupero stradale

  33. Marco scrive:

    Vorrei acquistare un carrattrezzi con patente B. Purtroppo non trovo nulla che faccia al mio caso. Qualcuno mi dice se è possibile far allestire un carroattrezzi in Germania?

  34. CRICCHETTO scrive:

    Marco in italia allestiscono ogni genere di carro attrezzi,ci sono ditte veramente capaci, che genere di carro attrezzi vuoi?

  35. giovanni scrive:

    la co me ar e un giusto compromesso tra tutte ,un po cara ma si ripaga nel tempo.

  36. ALEX scrive:

    Salve a tutti,ho l’impressione di trovarmi nel posto giusto.Premetto che ho letto quanto scritto sopra.Sono un carrozziere è devo dotarmi di un carro attrezzi,i quesiti quindi sono tanti:Amministrativamente devo aggiornare questa posizione alla camera di commercio,giusto? non capito come,ma vedrò. Patente B o C,o meglio che limitazioni ci sono in merito? E se avrò bisogno di un autista occazionale?Grazie a tutti,e buon lavoro.

  37. CRICCHETTO scrive:

    SABATO 12-05-2012 A BRESCIA IN VIA ORZINUOVI 28 CONVEGNO REGIONALE DEL SOCCORSO STRADALE CON INIZIO ALLE ORE 14,30 ,”NON MANCARE “

  38. giovanni scrive:

    05.05.2012 – Il soccorso stradale e le nuove disposizioni emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Il soccorso stradale e le nuove disposizioni emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella circolare già pubblicata,
    Nel corso dell’incontro, rivolto alle imprese di autoriparazione che svolgono attività di soccorso stradale, anno preso la parola Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Brescia, Elio Premoli, Presidente Provinciale Confartigianato Carrozzieri, Orazio Andretto, Presidente Provinciale Confartigianato Autoriparatori, e Domenico Goi, componente della Commissione Stradale Confartigianato Autoriparazione, che anno illustrato le nuove disposizioni sul soccorso stradale con l’intento di risolvere definitivamente l’annoso e grave problema delle multe elevate ai soccorritori stradali che esercitano questo impegnativo servizio. Dopo i contributi dei relatori, spazio ai partecipanti tra cui vi erano i consiglieri assi soccorso che nel dibattere della questione e porre domande ai presenti anno fatto emergere il disagi che i soccorritori stanno subendo
    . Al termine del dibattito Roberto Ansaldo, Presidente Regionale Confartigianato Carrozzieri, conclude il convegno tirando le somme della discussione auspicando una più costante ed assidua collaborazione per la difesa e la tutela della categoria,
    Ai partecipanti la documentazione, da conservare a bordo di ogni carro atrezzi, da esibire in caso di eventuali contestazioni agli organi di Polizia.

  39. CRICCHETTO scrive:

    Il convegno svoltosi a Brescia su iniziativa della CONFARTIGIANATO e la partecipazione della dirigenza ASSISOCCORSO a visto la partecipazione di moltissimi soccorritori stradali che anno riempito la sala convegni ,motivo della riunione la recente circolare sul soccorso e una serie di convegni regionali per poter discutere delle problematiche della professione soccorso stradale,relatore DOMENICO GOI oltre alla dirigenza CONFARTIGIANATO
    Nelle discussioni e emerso dirompente il mancato riconoscimento della categoria da parte delle istituzioni e le continue vessazioni subite dai soccorritori si e convenuto il massimo impegno per la presentazione delle istanze della categoria nelle sedi istituzionali

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