Soccorso stradale o trasporto?

Autoveicolo intestato ad autoriparatore omologato uso speciale soccorso stradale uso proprio ha l’obbligo di iscriversi all’albo  autotrasportatori conto terzi?

      

La confusione da parte degli organi di polizia ci  induce a riprendere l’argomento e chiarire  la distinzione tra soccorso stradale  e  trasporto autoveicoli (Art.82 CdS)

Al soccorritore stradale che ci chiede se col proprio carro attrezzi, ossia col veicolo omologato ad uso speciale per soccorso stradale,può trainare o trasportare, senza la preventiva licenza o autorizzazione al trasporto per conto terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario il veicolo in avaria precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale, rispondiamo affermativamente. 

I motivi perché, a nostro giudizio, l’autore di tale trasporto non è sanzionabile per violazione dell’art.82 comma 8 del Codice della Strada sono i seguenti:

Perché i carri attrezzi, classificati come autoveicoli per uso speciale, hanno caratteristiche costruttive e funzionali idonee al traino o al trasporto di veicoli in avaria( art.54 comma 1 lett. g) CdS)

Perché i carri attrezzi, in quanto omologati ad uso speciale, non rientrano nel campo di applicazione della Legge 298/74 (Art.30 punto d)”esente”)detta anche “ Legge autotrasporto” e quindi non soggetti alle norme in essa contenute.

Perché i carri attrezzi, in quanto autoveicoli per uso speciale, sono destinati prevalentemente al trasporto proprio ( art.54 comma 1 lett.g) senza escluderne la possibilità di un loro uso non prevalente del trasporto in conto terzi.

Perché, i carri attrezzi così come gli altri veicoli, quando trasportano veicoli danneggiati o guasti,in base all’allegato II Regolamento Europeo n.881/92, non sono soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione in tutta Europa (Italia compresa) ed anche nelle altre nazioni extraeuropee con cui è stata sottoscritta la Convenzione per il libero transito delle merci sul loro territorio.(Vedi Confederazione Helvetica ed Albania).

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale non potranno mai ottenere contemporaneamente anche l’omologazione all’ uso proprio o all’uso per conto di terzi. Contraddittoria e non pertinente è la dicitura sul documento di circolazione”Uso speciale, uso proprio” in quanto l’una esclude l’altra.

Perché, i carri attrezzi in quanto omologati ad uso speciale ottengono il rilascio della carta di circolazione senza la presentazione della licenza od autorizzazione al trasporto. (Art. 93 comma 3 CdS)

Perché, i carri attrezzi ossia i veicoli ad uso speciale, in quanto non necessitanti di licenza, o autorizzazione al trasporto possono essere liberamente locati senza conducente.(Art.84 comma 4 lett.a) CdS)

Perché la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21/05/1987 ha definitivamente stabilito che “l’espressione carro attrezzi, ai sensi dell’art.4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969,n°543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché per destinazione del veicolo s’intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente  il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Perché il carro attrezzi viene usato in modo strumentale ad altre attività come la riparazione del veicolo danneggiato e/o il ricovero in un deposito e pertanto, in base alla nuova disciplina, il suo utilizzo non configura una mera attività di autotrasporto, ossia la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; D.Lsg 21 novembre 2005, n.286(GU n.6 del 09.01.2006).

Per  tutto ciò che è stato motivato sopra, incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art.82 comma 8 del CdS colui che con il carro attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il carro attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o danneggiati. 

Pertanto  il riparatore di autoveicoli che utilizza il proprio carro attrezzi per soccorrere o recuperare il proprio cliente o l’utente che lo attiva per una panne al proprio veicolo ovunque esso sia  lo utilizza come una chiave facente parte della dotazione dell’officina , l’organo di polizia che erroneamente contesta l’uso diverso del carro attrezzi  uso speciale soccorso stradale ad un autoriparatore, non distingue la differenza di omologazione  tra esso e l’uso proprio o  per conto di terzi.

Da  il soccorso stradale di Domenico Goi

Maurizio Sorze

Commenti (239)

 

  1. CRICCHETTO scrive:

    Antonio LEGGI BENE mauro nel pos del 7 agosto scrive:
    Per essere in regola e poter fare il soccorso stradale devi essere un autoriparatore con strutture e mezzi idonei ed efficienti, ”appoggiarsi”? non basta se non risulti alla camera di commercio come socio o dipendente della ditta ,ma l’iscrizione sola non basta,in caso di controllo del fatturato deve prevalere la riparazione e non il soccorso come attività principale svolta ,altrimenti fai ” trasporti” e non puoi fare soccorso stradale,con le conseguenze fiscali che puoi immaginarti,ciao e pertanto se non ai i reqisiti! saresti abusivo,con le relative conseguenze,.avere un carro attrezzi NON BASTA,OK
    ciao antonio

  2. umberto scrive:

    Questo andrebbe fatto capire al Ministero Dell’interno e a chi impartisce ordini o non controlla gli agenti operanti, i quali continuano imperterriti a sequestrare carte di circolzione ai carri attrezzi per l’art. 82 come è accaduto allo scrivente.
    Se poi ci aggiungiamo i Giudici di Pace che non leggono le carte, la frittata rimane indigesta.
    Se poi lo riterrete opportuno per avere le carte, sono a VS disposizione.

    Cordiali saluti

    Umberto

  3. CRICCHETTO scrive:

    Umberto ti invito a fare ricorso e continuare sino al consiglio d’Europa per arrivare finalmente alla condanna dei soggetti che interpretano le leggi ad uso e consumo delle varie “lobbies”e interessi personali,
    purtroppo i giudici di pace non sanno cosa stanno trattando e invece di dare un giudizio ponderato o astenersi fanno solo danni e anche se cerchi di spiegarglielo loro non capiscono , purtroppo la giustizia non funziona in italia,
    se intendi mandare le carte al info@assisoccorso.it ti daremo un consiglio ponderato,ciao

  4. daniel scrive:

    salve a tutti, oggi un polizziotto mi ha detto che entro il 4 di dicembre, le ditte di soccorso strad. dovranno avere per forza il conto terzi, infatti quando un’officina mi manda a prendere l’auto di un suo clienre guasta dice che ato effettuando un trasporto per terzi.
    Che fare? adeguarsi? grazie

  5. maurizio scrive:

    ciao Daniel chi fa soccorso stradale con carri omologati uso speciale non necessita di conto terzi, il tuo amico polizziotto non e bene informato,”uso speciale soccorso stradale” autoveicoli rotti o riparati che non sono merce,
    ciao Daniel
    n.b.fai leggere tutti i post precedenti e il codice della strada al tuo amico.

  6. daniel scrive:

    grazie Maurizio il problema sta nel fatto che non capiscono niente, va tutto ad interpretazione

  7. maurizio scrive:

    portati sempre la camerale dove risulti essere autoriparatore e non trasportatore e ricordati in caso di verbale di inserire nelle dichiarazioni che la prestazione in corso e finalizata allo scopo di esercitare il lavoro di riparazione ivi compresa la riconsegna gratuita della vettura riparata e il veicolo uso speciale soccorso stradale serve al servizio di autoriparazione ciao Daniel

  8. maurizio scrive:

    Buongiorno a tutti, vi racconto cosa mi è successo ieri 26/10/2011, sono stato chiamato da un mio cliente, nonchè fratello della mia impiegata in ufficio perchè rimasto coinvolto da in un incidente stradale per fortuna senza conseguenze gravi, arrivato sul posto trovo i carabinieri, mi avvicino per sapere se potevo rimuiovere il mezzo, e mi sento rispondere che io non potevo recuperalo perche non autorizzato dalla prefettura, alchè io riferivo che non bisogna essere autorizzati dalla prefettura per recuperare un mezzo incidentato perche io svolgo attività di autoriparazioni, alla fine di una lunga e animata discussione con il maresciallo, lo stesso provvedeve a chiamare il carroattrezzi autorizzato dalla prefettura con la beffa di far pagare una somma di euro 150,00 al fratello della mia impiegata. secondo voi e recolare questa cosa? posso fare un esposto alla prefettura e anche alla procura della repubblica dato che non e la prima volta che questo succede?
    rimango in attesa di un vostro riscontro.
    grazie

  9. maurizio scrive:

    Buongiorno a tutti, vi racconto cosa mi è successo ieri 26/10/2011, sono stato chiamato da un mio cliente, nonchè fratello della mia impiegata in ufficio perchè rimasto coinvolto da in un incidente stradale per fortuna senza conseguenze gravi, arrivato sul posto trovo i carabinieri, mi avvicino per sapere se potevo rimuiovere il mezzo, e mi sento rispondere che io non potevo recuperalo perche non autorizzato dalla prefettura, alchè io riferivo che non bisogna essere autorizzati dalla prefettura per recuperare un mezzo incidentato perche io svolgo attività di autoriparazioni, alla fine di una lunga e animata discussione con il maresciallo, lo stesso provvedeve a chiamare il carroattrezzi autorizzato dalla prefettura con la beffa di far pagare una somma di euro 150,00 al fratello della mia impiegata. secondo voi e recolare questa cosa? posso fare un esposto alla prefettura e anche alla procura della repubblica dato che non e la prima volta che questo succede?
    rimango in attesa di un vostro riscontro.
    grazie
    secondo invio per errore inserimento sito

  10. maurizio scrive:

    fatta salva la volontà dell’utente, l’organo di polizia intervenuto deve organizzare il soccorso di eventuali feriti verbalizzare dati fatti luogo e sgomberare celermente le carreggiate per ripristinare immediatamente la libera circolazione
    se il veicolo da soccorrere era in regola e non vi erano feriti coinvolti e non intralciava la libera circolazione,potevi recuperare tu il veicolo a patto che sei iscritto alla camera di commercio anche come soccorso stradale ai un carro omologato USO SPECIALE con portata adeguata e il soggetto da soccorrere a manifestato l’intento di chiamarti,
    se sei arrivato sul luogo in tempo breve e ai i requisiti descritti l’organo di polizia doveva una volta accertato la tua idoneità, farti recuperare,
    come soggetto danneggiato dal comportamento del’agente di polizia il fratello della tua impiegata deve fare lui la richiesta denuncia affiancandoti
    ti consiglio di inviare una descrizione per iscritto dei fatti ,dopo un colloquio chiarificatore con il comandante del’agente di polizia,
    e prasi chiamare i soggetti nel’elenco della prefettura in quanto preventivamente si e accertata la loro idoneità al servizio di pubblica utilità a cui vengono chiamati e gli agenti per celerità dei soccorsi non possono mettersi a fare ulteriori controlli ed eventuali accertamenti non immediatamente riscontrabili su chi affidare i veicoli da rimuovere, ovvio che non possono nemmeno fare fatti altrui e danneggiare l’utente sostituendosi a lui nella gestione di decisioni a cui non sono preposti
    segnala ufficialmente per iscritto la tua idoneità e disponibilità al servizio di soccorso stradale e se si ripeteranno episodi ,procedi alle denunce,
    buon lavoro

  11. CRICCHETTO scrive:

    quando conviene applicano il 2028

  12. CRICCHETTO scrive:

    gli autoveicoli destinati al soccorso stradale adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, sono classificati come «autoveicoli per uso speciale» ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera i del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
    L’art. 30, comma 2, lettera d, della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede che gli autocarri-attrezzi di ogni genere – anche se di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 tonnellate – non sono soggetti alla disciplina degli autotrasporti di cose: per tale motivo sulla relativa carta di circolazione viene indicato che tali veicoli non rientrano nel campo di applicazione della citata legge n. 298/1974.

  13. maurizio scrive:

    se ne deduce che possono movimentare ogni veicolo da soccorrere e o riparare,da e per lìofficina di riparazzioni titolare del carro attrezzi utilizzato come ausilio alla professione di riparatore,principale fonte di fatturazione della ditta,

  14. CRICCHETTO scrive:

    Maurizio ancora virus!

  15. enrico scrive:

    salve a tutti, ho un piccolo dubbio,facciamo prima la premessa ho un camion immatricolato autoveicolo per uso speciale -uso proprio io dovrei andare a prendere un auto in un garage privato non piu assicurata e sprovista di revione ma targata (e ferma da anni) il cliente vuole farmela risistemare il mio dubbio è siccome dista 800 km dalla mia sede vero che dovro portarla in officina per rimetterla in funzione ma se mi fermassero con auto sopra mentre rientro possono contestarmi attivita di autotrasporto siccome sto soccorrendo un auto non assicurata che prima era in un locale privato? secondo siccome dista 800 km presumo che dovro mettere in funzione in cronotachigrafo e quindi rispettare anche i tempi di guida o sbaglio? grazie se mi darete una riposta nel piu breve tempo possibile in settimana dovrei farlo…
    P.S. premetto che il camion farebbe solamente gli 800 km di ritorno in quanto l’ho acquistato nella zona dove il cliente ha auto da farmi prendere.

  16. maurizio scrive:

    il tuo fine non e il trasporto della vettura,ma il recupero della stessa da riparare e pertanto non fai trasporto fine a se stesso ma ausilio alla officina di riparazione,”l’intelligente” che ti contesta l’uso diverso di un mezzo costruito ed omologato per movimentare veicoli,evidentemente non conosce le leggi italiane,portati la camerale dove si evince che fai soccorso stradale.
    buon lavoro

  17. giancarlo scrive:

    Siamo un a ditta di trasporti in conto terzi quest’anno ci siamo dotati di un trattore con gru e un semirimorchio ribassato grazie ai pozzetti/ruote 80 cm dal suolo con rampe e argani.
    Ora mi sorge una domanda devo fare domanda o dei obblighi particolari per svolgere anche il trasporto di veicoli medio pesanti in avaria come soccorso stradale ?
    un grazie anticipato

  18. marco scrive:

    Tante parole, ma molti di quelli che scrivono citano cio’ che gli fa comodo e non l’analisi ponderata delle norme !
    Infatti, i veicoli ad uso speciale, non sono tenuti ad essere titolari di “trasporto merci” licenza o autorizzazione, proprio perchè esclusi dal “trasporto” di veicoli che non siano funzionali all’attivita’ principale di riparazione . Pertanto i veicoli trasportati devono essere necessariamente danneggiati e destinati solamente al luogo dove verranno riparati. Non potranno quindi essere “trasportati” da una sede all’altra che non sia quindi un recupero<. giusta applicazione art. 82 c.d.s.

  19. CRICCHETTO scrive:

    Anche l’Europa a ribadito che il carro attrezzi a libera circolazione ,come merci e servizi,la differenza e nella professione che svolgi,se ripari veicoli, li puoi movimentare in tutta Europa e sbaglia chi applica art. 82 c.d.s. perche limita la professione di riparatore, buon lavoro

  20. maurizio scrive:

    per fare la professione di autoriparatore servono i requisiti della “122”,e tra essi servono le attrezzature per svolgere il lavoro professionale di riparazione ,il carro attrezzi e un attrezzo costruito e omologato che permette di recarsi sul luogo del guasto o incidente per tentare di ripararlo,all’occorrenza serve per movimentare il veicolo oggetto della riparazione ,il riparatore deve poterlo fare in sicurezza ,e caricare sul pianale di un mezzo uso speciale il veicolo non e un trasporto ,in quanto l’attività principale e la riparazione che non sempre si può eseguire sul posto e non tutti anno i requisiti le capacita le attrezzature le autorizzazioni della garanzia o ricambi ,pertanto il carro attrezzi serve come un qualsiasi attrezzo di meccanico ,l’eventuale trasporto o trasferimento o traino sollevato o agganciato fatto da un riparatore e strumentale al’attività e non sinonimo della stessa

    buon lavoro

  21. CRICCHETTO scrive:

    Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

    “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

    TITOLO III – DEI VEICOLI

    Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione II – DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

    Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

    1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

    2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.

    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

    4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

    5. L’uso di terzi comprende:

    a) locazione senza conducente;

    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

    c) servizio di linea per trasporto di persone;

    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

    e) servizio di linea per trasporto di cose;

    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

    6. Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

    9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

    leggere bene e commentare!!!!!

  22. nunzio scrive:

    buona sera sono un commerciante di auto e ho un carro attrezzi ad uso speciale cosa dovrei fare per mettermi in regola che documentazione bisogna uscire per fare anche soccorso stradale in conto terzo

  23. maurizio scrive:

    se rispetti la 122 fai soccorso,altrimenti con un carro attrezzi uso speciale,se ti fermano ti contestano Art. 82, se sei riparatore e sei iscritto puoi fare soccorso,se sei commerciante fai trasporti e devi omologare il carro uso specifico trasporto veicoli con relative iscrizzioni,
    buona giornata

  24. massimo scrive:

    buona sera vorrei domandarvi una cosa io possiedo un carro attrezzi omologato x uso speciale o aperto la partita iva iva x soccorso e traino cosa serve x mettermi iregola senza avere problemi con le forze dell’ ordine grazie

  25. CRICCHETTO scrive:

    Per fare il soccorso stradale con un carro omologato uso speciale soccorso stradale devi essere un autoriparatore e rispettare i requisiti della legge 122,
    il carro attrezzi viene usato in modo strumentale all’attività di riparazione del veicolo danneggiato o guasto o da rimuovere , per altri usi ti applicano art.82 comma 8 del Codice della Strada

  26. Nuccio Alfa2 scrive:

    Ciao a tutti, io sono in possesso del conto terzi e nel certificato camerale ho l’auorizzazione come socccorso stradale e recupero veicoli. Io desidero sapere se posso effettuare l’attività di soccorso stradale o recupero veicoli, e se a richiesta posso emettere la fattura?
    Grazie…

  27. maurizio scrive:

    per fare rimozioni e soccorso stradale devi avere come attività principale l’autoriparazione “legge 122″ se non ripari , fai trasporti e non soccorso stradale
    ciao Nuccio alfa2

  28. luca scrive:

    si possono trasportare le persone sul veicolo soccorso con carro attrezzi?

  29. maurizio scrive:

    buongiorno LUCA;Il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale e paragonato ad una chiave in dotazione all’officina di riparazioni, che lo utilizza per soccorrere e o rimuovere veicoli in panne o incidentati o sottoposti a rimozione fermo sequestro, sul predetto carro attrezzi ci può salire l’autista del mezzo e gli addetti preposti alla riparazione,in numero massimo riportato sulla carta di circolazione,
    sono esclusi eventuali passeggeri che non facciano parte della ditta ,tuttavia e tollerato in emergenza per un limite dei posti disponibili il trasferimento in sicurezza a bordo cabina del carro
    ,e tassativamente vietato il trasferimento con passeggeri a bordo della vettura soccorsa anche se in emergenza,
    e a norma un carro soccorso con doppia cabina sette posti a sedere utilizzati normalmente in Europa dai vari centri di soccorso stradale professionali attenti alla sicurezza stradale,
    in caso di incidente e opportuna una apposita copertura assicurativa con clausola in polizza di rinuncia alla rivalsa della società assicurativa, per ovviare alla responsabilità della ditta per eventuali danni cagionati agli ”occasionali” trasportati in cabina

  30. CRICCHETTO scrive:

    la sicurezza innanzi tutto,se succede un incidente con le persone sulla macchina sul carro attrezzi ,sono guai a non finire

  31. per avere l’autorizzazione prefettizia, per potere far parte di una RTI e per partecipare a una gara comunale per le rimozioni forzate è richiesto fra i requisiti (indicati come minimo) almeno un carro “uso speciale soccorso stradale” non viene in nessun caso richiesto come requisito il conto propri o terzi, il primo sarebbe improprio il secondo non srebbe indicato, dato che il servizio svolto in definitiva è un servizio in proprio (trasporto presso la propria sede requisito richiesto) per terzi/terzi (enti pubblici). ciao a tutti

  32. GIAN MARCO scrive:

    SALVE HO UN’ AUTOFFICINA ED ANCHE IL CARRO ATTRZZI CON LICENZA PER IL SOCCORSO STRADALE. POSSO SOCCORRERE UN AUTO E PORTARLA IN UN’ ALTRA AUTOFFICINA ?

  33. maurizio scrive:

    rispetti la 122?,il carro e “uso speciale soccorso stradale”?,ai le iscrizioni alla camera di commercio?,puoi soccorrere il veicolo in panne e portarlo dove lo richiede il proprietario.

  34. CRICCHETTO scrive:

    AUTOSTRADE E TRAFORI ALL’AISCAT DIRETTIVA 14 maggio 1998.
    Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati.

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/128/3.htm

  35. italo scrive:

    Salve, ho un soccorso stradale ad uso speciale come si evince dalla carta di circolazione.Posso effettuare un recupero di un veicolo quando dal camerale risulta deposito veicolo e non auto-riparatore ? Infine potrei recuperare un veicolo a comando di un officina ?

  36. CRICCHETTO scrive:

    Non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico.
    Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2006, C. 13-06
    La Corte ha stabilito che, in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico.
    Detta norma prevede che: «[...], gli Stati membri esonerano, [...] : a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
    Un’operazione di assicurazione, osserva la corte, si caratterizza per il fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto.
    Detta prestazione inoltre non necessariamente consiste in una somma di denaro, ma può essere costituita da attività di assistenza, come specificato nella direttiva 73/239/CEE (coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita) laddove è esplicitamente annoverata fra le prestazioni assicurative l’attività di assistenza prestata, a seguito del pagamento di un premio, in favore di quanti vangano a trovarsi in difficoltà nel corso di spostamenti o comunque al di fuori del luogo di residenza o domicilio.
    Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha stabilito che: le prestazioni di soccorso stradale che un ente come l’ELPA si impegna a fornire ai propri soci nel caso di realizzazione del rischio di guasto meccanico o di incidente coperto da tale ente, dietro pagamento, da parte di questi ultimi, di una quota di iscrizione annuale fissa, rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione» di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e devono pertanto essere esentate dall’IVA
    http://www.miolegale.it/sentenza/Corte_giustizia_ue-13-2006.html

  37. Gino scrive:

    buongiorno Italo come deposito puoi ricevere i veicoli ma se non rispetti la 122,non puoi movimentarli con un uso speciale,buona giornata

  38. CRICCHETTO scrive:

    Auto riparate e fatture non pagate. Diritto di ritenzione e vendita
    Rispondiamo ai numerosi quesiti in merito alla presunta soppressione del Diritto di ritenzione. Tale istituto è previsto dal Codice Civile:
    Art. 2756 C.C
    Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi………………
    si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
    Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l’istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela o esecuzione privata, ciò in quanto oggi si ricorre più alla riparazione per esempio delle auto che all’acquisto del nuovo .
    E’ un diritto di tutela riconosciuto appunto dal Codice Civile a tutti gli autoriparatori al quale nessun cliente per nessun motivo può opporsi.
    Ovviamente la vettura trattenuta deve essere conservata diligentemente, protetta da danni e furti e restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata allorquando il pagamento venga effettuato.
    E’ parimenti ovvio che non si può né vendere né ipotecare la vettura trattenuta, e tantomeno usarla durante questo periodo.
    Il creditore che abbia fatto opera di miglioria o riparazione su un autoveicolo o altro bene e lo ha custodito, infatti, grazie a questo istituto, ha un privilegio sul bene, a condizioni che lo stesso si trovi ancor presso il creditore .
    Quest’ultimo può agire trattenendo il bene o, alternativamente, può venderlo secondo le norme per la vendita in seguito a pegno, ed è garantito, ex art. 2756 c.c., anche nei confronti di coloro che abbiano un diritto reale sul bene (ipoteca legale o convenzionale).
    Al fine di una corretta gestione del Diritto di ritenzione è necessario che il cliente sia informato esponendo in modo visibile un cartello con la seguente dicitura:
    DIRITTO DI RITENZIONE
    Le riparazioni si pagano alla consegna.
    In caso di mancato pagamento eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell’art. 2756
    del Codice Civile.
    La vettura sarà trattenuta presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.
    La Direzione
    da tenere a bordo del mezzo di soccorso.
    CRICCHETTO

  39. CRICCHETTO scrive:

    La Direzione
    La Commissione Europea, con decisione 2011 (C) 3579 del 7 giugno 2011 ha confermato una serie di esenzioni dall’obbligo di installazione del cronotachigrafo per determinate e particolari categorie di veicoli.
    Con circolare n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare una interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le Autorità incaricate dei controlli, ha chiarito in via definitiva quanto segue.
    L’art. 3, par.1, lett. h, del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con “veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”.
    Di conseguenza, ove il trasporto di merce sia riconducibile ad una attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
    DAGLI ARTICOLI 2, PAR. 1 LETTERA a), E 3, PAR. 1 LETTERA f), DEL REG. (CE) N. 561/2006, SI RICAVA CHE SONO, ALTRESI’ ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO GLI AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER USO SPECIALE, IN QUANTO NON ADIBITI ESPRESSAMENTE AL TRASPORTO MERCI.
    Nulla è precisato circa il raggio di distanza del veicolo dalla sede dell’azienda
    si attendono commenti o notizie
    CRICCHETTO

  40. CRICCHETTO scrive:

    Ministero dell’interno Circ. 22-7-2011 n. 300/A/6262/11/111/20/3 Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al Reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, C.d.S. Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 17598.

    Circ. 22 luglio 2011, n. 300/A/6262/11/111/20/3 (1).
    Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al Reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, C.d.S.

    (1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 17598.

    Alle
    Questure della repubblica

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia stradale

    Loro sedi

    Alle
    Zone polizia di frontiera

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia ferroviaria

    Loro sedi

    Ai
    Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni

    Loro sedi

    Alle
    Direzioni generali territoriali del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

    Loro sedi

    e, p.c.:
    Alle
    Prefetture – Uffici territoriali del Governo

    Loro sedi

    Ai
    Commissariati di governo per le province autonome Trento – Bolzano

    Alla
    Presidenza della regione autonoma della Valle d’Aosta

    Aosta

    Al
    Ministero della giustizia

    Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria

    Roma

    Al
    Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

    Corpo forestale dello Stato

    Roma

    Al
    Comando generale dell’arma dei carabinieri

    Roma

    Al
    Comando generale della guardia di finanza

    Roma

    Al
    Centro addestramento della polizia di Stato

    Cesena

    Nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 174 C.d.S., come modificato dalla L. n. 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l’azione degli organi di controllo.
    Alcune di queste problematiche, peraltro, riguardano in modo diretto l’interpretazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, dalla cui violazione dipende l’applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, C.d.S. e sulle quali si è pronunciata più volte anche la Commissione Europea attraverso decisioni e note di orientamento per gli Stati membri.
    Al fine di un’applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, anche in conformità agli indirizzi e alle decisioni della Commissione Europea, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le autorità incaricate dei controlli.
    Con la presente circolare, perciò, vengono forniti chiarimenti ed impartite direttive di coordinamento, ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.d.S., per rendere uniforme l’interpretazione delle seguenti disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali tenuti al rispetto del citato Reg. (CE) n. 561/2006.

    1. Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero
    Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
    La durata minima del periodo di riposo giornaliero è definita, sia pure nelle differenti opzioni possibili, dall’art. 4, lettera g), del Reg. (CE) n. 561/2006 e deve essere osservata dal conducente pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, commi 4, 5 o 6, C.d.S.
    Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, sì considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione di cui all’art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero.
    Con la Decisione del 7 giugno 2011 (all. 1) la Commissione UE ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando quell’intervallo è minore di 7 ore, ferma restando comunque l’infrazione di omesso riposo.
    Sulla base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al controllo, applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l’altro ha frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni dell’art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.

    2. Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste
    I dispositivi di controllo digitali di cui all’allegato IB del Reg. (CEE) n. 3821/85, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto.
    Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell’attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 (all. 2) concede una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente.
    La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
    Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.
    Con la modifica della voce 042 dell’all. IB del Reg. (CEE) n. 3821/85, prevista dal Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dal 1° ottobre 2011, l’intero minuto sarà considerato come l’attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data.

    3. Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero
    Con la nota di orientamento 3 (all. 3), la Commissione europea ha indicato l’approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, o il riposo giornaliero o settimanale, disponendo che, se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un’altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.
    La nota della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, per cui si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad es. per spostare il veicolo al fine anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal (che ha necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività), oppure per fare defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un’infrazione.
    In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l’interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall’organo di polizia o dall’autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l’ente che gestisce il terminal).
    Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell’organo di polizia o dell’autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti indicati.
    Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione un’interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria.
    L’inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dai pertinenti commi dell’art. 174, C.d.S.

    4. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
    L’art. 15, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 3821/85, prescrive che «Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
    a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all’allegato I (dispositivo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; oppure
    b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo».
    Dalla lettura della norma si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero [1] vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.
    L’inosservanza comporta la violazione di cui all’art. 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del C.d.S. solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo dì riposo giornaliero in argomento.

    [1] Di cui all’art. 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettera d) del Reg. (CEE) n. 3821/85.

    5. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
    L’art. 3, par. 1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con «veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci».
    Si ha pertanto che, se l’espletamento dell’attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non commerciali, non vige l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.
    Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un’attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
    Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale [2], in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci [3].
    I veicoli utilizzati nell’attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. (CE) n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l’esenzione è però limitata al territorio nazionale.
    Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.

    [2] Ad esempio i c.d. auto negozi.
    [3] Trattandosi di una classificazione nazionale (art. 54, comma 1, lettera g), del C.d.S.) corre l’obbligo di evidenziare che, nell’eventualità di circolazione di tali veicoli all’estero, può verificarsi che sia data una interpretazione diversa rispetto a quella sopra enunciata, in presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli in questione.

    6. Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo
    Il conducente che guida un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento.
    Il modulo in questione, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.
    La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

    7. Attestazione del riposo settimanale
    Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 144/2008 non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo.
    Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato.
    Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.

    8. Consegna dell’attestato per ferie o malattie
    L’attestato di cui al D.Lgs. n. 144/2008 deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

    9. Frazionamento delle interruzioni prescritte dal Reg. (CE) n. 561/2006
    L’art. 7, Reg. (CE) n. 561/2006, prescrive che: «Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma».
    La sequenza delle interruzioni richiamate nel secondo paragrafo della norma citata è pertanto tassativa e non può essere oggetto di inversione o modificazione.
    L’inosservanza è riconducibile alla violazione di cui all’art. 174, comma 8 C.d.S.
    A proposito di interruzioni e periodo di guida, è utile ricordare che nella determinazione del «periodo di guida di quattro ore e mezza» di cui al citato articolo 7, al termine del quale deve essere osservata rinterruzione di almeno 45 minuti o nell’ambito del quale devono essere intercalate le due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti» deve essere presa in esame la sola attività di guida del veicolo e non anche le altre mansioni [4]. Le attività diverse dalla guida, comprese nella definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, potranno eventualmente essere valutate per il rispetto delle disposizioni di quest’ultimo decreto.

    [4] Sono considerate mansioni diverse, ad esempio, l’attività di permanenza sul lavoro per assistere alle operazioni di carico e scarico ovvero di pulizia del veicolo.

    10. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico
    Il Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri»; pertanto non sussiste l’obbligo dell’inserimento della carta tachigrafica del conducente e di registrare l’attività di guida attraverso il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata.
    Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il conducente deve essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio dì linea con percorso non superiore a 50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17: «era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS».
    Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato, per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.
    In relazione al campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus, munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri.
    Al riguardo giova chiarire che per «servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri» deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri.
    Il D.M. 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio 2007, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri [5].

    [5] Il viaggio di ritorno non va pertanto preso in esame nella determinazione chilometrica del percorso.

    11. Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all’art. 174
    Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, del Reg. (CEE) n. 3821/85, nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 564/2006 e del Reg. (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo.
    Data l’ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Reg. (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell’articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti.
    Al riguardo l’articolo 126-bis, comma 1-bis, del Codice della Strada, prevede che «qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».
    Il dato letterale della norma induce ad affermare che per applicare il «beneficio» di cui al citato comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità dell’accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente.
    Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione.

    12. Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali
    L’art. 6, comma 3 del Reg. (CE) n. 561/2006 stabilisce che i conducenti possono guidare al massimo 90 ore nell’arco di 2 settimane consecutive. La stessa norma impone peraltro che la durata massima di guida in una settimana non sia superiore a 56 ore. Pertanto, il conducente può guidare fino a 56 ore in una settimana a condizione che, sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di guida.
    Nella pianificazione dell’attività settimanale di guida dei conducenti, occorre quindi sempre tenere conto sia della guida totalizzata nella settimana precedente sia di quella che potrà essere la guida nella settimana successiva; in pratica, comunque si consideri una settimana di guida, sia che venga associata alla precedente sia che venga correlata alla successiva, non si devono mai superare le 90 ore complessive di guida e, naturalmente, neanche le 56 ore per ogni singola settimana [6].
    Sul punto occorre chiarire che la base di calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale parametrare la sanzione di cui all’art. 174, per il superamento del periodo di guida settimanale e bisettimanale è, rispettivamente, 56 ore e 90 ore [7].
    Si coglie, infine, l’occasione per ricordare che dal 4 giugno 2010, all’art. 8, Reg. (CE) n. 561/2006, dopo il paragrafo 6 è stato aggiunto il paragrafo 6-bis [8], che deroga alla disposizione di cui al precedente par. 6, in materia di servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri, ammettendo il rinvio del periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, alle condizioni di cui alle successive lett. a), b), c) e d).

    [6] Esempio: 1° settimana 56 ore, 2° settimana 34 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34: sequenza corretta; 1° settimana 34 ore, 2° settimana 56 ore, 3° settimana 56 ore, 4° settimana 34: sequenza non corretta perché tra ta 2° e la 3° settimana si superano le 90 ore.
    [7] Si ribadisce quanto già precisato con la tabella allegata alla Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, che si allega (all. 4).
    [8] Vedasi articoli 29 e 30 del Reg. (CE) n. 1073/2009.

    13. Notificazione delle violazioni al Reg. (CE) n. 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale
    In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo stesso, si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell’articolo 201 del Codice della Strada.
    Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l’obbligo di contestazione immediata sancito dall’articolo 200, comma 1, del Codice della Stradale, sussiste solo quando è possibile.
    Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all’obbligato in solido dell’eventuale verbale di contestazione.

    14. Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida
    La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006. Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera. Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale.
    Ciò induce a ritenere che l’attività stessa debba essere comunque registrata. Tale registrazione, per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l’attività come permanenza sul lavoro (simbolo ). Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, invece, l’attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull’apparecchio di controllo l’opzione «out of scope» o equivalente.
    Nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le «altre mansioni» svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell’orario di lavoro per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro e delle interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.Lgs. n. 234/2007.

    15. Gabbia di contenimento della cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale
    La problematica riguarda la mancanza, prevalentemente su veicoli immatricolati in paesi comunitari diversi dall’Italia, della gabbia di contenimento della cavetteria e del relativo sigillo, posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale.
    In passato si era ritenuto che l’apposizione di sigilli nella parte posteriore fosse obbligatoria solo in Italia e per veicoli italiani, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in L. 30 marzo 1987, n. 132.
    Data la natura regolamentare delle norme europee al riguardo [9] e onde evitare discriminazioni tra gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati, si ritiene opportuno non contestare violazioni per la mancanza o la non integrità dei sigilli nella gabbia di contenimento della cavetteria posta sulla parte posteriore del cronotachigrafo digitale e comunque laddove non espressamente previsti dalle norme dei Regolamenti comunitari.

    [9] Reg. (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e Reg. (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002.

    16. Corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida «promiscua»
    Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art. 15, par. 7, del Reg. (CEE) n. 3821/85, come modificato dall’art. 26 del Reg. (CE) n. 561/2006, è previsto che «il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I – cioè un dispositivo analogico -, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti (…)».
    Quando il conducente guida, invece, un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB – ossia digitale -, «deve essere in grado dì presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) la carta di conducente di cui è titolare; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata corso e nei ventotto giorni precedenti, (…), e iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I» -cioè analogico.
    Come si può vedere, i tempi di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo del personale viaggiante devono essere documentati mediante la carta del conducente ogni qualvolta questi utilizza un apparecchio di controllo digitale.
    Pertanto, in caso di guida «promiscua» nei 28 giorni – ossia conduzione di veicoli con apparecchi analogici e digitale – il conducente in sede di controllo deve esibire:
    - i fogli di registrazione (c.d. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione analogico;
    - la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.
    Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.
    Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

    17. Frequenza del riposo giornaliero e «multipresenza»
    Come è noto, il numero di ore nell’arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo: entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale se alla guida vi è un solo conducente; entro le 30 ore successive quando, invece, sono presenti a bordo più conducenti che si alternano alla guida (c.d. multipresenza).
    Per potersi considerare «multipresenza», e quindi disporre di un ambito temporale di riferimento più ampio, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. L’unica limitata deroga a tale obbligo è prevista dall’articolo 4, lettera o), del Reg. (CE) n. 561/2006, che consente di considerare «multipresenza» il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo per la prima ora dall’inizio del viaggio.
    Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

    Il Direttore centrale
    Giuffrè

    Il Direttore generale
    Dr. Enrico Finocchi

    Allegato 1

    Bruxelles, 7.6.2011 C(2011)3759 definitivo

    Decisione di esecuzione della Commissione
    del 7 giugno 2011

    Relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al Reg. (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e delConsiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    La Commissione europea,

    Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
    Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 [1] e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

    Considerando quanto segue:

    (1) Il “periodo di guida giornaliero” è definito alla lettera k) dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
    (2) il periodo di riposo giornaliero è definito alla lettera g) dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo dì riposo giornaliero ridotto”: Il “periodo di riposo giornaliero regolare” è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Il “periodo di riposo giornaliero ridotto” è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
    (3) L’articolo 8 paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco dì 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale;
    (4) Le autorità preposte degli Stati membri applicano norme differenti per il calcolo del periodo di guida giornaliero quando i conducenti non hanno preso i periodi di riposo completi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
    (5) Queste differenze conducono ad un’applicazione non uniforme del regolamento (CE) n. 561/2006, dato che il mancato rispetto dei periodi di riposo può portare a diverse infrazioni con diversi livelli di gravità in conformità alla direttiva 2006/22/EC del Parlamento europeo e del Consiglio [2], e a seconda dello Stato membro in cui l’infrazione viene accertata. Di conseguenza, le informazioni scambiate tra gli Stati membri riguardo alle infrazioni, vengono condizionate da tale circostanza;
    (6) Ciò lascia impregiudicato il fatto che il mancato rispetto delle disposizioni sui periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 deve sempre essere considerato un’infrazione al detto regolamento;
    (7) Ai fini di un’applicazione chiara, effettiva, proporzionata e uniforme delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme e una coerenza di approccio tra le autorità incaricate degli Stati membri e pertanto adottare un approccio raccomandato riguardo al problema in questione;
    (8) La presente decisione è conforme all’opinione del comitato di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 [3],

    Ha adottato la presente decisione:

    Articolo 1

    Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto dì almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011
    Per la Commissione
    Siim Kallas
    Il vicepresidente

    [1]GU L 102 dell’11.4.2006
    [2] GU L 102 dell’11.4.2006.
    [3] GU L 370 del 31.12.1985

    Allegato 2

    Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada

    Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85

    Nota di orientamento 4

    Questione: registrazione dei periodi dì guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico.
    Articolo: 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 con riferimento al regolamento (CE) n. 1360/2002 (allegato IB)
    Approccio da seguire:
    Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.
    Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
    Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l’applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un’operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).
    Pertanto:
    - gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5);
    - nell’applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fomite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale;
    - gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida;
    - la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple.

    Allegato 3

    Legislazione sociale nel settore del trasporto su strada

    Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85

    Nota di orientamento 3

    Questione: ordinare l’interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un’area frontaliera.
    Articolo: 4, lettere d) e f), del regolamento (CE) n. 561/2006.
    Approccio da seguire: di solito, durante un riposo giornaliero o settimanale il conducente dovrebbe poter disporre liberamente del proprio tempo Ubero e quindi non dovrebbe essere obbligato a rimanere nelle vicinanze del proprio veicolo.
    In generale, interrompere una pausa, un riposo giornaliero o settimanale resta un’infrazione (tranne quando si applica la “regola della nave traghetto” – articolo 9, paragrafo 1). Tuttavia, in un terminal o in un parcheggio può verificarsi all’improvviso una situazione anormale o un’emergenza che imponga di spostare un veicolo.
    Di solito nei terminal è presente un conducente (dipendente del terminal) che, se necessario, sposta i veicoli. In caso contrario e se circostanze straordinarie impongono di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un’autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli.
    In altri luoghi (per es. nei parcheggi, ai valichi di frontiera o in casi di emergenza), qualora ragioni oggettive di emergenza impongano di spostare un veicolo o qualora la polizia o un’altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un’infrazione.
    Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell’attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni.
    Questo tipo di interruzione della pausa o del riposo di un conducente deve essere registrato manualmente dal conducente e, se possibile, autenticato dall’autorità competente che ha disposto lo spostamento del veicolo da parte del conducente.

    VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE

    CALCOLO RISPETTO ALLE 56 ORE SETTIMANALI
    CALCOLO RISPETTO ALLE 90 ORE BISETTIMANALI

    Percentuale
    Eccedenza
    Percentuale
    Eccedenza

    Entro il 10%
    Fino a 5 ore e 36 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.
    Fino a 9 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore.

    Si applica a carattere residuale il comma 4° dell’art. 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata del periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).
    Entro il 10%

    Si applica a carattere residuale il comma 4° dell’art. 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).

    Oltre il 10% ma entro il 20%
    Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti.
    Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.
    Oltre il 10% ma entro il 20%
    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.

    Oltre il 20%
    Oltre 11 ore e 12 minuti.
    Oltre 108 ore.

    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.
    Oltre il 20%
    Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.

    Allegato 4

    Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9

    Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Modifiche al Codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010 (2)

    (2) Il testo della circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, emanata dal Ministero dell’interno, è riportato autonomamente.

    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 174
    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11
    L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 30
    Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006
    Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85
    CRICCHETTO

  41. italo scrive:

    Salve Gino,mi sono dimenticato di dirti che sul camerale ho come inizio attività soccorso stradale e deposito veicoli.Potrei fare recupero?e potrei lavorare a comando di un’officina?

  42. CRICCHETTO scrive:

    Come più volte ribadito dalle norme citate (e al riguardo rileggiti tutto il forum) il carro attrezzi omologato uso speciale soccorso stradale deve essere usato da soggetti che rispettano la 122 ( legge sul’autoriparazione) per recuperare rimuovere e movimentare i veicoli oggetto delle prestazioni di riparazione che è l’attività primaria che compone il fatturato,” ovvero la riparazione”
    Il soccorso stradale è un’attività complementare all’autoriparazione,il fatto che sei iscritto alla camera di commercio solo come soccorso stradale e deposito ti espone alla contestazione del’articolo art 82 c.d.s.
    “uso diverso” in quanto la tua attività principale non è l’autoriparazione
    cia italo

  43. italo scrive:

    Salve cosa mi consigli?Come potrei mettermi in regola?A chi mi potrei rivolgere?

  44. antonio scrive:

    ciao sono carrozziere mi e stato contestato il chilometraggio dalla polizia la loro differenza era intorno o 20 km in piu il quale o percorso senza disco al tachimetro. loro sostengono che i chilometri esonerati dal disco dovevano essere 100 ma io come potevo stabilire a quanti km il mio cliente era in panne malgrado tutto; il cliente non era sul posto e la comunicazzione mi venne tramite un suo parente indicandomi il posto molto piu vicino alla mia sede finale della favola i miei km sul carroatrezzo mi risultano solo 11 e per unduci km in più che ho trasportato una auto incidentata sul mio carro attrezzo mi viene sospesa la patente circa 800 euro di sanzione e non parliamo dei punti sulla patente e poi arivato alle vicinanze mi sono preoccupato piu del mio cliente e non dai km. io pago se devo pagare ma ma gli aggenti privi di un bricciolo di buon senzo quella sera anno dimostato cio che la divisa che indossono non lo merita! aiutatemi se ne sapete di piu

  45. Gino scrive:

    antonio leggi i post precedenti e rivolgiti all’avvocato con tutte le informazioni, per essere piu preciso,il peso del carro le distanze il verbale la tua posizione come soccorritore, se non ti anno contestato l’uso diverso o altro, tienici informati

  46. antonio scrive:

    Grazie per aver letto ciò che mi e capitato quello che o scritto e poco e scritto male ma verbalmente le contestazioni erano molte inconsce io ho un carroatrezzo a uso speciale iveco 79-14 in buono stato e sempre verbalmente visto che stentavo a capire le loro spiegazioni mi anno fatto un esempio dicendomi che il mio camion doveva essere un camion normale il quale potevo trasportarci qualsiasi cosa ma non riuscivo a capire come potevo dare un servizio ai miei clienti con auto sinistrate se non con un carroatrezzo a uso pseciale

  47. Gino scrive:

    posta il verbale a info@assisoccorso.it , ti daranno una piu attenta risposta, ciao

  48. antonio scrive:

    vorrei sapere visto che io ho un carro attrezzo come potrei avere una polizza assicurativa più leggera, e poi associandomi come sarebbe la collaborazione per lavorare come socio?

  49. Gino scrive:

    assisoccorso e una asociazione di categoria che cerca di tutelare e difendere tutti i soccorsi stradali e i depositi giudiziari,non e una societa di assistenza ma fa convenzioni in nome e per conto degli associati andando a dialogare con le varie istituzioni e societa di asicurazioni e servizi e o autostrade promuovendo in giudizio i singoli casi degli associati come cause pilota ed e per questo che diamo fastidio alle varie lobbies che ci combattono,associandoti ti difendi e difendi la tua azzienda,ciao buon lavoro

  50. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET::: http://quaditalia.post.it

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